Regolamento (UE) 2016/1675
Regolamento delegato (UE) 2016/1675 della Commissione, del 14 luglio 2016, che integra la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio individuando i paesi terzi ad alto rischio con carenze strategiche (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento delegato integra la direttiva (UE) 2015/849 individuando i paesi terzi ad alto rischio che presentano carenze strategiche nei sistemi di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. Per i rapporti con soggetti stabiliti in tali giurisdizioni, i soggetti obbligati devono applicare misure rafforzate di adeguata verifica. L'elenco è fondato su valutazioni obiettive, su informazioni aggiornate e, per quanto possibile, è allineato ai lavori del GAFI.
Individuazione dell'elenco dei paesi terzi ad alto rischio con carenze strategiche nei regimi AML/CFT ai fini degli obblighi rafforzati di adeguata verifica.
Ambito di applicazione
Si applica ai soggetti obbligati ai sensi della direttiva (UE) 2015/849 quando instaurano o mantengono rapporti d'affari, oppure effettuano operazioni, con persone fisiche o giuridiche stabilite in paesi terzi ad alto rischio indicati nell'allegato. L'ambito territoriale è quello dell'Unione europea; il regolamento è direttamente applicabile negli Stati membri. Le giurisdizioni elencate sono quelle considerate ad alto rischio al momento dell'adozione, con possibilità di aggiornamento in base al monitoraggio della Commissione. Non contiene esclusioni settoriali specifiche, ma opera nel perimetro della prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.
Individuazione dei paesi terzi ad alto rischio con carenze strategiche AML/CFT
Il regolamento delegato integra la direttiva (UE) 2015/849 e completa il meccanismo europeo di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo mediante l'individuazione dei paesi terzi ad alto rischio. La logica sottesa è quella di proteggere l'integrità del mercato interno e del sistema finanziario dell'Unione, imponendo un livello rafforzato di attenzione nei rapporti con giurisdizioni che presentano carenze strategiche nei propri dispositivi AML/CFT. La Commissione richiama espressamente l'articolo 9 della direttiva e l'esigenza di una valutazione obiettiva, documentata e aggiornata, coerente con i lavori del GAFI.
Finalità e criteri di individuazione
I considerando chiariscono che l'Unione deve disporre di meccanismi di protezione efficaci e omogenei per tutti gli operatori del mercato. Le giurisdizioni con quadri legali e istituzionali insufficienti, o con bassi standard di controllo dei flussi di denaro, sono considerate una minaccia significativa per il sistema finanziario dell'UE. La Commissione dichiara di aver preso in considerazione le valutazioni di esperti disponibili, in particolare la dichiarazione pubblica del GAFI, i documenti del processo di compliance AML/CFT in corso, i rapporti sulla cooperazione internazionale e le valutazioni reciproche, in coerenza con l'articolo 9, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2015/849.
Ambito di applicazione operativo
L'effetto pratico del regolamento riguarda i soggetti obbligati dalla direttiva (UE) 2015/849, che devono applicare misure rafforzate di adeguata verifica nei rapporti con persone fisiche o giuridiche stabilite nei paesi terzi elencati. Il regolamento opera nell'intero territorio dell'Unione ed è direttamente applicabile negli Stati membri. Non introduce un regime sanzionatorio autonomo, ma determina l'applicazione del livello di rischio elevato ai fini degli obblighi antiriciclaggio europei.
Elenco dei paesi terzi ad alto rischio
L'allegato contiene tre gruppi di giurisdizioni:
- Afghanistan, Bosnia-Erzegovina, Guyana, Iraq, Repubblica democratica popolare del Laos, Siria, Uganda, Vanuatu e Yemen, che hanno assunto un impegno politico di alto livello e concordato con il GAFI un piano d'azione;
- Iran, indicato nella dichiarazione pubblica del GAFI, con impegno politico di alto livello e richiesta di assistenza tecnica per attuare il piano d'azione;
- Repubblica popolare democratica di Corea, per la quale permangono rischi continui e sostanziali di riciclaggio e finanziamento del terrorismo per il reiterato mancato rimedio alle carenze individuate.
Effetti per i soggetti obbligati
Per i soggetti obbligati ai sensi della direttiva 2015/849, la presenza di una controparte stabilita in uno dei paesi elencati comporta l'applicazione di misure rafforzate di adeguata verifica. Il regolamento non dettaglia nel proprio testo tali misure, ma ne presuppone l'applicazione secondo la disciplina generale della direttiva. La ratio è assicurare condizioni equivalenti per gli operatori europei e ridurre i rischi di contagio del sistema finanziario dell'Unione derivanti da giurisdizioni ad alto rischio.
Entrata in vigore, natura e aggiornamento
Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri. I considerando sottolineano inoltre l'esigenza di un monitoraggio permanente da parte della Commissione, al fine di aggiornare l'elenco sulla base dell'evoluzione dei sistemi AML/CFT dei paesi terzi e delle informazioni internazionali pertinenti.
Disposizioni principali
Individuazione dei paesi terzi ad alto rischio
L'articolo 1 rinvia all'allegato per l'elenco delle giurisdizioni con carenze strategiche nei rispettivi regimi AML/CFT che pongono minacce significative al sistema finanziario dell'Unione.
Elenco delle giurisdizioni incluse
Nell'allegato figurano: Afghanistan, Bosnia-Erzegovina, Guyana, Iraq, Repubblica democratica popolare del Laos, Siria, Uganda, Vanuatu e Yemen, per i quali esiste un impegno politico di alto livello e un piano d'azione con il GAFI; Iran, indicato nella dichiarazione pubblica del GAFI e impegnato a rimediare alle carenze con richiesta di assistenza tecnica; Repubblica popolare democratica di Corea, per la quale permangono rischi continui e sostanziali per mancato rimedio alle carenze individuate.
Decorrenza ed efficacia
Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri.
Base valutativa e monitoraggio
I considerando precisano che la Commissione ha fondato la designazione su criteri dell'articolo 9 della direttiva (UE) 2015/849, su informazioni fondate, verificabili e aggiornate, tenendo conto dei lavori del GAFI. È previsto un monitoraggio permanente per aggiornare l'elenco in base all'evoluzione dei quadri normativi e dell'efficacia dei sistemi AML/CFT.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 14 lug 2016Regolamento (UE) 2017/583
- Regolamento · 14 lug 2016Regolamento (UE) 2017/584
- Regolamento · 14 lug 2016Regolamento (UE) 2017/585
- Regolamento · 14 lug 2016Regolamento (UE) 2017/586
- Regolamento · 14 lug 2016Regolamento (UE) 2017/587
- Regolamento · 14 lug 2016Regolamento (UE) 2017/588
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →