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Regolamento

Regolamento (UE) 2025/1455

Regolamento delegato (UE) 2025/1455 della Commissione, del 23 luglio 2025, che modifica il regolamento delegato (UE) n. 44/2014 per quanto riguarda la fissazione di requisiti tecnici e procedure di prova relativamente alla protezione dei veicoli della categoria L dagli attacchi informatici

Normativa europea32025R1455

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento delegato aggiorna il quadro tecnico del regolamento delegato (UE) n. 44/2014 per allinearlo all’estensione del regolamento ONU n. 155 ai veicoli della categoria L. Introduce un riferimento espresso al regolamento ONU n. 155 e un nuovo allegato con requisiti applicabili alla protezione dei veicoli dagli attacchi informatici. Viene tuttavia esclusa la sottocategoria L1e progettata per pedalare, considerata già soggetta al regime orizzontale di cibersicurezza dei prodotti con elementi digitali e, quindi, non opportuno gravarla di un doppio regime. L’applicazione è differita per consentire l’adeguamento dei nuovi tipi e dei tipi esistenti.

Modifica il regolamento delegato (UE) n. 44/2014 per introdurre i requisiti tecnici e le procedure di prova sulla protezione dei veicoli della categoria L dagli attacchi informatici, con esclusione dei veicoli L1e progettati per pedalare.

Ambito di applicazione

Si applica ai veicoli delle categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e e L7e nell’ambito dell’omologazione e della vigilanza del mercato dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli disciplinati dal regolamento (UE) n. 168/2013. Restano esclusi dall’applicazione dei requisiti di cibersicurezza di cui al regolamento ONU n. 155 i veicoli della categoria L1e progettati per pedalare di cui all’articolo 3, punto 94), lettera b), del regolamento (UE) n. 168/2013. Le nuove regole si applicano ai nuovi tipi di veicoli dall’11 dicembre 2027 e ai tipi di veicoli esistenti dall’11 giugno 2029.

Protezione dei veicoli della categoria L dagli attacchi informatici

Il regolamento delegato (UE) 2025/1455 della Commissione modifica il regolamento delegato (UE) n. 44/2014 per recepire, nell’ambito dell’omologazione dei veicoli di categoria L, i requisiti di cibersicurezza del regolamento ONU n. 155. L’intervento si colloca nel quadro del regolamento (UE) n. 168/2013 e mira ad allineare la disciplina europea all’estensione del regolamento ONU ai veicoli a due e tre ruote e ai quadricicli.

Finalità e ratio dell’intervento

Dai considerando emerge che la modifica serve a rendere applicabile nell’Unione il regolamento ONU n. 155 ai veicoli della categoria L, mediante un esplicito rinvio nel regolamento delegato (UE) n. 44/2014. La Commissione evidenzia inoltre l’esigenza di evitare un regime frammentato per i fabbricanti di biciclette elettriche con elementi digitali, che spesso producono sia cicli a pedalata assistita esclusi dal regolamento (UE) n. 168/2013 sia veicoli L1e progettati per pedalare.

Ambito di applicazione

Il nuovo assetto riguarda i veicoli delle categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e e L7e. Tuttavia, i veicoli L1e progettati per pedalare di cui all’articolo 3, punto 94), lettera b), del regolamento (UE) n. 168/2013 sono esclusi dall’applicazione dei requisiti di cibersicurezza del regolamento ONU n. 155. La scelta è motivata dal fatto che tali veicoli sarebbero altrimenti sottoposti a un doppio binario regolatorio rispetto ai cicli a pedali a pedalata assistita, già disciplinati dal regolamento (UE) 2024/2847 e dal regolamento delegato (UE) 2025/1535 richiamato nei considerando.

Contenuto normativo della modifica

L’articolo 1 del regolamento dispone due modifiche puntuali al regolamento delegato (UE) n. 44/2014:

  • modifica dell’allegato I, al fine di inserire il riferimento al regolamento ONU n. 155;
  • aggiunta di un nuovo allegato XVIII, intitolato "Requisiti applicabili alla protezione dei veicoli dagli attacchi informatici".

Nel nuovo allegato XVIII, il regolamento definisce anzitutto il concetto di "tipo di veicolo per quanto riguarda la cibersicurezza", individuandolo come una categoria di veicoli che non differiscono per la designazione del tipo indicata dal costruttore né per gli aspetti essenziali dell’architettura elettrica/elettronica e delle interfacce esterne rilevanti per la cibersicurezza. Su tale base, è stabilito che i veicoli delle categorie L1e-L7e, salvo l’eccezione già indicata per i L1e progettati per pedalare, devono rispettare tutti i pertinenti requisiti del regolamento ONU n. 155.

Decorrenza e transizione

L’applicazione dei nuovi requisiti è differita per consentire l’adeguamento del mercato e delle autorità competenti. In particolare:

  • per i nuovi tipi di veicoli, la decorrenza è fissata all’11 dicembre 2027;
  • per i tipi di veicoli esistenti, la decorrenza è fissata all’11 giugno 2029.

Questa scelta risponde all’esigenza, richiamata nei considerando, di concedere tempo sufficiente ai costruttori e alle autorità nazionali per garantire la conformità anche dei modelli già in circolazione o già omologati.

Entrata in vigore e natura giuridica

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come atto regolamentare UE, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Implicazioni operative per operatori e professionisti

Per i costruttori e gli operatori della filiera dei veicoli di categoria L, il regolamento comporta l’aggiornamento dei processi di omologazione e conformità per includere i requisiti di cibersicurezza del regolamento ONU n. 155. Per gli operatori attivi nel segmento L1e progettato per pedalare, invece, la modifica conferma l’esclusione da tale specifico regime, evitando duplicazioni rispetto alla disciplina orizzontale sui prodotti con elementi digitali. Per avvocati e commercialisti, il punto centrale è la pianificazione delle scadenze di adeguamento e la corretta qualificazione tecnica del tipo di veicolo ai fini della compliance regolatoria.

Disposizioni principali

Modifica del regolamento delegato (UE) n. 44/2014

L’articolo 1 dispone due interventi: modifica dell’allegato I del regolamento delegato (UE) n. 44/2014 secondo l’allegato I del nuovo regolamento; aggiunta come allegato XVIII del testo contenuto nell’allegato II del nuovo regolamento.

Inserimento del riferimento al regolamento ONU n. 155

Nella tabella dell’allegato I del regolamento delegato (UE) n. 44/2014 è aggiunta una riga relativa al regolamento ONU n. 155 sulla cibersicurezza e sui sistemi di gestione della cibersicurezza. Il riferimento copre le categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e e L7e, ma esclude i veicoli L1e progettati per pedalare di cui all’articolo 3, punto 94), lettera b), del regolamento (UE) n. 168/2013.

Nuovo allegato XVIII: requisiti di cibersicurezza

Il nuovo allegato XVIII definisce il "tipo di veicolo per quanto riguarda la cibersicurezza" come una categoria di veicoli non differente per designazione del tipo e per aspetti essenziali dell’architettura elettrica/elettronica e delle interfacce esterne rilevanti per la cibersicurezza. Stabilisce che i veicoli delle categorie L1e-L7e, ad eccezione dei L1e progettati per pedalare, devono rispettare tutti i pertinenti requisiti del regolamento ONU n. 155.

Decorrenza applicativa

I requisiti del nuovo allegato XVIII si applicano ai nuovi tipi di veicoli a decorrere dall’11 dicembre 2027 e ai tipi di veicoli esistenti a decorrere dall’11 giugno 2029.

Ragioni dell’esclusione dei L1e progettati per pedalare

I considerando spiegano che tali veicoli non sono tecnicamente diversi, dal punto di vista della cibersicurezza, dai cicli a pedali a pedalata assistita già soggetti al regolamento (UE) 2024/2847; l’esclusione evita un onere amministrativo sproporzionato per i fabbricanti di biciclette.

Come è indicizzato

Materieomologazione dei veicolicibersicurezzavigilanza del mercatotrasportinormazione tecnica

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