Regolamento (UE) 2025/1470
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1470 della Commissione, del 23 luglio 2025, relativo alle modalità di pubblicazione degli elenchi di operatori e dei gruppi di operatori e delle informazioni essenziali relative al certificato fornito agli operatori e ai gruppi di operatori a norma dell’articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento stabilisce come rendere pubbliche, in modo uniforme e digitale, le informazioni sugli operatori e sui gruppi di operatori biologici e sui relativi certificati. Prevede la permanenza per cinque anni in TRACES delle informazioni essenziali sui certificati rilasciati e impone agli Stati membri di pubblicare gli elenchi degli operatori esentati dal certificato tramite un sito Internet unico. La Commissione coordina la pubblicazione dei collegamenti ipertestuali ai siti nazionali, nel rispetto delle norme sulla protezione dei dati personali.
Modalità di pubblicazione su TRACES e tramite siti nazionali degli elenchi degli operatori biologici e delle informazioni essenziali sui certificati rilasciati ai sensi del regolamento (UE) 2018/848.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri, alla Commissione europea, alle autorità competenti e, se del caso, alle autorità di controllo o agli organismi di controllo coinvolti nel sistema di certificazione della produzione biologica disciplinato dal regolamento (UE) 2018/848. Riguarda gli operatori e i gruppi di operatori che hanno notificato le proprie attività ai sensi dell’articolo 34, paragrafo 1, e anche quelli esentati dall’obbligo di possedere un certificato ai sensi dell’articolo 35, paragrafo 8. La disciplina concerne la pubblicazione elettronica tramite TRACES e la creazione/gestione di un sito Internet unico nazionale; si applica direttamente in tutti gli Stati membri dal terzo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale.
Modalità di pubblicazione degli elenchi di operatori biologici e delle informazioni essenziali sui certificati
Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/1470 disciplina la pubblicazione, in formato digitale e con accesso pubblico, delle informazioni relative agli operatori e ai gruppi di operatori del settore biologico e ai certificati rilasciati ai sensi del regolamento (UE) 2018/848. La finalità è aumentare la trasparenza del sistema di controllo della produzione biologica, semplificare le verifiche da parte degli operatori lungo la filiera e garantire un coordinamento uniforme tra Commissione e Stati membri.
Contesto normativo e finalità
Il regolamento si inserisce nel quadro del regolamento (UE) 2018/848 sulla produzione biologica e sull’etichettatura dei prodotti biologici. Nei considerando si evidenzia che gli Stati membri devono tenere aggiornati e pubblicare gli elenchi dei nomi e indirizzi degli operatori e dei gruppi di operatori che hanno notificato le loro attività; inoltre, i certificati di cui all’articolo 35 sono rilasciati in formato elettronico tramite TRACES, così da consentire una pubblicazione automatica e una maggiore trasparenza. Viene anche sottolineata l’esigenza di rispettare la protezione dei dati personali e di ridurre gli oneri amministrativi per gli operatori che devono verificare i certificati dei propri fornitori.
Pubblicazione in TRACES dei certificati
L’articolo 1 stabilisce che le informazioni essenziali sui certificati rilasciati a operatori e gruppi di operatori ai sensi dell’articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/848 restano disponibili al pubblico in TRACES per cinque anni dalla data di rilascio. Il termine di cinque anni è pensato per consentire la consultazione anche per prodotti biologici con lunga durata di conservazione, e per agevolare controlli ufficiali, indagini e attività di tracciabilità.
Le informazioni essenziali comprendono:
- numero del documento del certificato;
- nome e indirizzo dell’operatore o del gruppo di operatori;
- nome dell’autorità competente o, se del caso, dell’autorità di controllo o dell’organismo di controllo;
- numero di codice dell’autorità di controllo o dell’organismo di controllo;
- attività o attività dell’operatore o del gruppo di operatori;
- categoria o categorie di prodotti di cui all’articolo 35, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2018/848;
- data di rilascio;
- periodo di validità;
- se del caso, data di rinnovo, scadenza, sospensione o ritiro;
- se disponibile, repertorio dei prodotti e/o quantitativo di prodotti.
Pubblicazione degli elenchi nazionali degli operatori esentati dal certificato
L’articolo 2 riguarda gli operatori e i gruppi di operatori che hanno notificato le attività ai sensi dell’articolo 34, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/848 e che sono stati esentati dall’obbligo di possedere un certificato ai sensi dell’articolo 35, paragrafo 8. Gli Stati membri devono pubblicarne i nomi e gli indirizzi mediante collegamenti ipertestuali a un unico sito Internet nazionale previsto dall’articolo 34, paragrafo 6.
La pubblicazione non avviene quindi soltanto su un canale nazionale isolato, ma attraverso un sito unico che consenta una consultazione centralizzata e uniforme delle informazioni rilevanti per il mercato e per i controlli.
Ruolo della Commissione e cooperazione con gli Stati membri
L’articolo 3 disciplina la cooperazione istituzionale. La Commissione deve pubblicare sul proprio sito i collegamenti ipertestuali ai siti Internet unici nazionali e mantenerli aggiornati sulla base delle informazioni trasmesse dagli Stati membri. Questi ultimi devono comunicare i link non appena i siti sono creati e informare la Commissione di ogni modifica che incida sulla loro accessibilità.
Inoltre, gli Stati membri devono designare uno o più organismi incaricati della creazione e gestione del sito Internet unico e comunicarne nome e indirizzo alla Commissione. La norma tiene conto delle diverse strutture organizzative nazionali, lasciando agli Stati membri la scelta dell’assetto amministrativo più idoneo.
Protezione dei dati personali
La pubblicazione dei dati deve avvenire nel rispetto del regolamento (UE) 2016/679. Il testo richiama espressamente l’esigenza di bilanciare la trasparenza del sistema biologico con la tutela dei dati personali degli operatori. Nei considerando è richiamata anche la consultazione del Garante europeo della protezione dei dati ai sensi del regolamento (UE) 2018/1725.
Entrata in vigore e applicazione
L’articolo 4 prevede che il regolamento entri in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Esso è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e obbligatorio in tutti i suoi elementi, senza necessità di recepimento.
Disposizioni principali
Conservazione e pubblicazione dei certificati in TRACES
Le informazioni essenziali sui certificati rilasciati a operatori e gruppi di operatori ai sensi dell’articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/848 restano accessibili al pubblico in TRACES per cinque anni dalla data di rilascio. Il termine decorre dalla data di rilascio, indipendentemente da rinnovo, scadenza, sospensione o ritiro del certificato.
Contenuto minimo delle informazioni essenziali
Le informazioni pubbliche devono includere almeno: numero del documento del certificato; nome e indirizzo dell’operatore o del gruppo di operatori; nome dell’autorità competente o, se del caso, dell’autorità di controllo o dell’organismo di controllo; numero di codice dell’autorità di controllo o dell’organismo di controllo; attività svolte; categoria o categorie di prodotti di cui all’articolo 35, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2018/848; data di rilascio; periodo di validità; ove applicabile, data di rinnovo, scadenza, sospensione o ritiro; se disponibile, repertorio dei prodotti e/o quantitativo di prodotti.
Pubblicazione degli elenchi degli operatori esentati dal certificato
Gli Stati membri devono pubblicare l’elenco dei nomi e degli indirizzi degli operatori e dei gruppi di operatori che hanno notificato le attività ai sensi dell’articolo 34, paragrafo 1, e che sono stati esentati dall’obbligo di certificato ai sensi dell’articolo 35, paragrafo 8, mediante collegamenti ipertestuali a un unico sito Internet nazionale previsto dall’articolo 34, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2018/848.
Cooperazione tra Commissione e Stati membri
La Commissione pubblica sul proprio sito i collegamenti ipertestuali ai siti Internet unici nazionali relativi agli elenchi di cui all’articolo 2 e li aggiorna sulla base delle informazioni trasmesse dagli Stati membri. Gli Stati membri devono comunicare alla Commissione i link non appena creati e ogni successiva modifica che incida sull’accessibilità dei siti. Devono inoltre designare uno o più organismi responsabili della creazione e della gestione del sito Internet unico e comunicarne nome e indirizzo alla Commissione.
Tutela dei dati e consultazione
Nella pubblicazione delle informazioni gli Stati membri devono rispettare la normativa dell’Unione sulla protezione dei dati personali, in particolare il regolamento (UE) 2016/679. Il regolamento richiama inoltre la consultazione del Garante europeo della protezione dei dati ai sensi del regolamento (UE) 2018/1725.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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