Regolamento (UE) 2025/1871
Regolamento delegato (UE) 2025/1871 della Commissione, del 23 luglio 2025, recante modifica del regolamento (UE) 2015/758 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative all’eCall e del regolamento delegato (UE) 2017/79 per quanto riguarda i requisiti tecnici dettagliati e le procedure di prova per l’omologazione di veicoli a motore dotati di sistemi eCall di bordo basati sul 112
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna il quadro tecnico dell’eCall alla luce delle nuove norme CEN e delle evoluzioni tecnologiche delle reti di comunicazione. Modifica il regolamento (UE) 2015/758 e soprattutto il regolamento delegato (UE) 2017/79, riscrivendo numerose procedure di prova, introducendo nuovi requisiti su posizionamento, file di log, call-back e alimentazione elettrica di riserva. Prevede inoltre un calendario transitorio con scadenze differenziate dal 1o gennaio 2026 al 1o gennaio 2028 per l’accettazione delle omologazioni e la validità dei certificati di conformità.
Modifica le regole UE sull’eCall per aggiornare le norme tecniche di riferimento, rivedere le procedure di prova e introdurre disposizioni transitorie per l’omologazione dei veicoli e dei sistemi eCall.
Ambito di applicazione
Si applica ai veicoli a motore, ai sistemi eCall di bordo basati sul servizio 112, alle unità tecniche/sistemi/compenenti soggetti a omologazione CE e alle entità tecniche indipendenti nel quadro del regolamento (UE) 2015/758 e del regolamento delegato (UE) 2017/79. Riguarda in particolare i veicoli delle categorie M1 e N1, i costruttori, i servizi tecnici e le autorità nazionali di omologazione e controllo. Ha applicazione negli Stati membri ed è rilevante ai fini SEE; introduce date transitorie tra il 2026 e il 2028 per l’adeguamento alle nuove norme EN e ai nuovi requisiti di prova.
Regolamento delegato (UE) 2025/1871: aggiornamento della disciplina eCall
Il regolamento interviene sul quadro tecnico dell’eCall di bordo basato sul servizio 112, adeguandolo alle nuove norme CEN e alle esigenze di neutralità tecnologica nelle procedure di prova. La Commissione richiama, nei considerando, la strategia UE per una mobilità sostenibile e intelligente e la necessità di aggiornare il sistema eCall alle tecnologie di telecomunicazione più recenti, garantendo al contempo l’efficacia delle prove, la continuità di funzionamento dopo la transizione alle reti a commutazione di pacchetto e la preparazione ai controlli tecnici periodici.
Modifica dei riferimenti normativi nel regolamento (UE) 2015/758
L’articolo 1 aggiorna l’elenco delle norme tecniche richiamate dall’articolo 5, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2015/758:
- EN 16072:2022 è sostituita da EN 16072:2025;
- CEN/TS 17184:2022 è sostituita da EN 17184:2024;
- CEN/TS 17240:2018 è sostituita da EN 17240:2024.
Il regolamento specifica che l’applicazione obbligatoria delle norme EN 17184:2024 ed EN 17240:2024 decorre dal 1o gennaio 2027, così da consentire a Stati membri, autorità nazionali e costruttori di adeguare i propri processi.
Nuova definizione e adattamento dell’omologazione nel regolamento delegato (UE) 2017/79
L’articolo 2 introduce la definizione di "chiamata eCall di prova", ossia una chiamata effettuata ai fini di prova, distinguibile da una chiamata reale oppure non recapitata al PSAP. Viene poi riscritto l’articolo 7, paragrafo 1, chiarendo che l’omologazione CE della STU eCall basata sul 112 richiede il superamento delle prove previste dagli allegati I, IV, VI, VII e VIII; se la STU è dotata di sorgente elettrica di riserva, occorre anche rispettare le prescrizioni e la prova dell’allegato X.
L’articolo 2 consente inoltre, per le estensioni di omologazione rilasciate prima del 1o gennaio 2027, una possibile esenzione dalla prova d’urto violento e dalla successiva prova audio, ma solo secondo le condizioni indicate. Le modifiche apportate al sistema devono essere documentate dal costruttore al servizio tecnico e all’autorità di omologazione.
Rafforzamento e razionalizzazione delle procedure di prova
Gran parte del regolamento è dedicata alla riscrittura degli allegati del regolamento delegato (UE) 2017/79, con l’obiettivo di rendere le prove più coerenti, tecnologicamente neutre e verificabili.
Nell’allegato I e nell’allegato II vengono precisati:
- la capacità del sistema di determinare con precisione la posizione aggiornata del veicolo, incluse due posizioni recenti prima della generazione della MSD;
- le modalità di esecuzione delle chiamate eCall di prova;
- le condizioni di connessione con un PSAP simulato o con un punto di prova dedicato;
- i criteri di verifica della MSD, del VIN, del tipo di veicolo, del tipo di propulsione/stoccaggio e della marcatura temporale.
In particolare, la posizione trasmessa deve discostarsi dalla posizione reale di non oltre 150 metri e il valore di confidenza deve indicare che la posizione è affidabile. La marcatura temporale contenuta nella MSD non deve discostarsi di più di 60 secondi dall’orario di attivazione registrato.
Prove sulla resistenza all’urto, sulle apparecchiature audio e sulla gestione dei sistemi TPS
L’allegato III riformula la prova di resistenza all’urto delle apparecchiature audio, chiarendo che lo scopo è verificare il corretto collegamento e la funzionalità di altoparlanti e microfoni dopo urto frontale o laterale. L’allegato IV, dedicato ai sistemi TPS, disciplina sia il corretto passaggio tra TPS ed eCall basato sul 112, sia le procedure di emergenza quando il TPS non funziona.
In tale ambito, il regolamento richiede che:
- il sistema basato sul 112 sia disattivato quando è attivo il TPS, e viceversa nelle ipotesi di guasto simulate;
- la prova sia svolta con chiamate manuali di test;
- il PSAP e il TPSP di prova siano disponibili secondo le specifiche tecniche;
- il sistema non generi chiamate false verso un PSAP autentico;
- le registrazioni di prova consentano di accertare se la chiamata sia stata correttamente inoltrata al punto di prova appropriato e se la MSD sia stata ricevuta.
Accesso ai file di registro e ai dati di posizione
Sempre nel quadro dell’allegato VIII e delle nuove prescrizioni di prova, il regolamento introduce obblighi di accesso ai file di registro e ai dati conservati nell’IVS. In particolare, in determinate prove il servizio tecnico deve poter accedere ai file di registro eCall e ai dati di posizione memorizzati, anche con possibilità di download, così da verificarne il contenuto.
Per alcune prove, trascorse 13 ore dalla chiamata eCall, l’addetto alla prova deve poter accedere ai log conservati nell’IVS. È inoltre prevista la verifica della mancanza di file di registro nel sistema TPS quando il sistema è configurato in modo appropriato.
Controlli tecnici periodici: nuova sezione dell’allegato VII
Una novità rilevante per officine, tecnici e operatori del settore è l’introduzione, nell’allegato VII, di una sezione specifica per consentire i controlli tecnici periodici conformemente alla direttiva 2014/45/UE. Lo scopo della prova è verificare:
- il corretto stato operativo del sistema tramite il segnale di avviso di guasto;
- la precisione e l’attualità della MSD;
- il corretto funzionamento e il buono stato dei componenti e della batteria di riserva, se presente;
- l’integrità del software mediante verifica di versione, hash e configurazioni;
- la comunicazione vocale tramite interfaccia del veicolo.
Il costruttore deve mettere a disposizione informazioni tecniche e istruzioni per la lettura dei dati e per l’esecuzione delle verifiche. Il sistema eCall deve quindi essere progettato anche in funzione dei futuri controlli tecnici periodici.
Alimentazione elettrica di riserva: nuovo allegato X
L’allegato X disciplina una prova autonoma per verificare la prestazione dell’alimentazione elettrica di riserva. Il sistema eCall o la STU eCall devono garantire funzionamento per:
- almeno 5 minuti in comunicazione vocale;
- 60 minuti in modalità call-back, con sistema inattivo ma registrato sulla rete;
- altri 5 minuti in comunicazione vocale.
La prova richiede la disconnessione della sorgente primaria e l’esecuzione di una sequenza di chiamata, attesa, richiamata dal PSAP e nuova comunicazione, secondo tempi dettagliati. La prova è superata solo se il sistema è in grado di comunicare per il periodo richiesto.
Disposizioni transitorie, validità delle omologazioni e date chiave
L’articolo 3 introduce un calendario transitorio articolato:
- dal 1o gennaio 2026, su richiesta del costruttore, le autorità nazionali rifiutano nuove omologazioni o estensioni per veicoli, sistemi, componenti o entità tecniche indipendenti non conformi alle specifiche CEN/TS 17184:2022 e CEN/TS 17240:2018 o alle nuove EN;
- dal 1o gennaio 2027, le autorità nazionali rifiutano nuove omologazioni per i soggetti non conformi alle norme EN 17184:2024 ed EN 17240:2024;
- sempre dal 1o gennaio 2027, per i nuovi veicoli omologati dopo il 31 marzo 2018 ma non conformi alle specifiche tecniche o alle nuove norme, i certificati di conformità possono essere considerati non più validi ai fini dell’articolo 48, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/858;
- dal 1o gennaio 2028, la stessa conseguenza sui certificati di conformità opera per la non conformità alle sole norme EN 17184:2024 ed EN 17240:2024;
- dal 1o gennaio 2028, le autorità nazionali rifiutano nuove omologazioni per i veicoli, i sistemi o le entità tecniche indipendenti non conformi ai requisiti tecnici volti a consentire i controlli tecnici periodici;
- dal 1o gennaio 2027, le nuove omologazioni sono rifiutate se il sistema non soddisfa i requisiti relativi alla prestazione dell’alimentazione elettrica di riserva di cui all’allegato X.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Le modifiche ai riferimenti tecnici di cui all’articolo 1, paragrafi 2 e 3, si applicano dal 1o gennaio 2027. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e reca la clausola SEE.
Disposizioni principali
Aggiornamento delle norme tecniche di riferimento
L’articolo 1 sostituisce, nell’articolo 5, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2015/758, i riferimenti a EN 16072:2022, CEN/TS 17184:2022 e CEN/TS 17240:2018 con EN 16072:2025, EN 17184:2024 ed EN 17240:2024. L’applicazione obbligatoria delle norme EN 17184:2024 ed EN 17240:2024 è rinviata al 1o gennaio 2027.
Nuova definizione di chiamata eCall di prova e omologazione con batteria di riserva
Nel regolamento delegato (UE) 2017/79 viene introdotta la definizione di "chiamata eCall di prova". L’articolo 7, paragrafo 1, è riscritto: l’omologazione CE della STU eCall basata sul 112 richiede il superamento delle prove degli allegati I, IV, VI, VII e VIII; se presente una sorgente elettrica di riserva, si applica anche l’allegato X.
Esenzioni e chiarimenti per estensioni di omologazione prima del 1o gennaio 2027
Per estendere omologazioni rilasciate prima del 1o gennaio 2027, il servizio tecnico può esentare dalla prova d’urto violento e dalla successiva prova audio, secondo le condizioni indicate. Il costruttore deve documentare e spiegare le modifiche al sistema rispetto a quello originariamente omologato; se la parte di comunicazione è modificata incidendo o meno su altri componenti, possono essere richieste le prove di urto e audio.
Revisione delle procedure di prova su chiamata, posizionamento e interoperabilità
Gli allegati I, II, III e IV ridefiniscono in modo esteso le prove eCall: si chiariscono le modalità di simulazione delle chiamate di prova, le condizioni di connessione tramite PSAP simulato, i criteri di verifica della MSD, della posizione del veicolo, delle due posizioni recenti, della marcatura temporale e della corretta sequenza di attivazione. Vengono anche disciplinate prove per sistemi TPS e per i casi di commutazione tra TPS e sistema 112.
Requisiti per il controllo tecnico periodico e accesso ai dati di bordo
È inserito nell’allegato VII un nuovo blocco di prescrizioni per consentire i controlli tecnici periodici conformemente alla direttiva 2014/45/UE: il sistema deve consentire la verifica visiva dello stato operativo, della MSD, dell’integrità del software e della comunicazione vocale tramite interfaccia elettronica del veicolo. Il costruttore deve fornire istruzioni tecniche per la lettura dei dati e per l’esecuzione delle prove.
Procedura di prova dell’alimentazione elettrica di riserva
È introdotto un nuovo allegato X che disciplina la prova della prestazione dell’alimentazione elettrica di riserva. Il sistema eCall o la STU devono poter operare per almeno 5 minuti in comunicazione vocale, 60 minuti in modalità call-back e altri 5 minuti in comunicazione vocale, con prove specifiche dopo lo scollegamento della sorgente primaria.
Disposizioni transitorie e validità delle omologazioni
Dal 1o gennaio 2026 le autorità nazionali, se richiesto dal costruttore, rifiutano nuove omologazioni o estensioni per sistemi non conformi alle specifiche CEN/TS 17184:2022 e CEN/TS 17240:2018 o alle nuove EN. Dal 1o gennaio 2027 le nuove omologazioni devono essere conformi alle nuove EN; per i nuovi veicoli omologati dopo il 31 marzo 2018, i certificati di conformità possono essere considerati non più validi ai fini dell’articolo 48, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/858 se non conformi. Dal 1o gennaio 2028 si irrigidiscono ulteriormente le condizioni per nuove omologazioni e per i requisiti sui controlli tecnici periodici e sulla sorgente elettrica di riserva.
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