Regolamento (UE) 2025/1557
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1557 della Commissione, del 23 luglio 2025, che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95 per quanto riguarda la fissazione dei prezzi rappresentativi nei settori delle uova e del pollame nonché per l’ovoalbumina
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna i prezzi rappresentativi utilizzati per l’applicazione dei dazi addizionali all’importazione nel settore delle uova e del pollame, nonché per l’ovoalbumina, modificando il regolamento (CE) n. 1484/95. L’intervento si fonda sul controllo periodico dei dati di mercato e tiene conto delle variazioni dei prezzi secondo l’origine delle merci. L’allegato I del regolamento del 1995 è sostituito integralmente con nuovi valori per alcune voci tariffarie. Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Modifica del regolamento (CE) n. 1484/95 con aggiornamento dei prezzi rappresentativi per taluni prodotti dei settori uova e pollame e per l’ovoalbumina.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica alle importazioni nell’Unione di taluni prodotti dei settori delle uova e del pollame, nonché dell’ovoalbumina, ai fini della determinazione dei prezzi rappresentativi e, conseguentemente, del regime dei dazi addizionali all’importazione previsto dalla normativa agricola UE. La modifica riguarda specificamente i prodotti elencati nell’allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95, come sostituito dal presente atto, con indicazione della relativa origine; nell’allegato sono riportate, per ora, merci di origine BR (Brasile). È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri a decorrere dalla pubblicazione nella GUUE.
Prezzi rappresentativi per uova, pollame e ovoalbumina
Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/1557 della Commissione interviene sul regolamento (CE) n. 1484/95, che disciplina le modalità di applicazione del regime dei dazi addizionali all’importazione e fissa i prezzi rappresentativi nei settori delle uova e del pollame nonché per l’ovoalbumina. La modifica è adottata a seguito del controllo periodico dei dati di mercato, che ha evidenziato la necessità di adeguare i valori in funzione delle variazioni dei prezzi secondo l’origine delle merci.
Base giuridica e finalità
La Commissione richiama come basi giuridiche l’articolo 183, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013 e l’articolo 5, paragrafo 6, lettera a), del regolamento (UE) n. 510/2014. Il provvedimento è giustificato dall’esigenza di mantenere aggiornati i prezzi rappresentativi utilizzati ai fini doganali, assicurando che il regime dei dazi addizionali all’importazione rifletta le condizioni di mercato più recenti.
Modifica dell’allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95
L’articolo 1 sostituisce l’allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95 con il testo contenuto nell’allegato del nuovo regolamento. Il nuovo allegato riporta i seguenti valori:
- codice NC 0207 12 90, "carcasse di polli presentazione 65 %, congelate": prezzo rappresentativo 249,0 EUR/100 kg; cauzione 0 EUR/100 kg; origine BR;
- codice NC 0207 14 10, "pezzi disossati di pollame della specie Gallus domesticus, congelati": prezzo rappresentativo 341,7 EUR/100 kg; cauzione 0 EUR/100 kg; origine BR;
- codice NC 0207 14 60, "cosce e loro pezzi, di pollame della specie Gallus domesticus, congelati": prezzo rappresentativo 165,0 EUR/100 kg; cauzione 0 EUR/100 kg; origine BR.
L’allegato precisa inoltre che la nomenclatura dell’origine è quella stabilita dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1470.
Decorrenza ed efficacia
L’articolo 2 dispone che il regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, in ragione della necessità di applicare rapidamente la misura una volta disponibili i dati aggiornati. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Aggiornamento dell’allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95
L’articolo 1 sostituisce integralmente l’allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95. Il nuovo allegato fissa i prezzi rappresentativi e la cauzione di cui all’articolo 3 per specifiche merci classificate con codici NC 0207 12 90, 0207 14 10 e 0207 14 60, tutte indicate con origine BR. I prezzi rappresentativi sono rispettivamente pari a 249,0 EUR/100 kg, 341,7 EUR/100 kg e 165,0 EUR/100 kg; la cauzione è indicata come 0 EUR/100 kg per tutte le voci.
Base normativa e finalità dell’intervento
Il regolamento si fonda sull’articolo 183, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013 e sull’articolo 5, paragrafo 6, lettera a), del regolamento (UE) n. 510/2014. Dai considerando emerge che il controllo regolare dei dati di mercato ha evidenziato la necessità di aggiornare i prezzi rappresentativi per alcune importazioni in ragione delle variazioni dei prezzi per origine.
Entrata in vigore e applicazione immediata
Ai sensi dell’articolo 2, il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre espressamente previsto che sia obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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