Regolamento (UE) 2025/1533
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1533 della Commissione, del 23 luglio 2025, recante modalità di applicazione della direttiva 2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti di progettazione, costruzione ed efficienza e le norme di prova per l'equipaggiamento marittimo e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2024/1975 della Commissione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna in modo puntuale l’allegato tecnico della disciplina UE sull’equipaggiamento marittimo, allineando i requisiti alle più recenti modifiche degli strumenti IMO, delle norme IEC/EN/ETSI/ISO e delle risoluzioni/circolari pertinenti. Stabilisce per ciascun prodotto le regole applicabili, le norme di prova, i moduli di valutazione della conformità e le date di prima immissione sul mercato e ultima installazione a bordo. Introduce anche periodi transitori per alcune nuove voci e abroga il precedente regolamento di esecuzione del 2024.
Aggiorna l’elenco e i requisiti tecnici per l’equipaggiamento marittimo soggetto a certificazione UE ai sensi della direttiva 2014/90/UE, fissando norme di progettazione, costruzione, prove e periodi transitori, e abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2024/1975.
Ambito di applicazione
Si applica all’equipaggiamento marittimo rientrante nella direttiva 2014/90/UE e, più precisamente, agli elementi elencati nell’allegato del regolamento, destinati a essere immessi sul mercato e/o installati a bordo di navi UE. Copre equipaggiamenti per mezzi di salvataggio, prevenzione dell’inquinamento marino, protezione antincendio, navigazione, radiocomunicazioni, equipaggiamenti previsti dalla convenzione COLREG 72, altre apparecchiature di sicurezza e apparecchiature SOLAS capitolo II-1. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed è rilevante anche ai fini SEE; prevede inoltre esclusioni implicite/esplicite per voci trasferite ad altre sezioni o lasciate vuote nell’allegato e contiene regole speciali per prodotti di ricambio e per vecchi requisiti nazionali di omologazione in regime transitorio.
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1533 della Commissione sull’equipaggiamento marittimo
Il regolamento aggiorna l’elenco dell’equipaggiamento marittimo soggetto alla direttiva 2014/90/UE, recependo le evoluzioni degli strumenti internazionali IMO e delle norme tecniche di riferimento. La logica del testo è quella di mantenere allineato il quadro di certificazione UE alle prescrizioni di sicurezza, prevenzione dell’inquinamento e radiocomunicazione applicabili alle navi, con effetti immediati e direttamente applicabili negli Stati membri.
Quadro generale e finalità
La Commissione richiama l’articolo 35, paragrafo 2, della direttiva 2014/90/UE quale base giuridica dell’atto di esecuzione. Dai considerando emerge che:
- i requisiti di progettazione, costruzione, efficienza e prova derivano dagli strumenti internazionali definiti dalla direttiva;
- l’elenco deve essere periodicamente aggiornato per tener conto delle modifiche intervenute in sede IMO/ISO/IEC/ETSI;
- il regolamento precedente, n. 2024/1975, deve essere abrogato;
- è opportuno un periodo transitorio per consentire al mercato di adeguarsi, evitando interruzioni nella commercializzazione e nell’installazione a bordo;
- gli atti di esecuzione della direttiva dovrebbero essere adottati in forma di regolamenti di esecuzione per assicurare applicazione armonizzata, rapida e semplice.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica all’equipaggiamento marittimo incluso nell’allegato e destinato a:
- immissione sul mercato UE;
- installazione a bordo di navi UE;
- certificazione di conformità secondo i moduli previsti dalla direttiva 2014/90/UE.
L’allegato copre l’equipaggiamento classificato in più aree tematiche: mezzi di salvataggio, prevenzione dell’inquinamento marino, protezione antincendio, navigazione, radiocomunicazioni, apparecchiature previste dalla convenzione COLREG 72, altre apparecchiature di sicurezza e apparecchiature del capitolo II-1 SOLAS. Sono inoltre presenti numerose voci trasferite da precedenti allegati/sezioni e alcune voci lasciate deliberatamente vuote o soppresse.
Struttura dell’allegato e note applicabili
L’allegato contiene, per ogni voce:
- numero e denominazione del prodotto;
- regole SOLAS/MARPOL/COLREG applicabili;
- norme di prova;
- moduli di valutazione della conformità;
- data di prima immissione sul mercato;
- data di ultima installazione a bordo.
Le note generali chiariscono che:
- l’esame del tipo richiede conformità alle convenzioni internazionali, risoluzioni e circolari IMO pertinenti anche oltre le norme di prova espressamente indicate;
- quando in colonna 3 compaiono alternative separate da "oppure", è sufficiente una sola delle serie indicate; se invece i separatori sono diversi, vanno rispettati tutti i riferimenti elencati;
- per "installazione a bordo" possono rilevare tre diversi momenti, a seconda della voce: prima installazione nella posizione di funzionamento, prima installazione nella posizione di funzionamento o stivaggio, oppure consegna al cantiere se avviene entro 30 mesi dalla prima installazione;
- se una voce è presente in più righe, la riga più bassa contiene di regola i requisiti aggiornati;
- l’eventuale mancata indicazione di date nelle colonne 5 e 6, in tali casi, significa assenza di variazioni nelle norme di prova;
- le voci seguite da "come modificata" rinviano alle modifiche degli strumenti internazionali interessati.
Mezzi di salvataggio
La sezione sui mezzi di salvataggio è ampia e riguarda, tra l’altro:
- salvagenti anulari;
- luci di localizzazione;
- segnali fumogeni automatici;
- giubbotti di salvataggio;
- tute per immersione e antiesposizione, con e senza giubbotto di salvataggio;
- dispositivi di protezione termica;
- razzi a paracadute, fuochi a mano, boette fumogene;
- dispositivi lanciasagole;
- zattere di salvataggio gonfiabili, rigide, autoraddrizzanti e reversibili;
- imbarcazioni di salvataggio e di soccorso, incluse versioni a caduta libera, rigide-gonfiabili e veloci;
- dispositivi di ammaino, verricelli, meccanismi di sgancio, sistemi marittimi di evacuazione;
- mezzi di soccorso, scale di discesa e materiali catarifrangenti;
- motori di propulsione per imbarcazioni di salvataggio/soccorso;
- proiettori per imbarcazioni di salvataggio e soccorso;
- zattere aperte reversibili.
Per molte di queste voci sono previsti aggiornamenti puntuali delle norme ISO/IEC/EN e dei riferimenti IMO, nonché date transitorie, spesso al 23 settembre 2025, 4 settembre 2027, 23 settembre 2028 o 10 ottobre 2026 a seconda della voce. In più punti il regolamento distingue tra versioni vecchie e nuove di norme tecniche o circolari IMO, consentendo la certificazione secondo una o l’altra versione fino a determinate scadenze.
Prevenzione dell’inquinamento marino
La sezione ambientale riguarda soprattutto:
- apparecchiature di filtraggio e misurazione del tenore di olio minerale;
- rilevatori di interfaccia olio/acqua;
- sistemi di monitoraggio e controllo degli scarichi delle petroliere;
- sistemi di trattamento dei reflui per navi passeggeri e per altre navi;
- inceneritori di bordo;
- analizzatori di NOx;
- sistemi di depurazione dei gas di scarico.
Le voci richiamano in prevalenza gli allegati I, IV e VI della convenzione MARPOL e le relative risoluzioni/circolari MEPC. Tra gli aspetti rilevanti, per alcuni inceneritori e scrubber sono previste varie versioni di norme e approvazioni transitorie; la sezione conferma inoltre l’evoluzione delle prescrizioni sui sistemi di abbattimento delle emissioni e di monitoraggio dei reflui.
Protezione antincendio
La sezione antincendio è molto dettagliata e comprende:
- sottofondi di rivestimento del ponte;
- estintori portatili e carrellati;
- tute e stivali da vigile del fuoco, guanti, caschi, autorespiratori e respiratori di fuga (EEBD);
- componenti di sprinkler, ugelli e sistemi equivalenti;
- paratie e porte tagliafuoco, serrande, finestre e portellini tagliafuoco;
- materiali non combustibili e materiali a limitata capacità di propagazione della fiamma;
- tubazioni antincendio e naspi;
- dispositivi per impedire il passaggio delle fiamme nelle cisterne di carico delle petroliere;
- sistemi di rilevazione e segnalazione incendi, comprese attrezzature di controllo, alimentazione, sensori e cavi;
- impianti a gas inerte, impianti di estinzione ad alta/bassa/media espansione, impianti a polvere chimica secca, impianti a schiuma, sistemi antincendio per cucine, sistemi per balconi delle cabine e altri componenti speciali.
Molte voci sono state aggiornate con nuove norme EN/IEC/ISO e con versioni nuove di circolari IMO. In diversi casi il regolamento introduce una nuova riga per gli stessi prodotti con scadenze differenziate, consentendo il passaggio dalla vecchia alla nuova norma. Sono frequenti le clausole per pezzi di ricambio di impianti esistenti, che possono continuare a seguire le norme vigenti al momento dell’installazione a bordo.
Navigazione
La parte dedicata alla navigazione disciplina, tra gli altri:
- bussole magnetiche di classe A e B;
- bussole giroscopiche;
- sistemi di controllo della rotta (HCS e THD in varie tecnologie);
- ecometri, indicatori di velocità/distanza, angolo del timone, numero di giri e passo delle eliche;
- dispositivi di orientamento;
- riflettori radar, amplificatori di bersagli radar e radar per unità veloci;
- VDR e S-VDR;
- ECDIS con backup e RCDS;
- AIS;
- BNWAS;
- sistemi integrati di navigazione;
- GNSS, inclusi GPS, GLONASS, DGPS, DGLONASS, Galileo, Beidou, SBAS e IRNSS;
- inclinometri elettronici;
- radar di varie categorie, trasferiti e riorganizzati in nuove voci;
- cerchi azimutali;
- QZNSS;
- registratori elettronici (ERB);
- dispositivi idrometrici;
- sistemi guida di evacuazione; e altre apparecchiature di ausilio alla condotta.
Questa sezione contiene una forte stratificazione tecnica: molte voci sono aggiornate con norme IEC/EN recenti e con nuovi riferimenti alle risoluzioni IMO, spesso con scadenze al 23 settembre 2025 o 2028. Sono frequenti note che distinguono l’equipaggiamento standard da quello destinato alle unità veloci (HSC) e che precisano l’obbligo o meno di ulteriori componenti opzionali, come nel caso dell’ECDIS con funzionalità RCDS/backup.
Radiocomunicazioni e GMDSS
La sezione radiocomunicazioni è una delle più articolate e comprende:
- apparati VHF in DSC, ricevitori di vigilanza permanente, MF e HF con DSC/NBDP/radiotelefonia;
- NAVTEX ed EGC;
- EPIRB a 406 MHz;
- radiotelefoni portatili e fissi VHF per imbarcazioni di salvataggio;
- radiotelefoni da vigile del fuoco;
- sistemi Inmarsat-C, Inmarsat Fleet Broad Band, Iridium;
- stazioni nave-terra per GMDSS;
- ICS integrato;
- apparecchiature AIS SART e altri dispositivi correlati.
Le note evidenziano che, per alcune funzioni GMDSS incluse nell’ICS, si applicano i requisiti di prova e prestazione delle singole unità/funzioni. In più punti il testo menziona che talune risoluzioni IMO di più recente adozione non sono ancora incluse nel sistema di certificazione perché mancano norme di prova collegate; per tali casi viene richiamata la circolare MSC.1/1676 e viene consentito, fino al 1° gennaio 2028, continuare ad applicare risoluzioni precedenti (ad esempio A.803(19), A.804(19), A.806(19), A.807(19)).
Equipaggiamento COLREG 72
La sezione COLREG è essenziale e comprende le luci di navigazione. Il riferimento è all’allegato I, regola 14, della convenzione COLREG 72, con norme EN 14744 e IEC/EN 60945. Non vi sono altri prodotti in questa sezione, che rimane breve e di taglio strettamente tecnico.
Altre apparecchiature di sicurezza e capitolo II-1 SOLAS
Sono disciplinati anche:
- autorespiratori per entrare e lavorare in uno spazio pieno di gas;
- dispositivi di movimentazione;
- dispositivi di avviamento in condizioni di bassa temperatura per gruppi elettrogeni;
- dispositivi di rilevazione dei livelli idrometrici.
Per questi prodotti le prescrizioni sono legate a specifiche regole SOLAS del capitolo II-1 e a circolari/resoluzioni IMO dedicate.
Voci soppresse, trasferite o informative
L’allegato segnala molte voci trasferite ad altre sezioni o soppresse, ad esempio:
- radiotelefoni VHF per imbarcazioni di salvataggio trasferiti;
- SART trasferito;
- bussole, radar, DGPS, ecc. spostati in nuove voci dell’allegato;
- alcune voci lasciate deliberatamente vuote;
- la voce Inmarsat-B soppressa perché il servizio è cessato;
- altre voci soppresse per duplicazione o perché ricomprese altrove.
Inoltre, il punto 9 dell’allegato è dichiarato meramente informativo e riguarda l’equipaggiamento non soggetto a certificazione MED, con esempi in materia di prevenzione inquinamento, protezione antincendio, navigazione, radiocomunicazioni e altre apparecchiature di sicurezza.
Regime temporale e impatto operativo
Dal punto di vista operativo, il regolamento impone ai fabbricanti e agli organismi di valutazione della conformità di verificare, per ciascun prodotto:
- la riga applicabile nell’allegato;
- la norma tecnica aggiornata;
- le eventuali alternative ammesse;
- la data di prima immissione sul mercato;
- la data ultima di installazione a bordo.
Per avvocati e commercialisti, il profilo più rilevante è la gestione dei periodi transitori, dei prodotti già omologati con norme precedenti e dei pezzi di ricambio di impianti esistenti, nonché la verifica della corretta qualificazione del prodotto alla luce delle nuove righe introdotte o trasferite. Il regolamento ha natura di atto tecnico altamente dinamico e richiede un controllo puntuale della corrispondenza tra la versione del prodotto, la norma armonizzata richiamata e la finestra temporale di commercializzazione/installazione.
Disposizioni principali
Aggiornamento dei requisiti tecnici
L’articolo 1 dispone che i requisiti di progettazione, costruzione, efficienza e le norme di prova contenuti negli strumenti internazionali richiamati dalla direttiva 2014/90/UE si applicano a ciascun elemento di equipaggiamento marittimo elencato nell’allegato del regolamento.
Abrogazione del regolamento precedente
L’articolo 2 abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2024/1975.
Regime transitorio per nuove voci
L’articolo 3 consente, per alcune nuove voci inserite nell’allegato, la continua immissione sul mercato e installazione a bordo di navi UE se l’equipaggiamento rispetta i requisiti nazionali di omologazione vigenti prima di specifiche date limite: fino al 15 agosto 2025 per voci inserite dal regolamento (UE) 2022/1157; fino al 4 settembre 2027 per voci inserite dal regolamento (UE) 2024/1975; fino al 23 settembre 2028 per voci inserite dal presente regolamento.
Entrata in vigore
L’articolo 4 prevede l’entrata in vigore il quarantesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Allegato tecnico per categorie di equipaggiamento
L’allegato contiene l’elenco dettagliato delle apparecchiature soggette a certificazione, raggruppate per aree: mezzi di salvataggio (ad es. salvagenti, giubbotti, zattere, imbarcazioni di salvataggio/soccorso, dispositivi di ammaino e sgancio), prevenzione dell’inquinamento marino (trattamento reflui, filtraggio, inceneritori, scrubber, sistemi NOx), protezione antincendio (estintori, schiuma, sprinkler, rilevazione incendi, porte/paratie tagliafuoco, cavi, materiali non combustibili, sistemi di estinzione fissi), navigazione (bussole, radar, ECDIS, AIS, VDR, BNWAS, GNSS, ecc.), radiocomunicazioni GMDSS/VHF/MF/HF/Inmarsat/EPIRB/NAVTEX, equipaggiamento COLREG (luci di navigazione), altre apparecchiature di sicurezza e equipaggiamenti SOLAS II-1.
Norme di prova, standard tecnici e moduli di conformità
Per ciascuna voce sono indicati i riferimenti normativi internazionali applicabili (SOLAS, MARPOL, COLREG, risoluzioni e circolari IMO, raccomandazioni ITU) e le norme tecniche di prova (EN, IEC, ISO, ETSI). In generale si richiedono i moduli di valutazione della conformità B+D, B+E, B+F e, per alcune voci, G; le note generali disciplinano l’uso di "oppure", la combinazione di norme, i casi di più righe per la stessa voce e le definizioni di "prima immissione sul mercato" e "ultima installazione a bordo".
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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