Sentenza n. 590/2026 - Catanzaro, Sezione 1
per l'ottemperanza al giudicato di cui alla sentenza del Tribunale ordinario di Cosenza, Sezione lavoro, n.515 dell’8 marzo 2024;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Cosenza, Sezione lavoro, n. 515 dell'8 marzo 2024
Esito
Favorevole al resistente (ministero debitore)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha proposto un'azione di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Cosenza, Sezione lavoro, n. 515 dell'8 marzo 2024. Il giudizio riguardava il mancato adempimento, da parte del Ministero dell'istruzione e del merito, dell'obbligo derivante dal titolo giudiziale, relativo alla Carta elettronica docenti. Dagli atti è emerso che il ricorrente non aveva notificato la sentenza all'amministrazione mediante la procedura informatica indicata dal Ministero per consentire il tempestivo e corretto adempimento: in particolare, era mancata la trasmissione tramite PEC all'indirizzo dgpersonalescuola@postacert.istruzione.it, con indicazione del codice fiscale dell'interessato e delle annualità dovute.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso per ottemperanza. Secondo il giudice, il creditore era tenuto a collaborare all'esecuzione della prestazione, osservando le indicazioni operative fornite dall'amministrazione debitrice. Poiché il ricorrente non aveva notificato il titolo secondo le modalità informatiche richieste, non poteva ritenersi integrato un inadempimento dell'amministrazione, che costituisce il presupposto dell'azione di ottemperanza. Il giudice ha richiamato il dovere di collaborazione del creditore previsto dall'art. 1206 c.c. Le spese di lite sono state compensate in ragione della peculiarità della vicenda e della natura degli interessi coinvolti.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina l'azione di ottemperanza, esperibile in presenza di un inadempimento dell'amministrazione rispetto a un obbligo derivante da un giudicato o da altro titolo esecutivo nei casi previsti dalla legge.
art. 1206 c.c.
Il dovere di collaborazione del creditore nell'esecuzione della prestazione impedisce di configurare la mora o l'inadempimento del debitore quando il creditore non compie gli atti necessari a consentire l'adempimento.
Massime di principio
- Nell'azione di ottemperanza, l'inadempimento dell'amministrazione presuppone che il creditore abbia previamente posto l'amministrazione nella concreta condizione di adempiere, osservando le modalità operative ragionevolmente indicate per l'esecuzione del titolo.
- Il dovere di collaborazione del creditore, desumibile dall'art. 1206 c.c., può rilevare anche nell'esecuzione di obblighi derivanti da una sentenza nei confronti della pubblica amministrazione; la sua inosservanza esclude la configurabilità dell'inadempimento dell'amministrazione e conduce al rigetto dell'azione di ottemperanza.
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