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Regolamento

Regolamento (UE) 2025/1543

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1543 della Commissione, del 23 luglio 2025, recante modifica dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 che stabilisce misure speciali di controllo delle malattie per la peste suina africana

Normativa europea32025R1543

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna l'allegato I del regime UE di contenimento della peste suina africana, ridefinendo numerose zone soggette a restrizioni in base ai nuovi focolai notificati e al mutamento del rischio epidemiologico. Le modifiche riguardano soprattutto Croazia e Polonia, ma anche altri Stati membri già interessati da classificazioni territoriali di livello I, II e III. L'atto mira a mantenere misure proporzionate e coordinate a livello unionale per limitare la diffusione della malattia e gli effetti sui movimenti di animali e prodotti suini.

Modifica l'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 aggiornando l'elenco delle zone soggette a restrizioni per la peste suina africana in diversi Stati membri.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri interessati dall'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, cioè alle aree dell'Unione classificate come zone soggette a restrizioni I, II e III per la peste suina africana. Incide in particolare sulle delimitazioni territoriali di Croazia, Polonia, Germania, Italia, Estonia, Lettonia, Ungheria, Slovacchia, Cechia, Grecia, Romania, Lituania e Bulgaria, con riferimento sia ai suini detenuti sia ai suini selvatici e ai relativi prodotti. La modifica è adottata in ragione dell'evoluzione epidemiologica e si applica dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, senza limiti temporali espressi diversi da quelli già previsti dal regolamento 2023/594.

Modifica dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 sulle misure speciali di controllo della peste suina africana

Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/1543 della Commissione interviene sul quadro unionale di controllo della peste suina africana, aggiornando l'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594. Il provvedimento riflette l'evoluzione rapida della situazione epidemiologica nell'Unione e mira a mantenere zone soggette a restrizioni coerenti con il rischio effettivo di diffusione della malattia.

Contesto e finalità

La peste suina africana è qualificata nei considerando come malattia virale infettiva che colpisce suini detenuti e selvatici, con impatti rilevanti sulla redditività degli allevamenti, sui movimenti intracomunitari delle partite e sulle esportazioni verso paesi terzi. Il regolamento 2023/594 aveva già stabilito misure speciali di controllo da applicarsi per un periodo limitato negli Stati membri interessati, mediante la classificazione di zone soggette a restrizioni I, II e III. Il nuovo intervento si inserisce in tale sistema come aggiornamento tecnico-epidemiologico dell'elenco territoriale.

Base giuridica e coordinamento con il quadro vigente

La base giuridica richiamata è l'articolo 71, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/429, quadro generale della normativa UE in materia di sanità animale. Il regolamento 2025/1543 non introduce un regime autonomo, ma modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, che resta il testo di riferimento per le misure speciali di controllo della peste suina africana. Viene inoltre richiamato il regolamento delegato (UE) 2020/687 per la possibilità di istituire una zona infetta in caso di focolaio nei suini selvatici.

Motivi dell'aggiornamento delle zone

I considerando evidenziano nuovi focolai notificati dopo l'adozione del precedente aggiornamento del 9 luglio 2025. In Croazia sono stati segnalati due focolai consecutivi in suini detenuti nella contea di Osjecko-Baranjska, in un'area non ancora elencata, con conseguente necessità di inserirla come zona soggetta a restrizioni III e di istituire una zona di restrizione I. In Polonia si registrano focolai in suini detenuti in aree già classificate come zona II e un focolaio in suini selvatici in un'area contigua a una zona I, con conseguente riclassificazione di diverse aree verso la categoria III o II e ridefinizione dei confini.

Criteri utilizzati per la delimitazione

La Commissione afferma che le modifiche devono basarsi sulla situazione epidemiologica delle aree interessate, sulla situazione generale nello Stato membro e sul livello di rischio di ulteriore diffusione. Nella delimitazione si tiene conto anche degli orientamenti della Commissione sulla prevenzione, sul controllo e sull'eradicazione della peste suina africana nell'Unione, nonché delle norme internazionali WOAH e delle motivazioni fornite dalle autorità competenti nazionali. La scelta di delimitare nuove zone di dimensioni sufficienti risponde all'esigenza di prevenire la propagazione della malattia e di garantire continuità territoriale, come espressamente richiamato per la Polonia.

Contenuto della modifica normativa

L'articolo 1 dispone la sostituzione integrale dell'allegato I del regolamento 2023/594. Il nuovo allegato elenca, Stato per Stato, le aree classificate nelle tre categorie di restrizione. Le elencazioni sono estremamente dettagliate e comprendono regioni, province, comuni, distretti, frazioni e porzioni territoriali delimitate da infrastrutture stradali, ferroviarie, corsi d'acqua o confini amministrativi.

Stati membri interessati e struttura delle restrizioni

Zone soggette a restrizioni I

Sono ricomprese zone di restrizione I, tra l'altro, in Germania, Estonia, Lettonia, Ungheria, Polonia, Slovacchia, Italia, Cechia, Grecia, Croazia e Lituania. Per l'Italia le aree di categoria I includono, fra le altre, ampie porzioni di Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Lombardia, Calabria, Basilicata e Campania. In Germania, Cechia, Grecia e altri Stati gli elenchi sono anch'essi dettagliati per aree locali specifiche.

Zone soggette a restrizioni II

Le zone di categoria II comprendono, tra l'altro, intere regioni bulgare, numerose aree della Germania, dell'Estonia, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, della Polonia, della Slovacchia, della Cechia, della Grecia e della Croazia. In Italia la categoria II riguarda soprattutto ampie porzioni di Piemonte, Liguria, Lombardia, Emilia-Romagna, Toscana, Calabria e Campania, con una delimitazione più estesa rispetto alla zona I.

Zone soggette a restrizioni III

Le zone di categoria III sono individuate in Italia, Polonia, Romania, Grecia, Croazia, Slovacchia e Lettonia. Per l'Italia, la zona III è particolarmente rilevante in Lombardia, Piemonte ed Emilia-Romagna. In Polonia e in Croazia essa copre vaste porzioni territoriali e riflette la maggiore intensità del rischio epidemiologico o la presenza di focolai recenti in aree già sotto controllo. Per la Romania l'intero elenco di județ riportato in parte III evidenzia una copertura molto ampia del territorio nazionale.

Effetti pratici per operatori e autorità

La modifica dell'allegato comporta l'applicazione delle misure di controllo, movimentazione e sorveglianza previste dal regolamento 2023/594 nelle aree ora classificate. Per gli operatori della filiera suinicola ciò incide su movimentazione di animali, prodotti e potenzialmente sulle condizioni di commercializzazione e di esportazione, secondo la disciplina generale già vigente. Per le autorità competenti nazionali e regionali resta essenziale il costante aggiornamento delle delimitazioni territoriali e delle misure di biosicurezza correlate.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e, come di consueto per i regolamenti UE, è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Aggiornamento dell'allegato I del regolamento 2023/594

L'articolo 1 sostituisce integralmente l'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 con il nuovo testo allegato al regolamento del 2025/1543. La nuova versione ridefinisce le zone soggette a restrizioni I, II e III in funzione della situazione epidemiologica più recente della peste suina africana.

Ridefinizione delle zone in Croazia e Polonia

Le considerazioni da (7) a (12) spiegano che nuovi focolai in suini detenuti e selvatici hanno determinato l'estensione o il declassamento/riclassificazione di diverse aree, soprattutto in Croazia e Polonia. In Croazia vengono create o ampliate zone di restrizione in particolare nella contea di Osjecko-Baranjska; in Polonia numerose aree passano tra le categorie I, II e III a seconda dell'intensità del rischio e della continuità territoriale.

Criteri di delimitazione delle zone

Le zone sono definite sulla base della situazione epidemiologica locale e generale, del rischio di ulteriore diffusione e dei principi scientifici richiamati dagli orientamenti della Commissione sulla prevenzione, controllo ed eradicazione della peste suina africana, tenendo conto anche delle norme WOAH e delle giustificazioni fornite dagli Stati membri interessati.

Riferimento alla zona infetta in caso di suini selvatici

Il regolamento richiama che, in caso di focolaio in suini selvatici, l'articolo 3, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 consente l'istituzione di una zona infetta ai sensi dell'articolo 63 del regolamento delegato (UE) 2020/687.

Entrata in vigore e applicabilità

L'articolo 2 prevede l'entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesanità animaleagricolturacontrolli veterinarimercato interno

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