Cassazione Penale, Sentenza n. 25847/2023 del 15/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del 4/1/2023 del Tribunale di Catanzaro che aveva sostituito gli arresti domiciliari con la custodia cautelare in carcere per il reato associativo ex art. 74 d.P.R. 309/1990. I motivi principali erano due: (1) violazione di legge e vizio di motivazione per aver ritenuto ancora sussistente l'interesse del pubblico ministero ad impugnare poiché, secondo la difesa, il termine di efficacia della misura cautelare originaria era già scaduto e la sospensione dei termini disposta con ordinanza del 6/9/2021 non avrebbe dovuto essere computata rispetto alla posizione del Ciconte; (2) violazione di legge e vizio di motivazione per omessa o erronea considerazione degli elementi probatori precedenti, perché le condotte a suo carico risalivano al 2018 e non vi sarebbero ulteriori elementi successivi a confermare la sua attualità criminosa, con richiamo a precedenti decisioni (sentenza del 17/11/2021) che, secondo la difesa, avrebbero formato giudicato cautelare sulla mancanza di esigenze cautelari attuali.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo: la sospensione della decorrenza dei termini disposta con ordinanza del 6/9/2021 ha natura oggettiva e si applica anche a chi fosse libero in quel momento, con la conseguente 'retrodatazione' utile a dimostrare che, al 19/10/2022 (data della conferma in appello), non era ancora scaduto il termine massimo di durata della custodia di fase (pari a due anni secondo il combinato disposto degli artt. 303 e 304 c.p.p.). Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto che parte delle censure fossero aspecifiche e, quanto al merito, non persuasive: non è emersa una motivazione manifestamente illogica del Tribunale di Catanzaro, che ha applicato la presunzione relativa di cui all'art. 275, comma 3, valorizzando la gravità del ruolo dell'imputato nell'associazione, l'entità della pena, l'operatività ancora del sodalizio e un'informativa dei Carabinieri del 3/7/2021 che indicava iniziative criminali in collaborazione con la moglie. È stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ex art. 616 c.p.p. e sono stati demandati gli adempimenti di esecuzione dell'ordinanza resa esecutiva.
Norme richiamate
d.P.R. n. 309 del 1990, art. 74
reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990
Natura del reato contestato (associazione finalizzata al traffico di stupefacenti), titolo del fatto che giustifica maggiore attenzione alle esigenze cautelari
art. 310 cod. proc. pen.
appello a suo tempo proposto ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen.
Regola la facoltà di impugnazione in materia cautelare; legittima l'appello del Pubblico Ministero contro la misura
art. 303 cod. proc. pen.
art. 303, comma 1, lett. c), n. 2
Contribuisce, congiuntamente ad art. 304, a determinare la durata massima della custodia cautelare di fase (due anni nel caso di specie)
art. 304 cod. proc. pen.
art. 304, comma 6; art. 304, comma 2
Stabilisce regole sul computo e sulla sospensione della decorrenza dei termini della custodia cautelare; la sospensione prevista dall'art. 304, comma 2 ha natura oggettiva e opera anche per chi fosse libero al momento della sospensione
art. 306 cod. proc. pen.
richiamato nei motivi invocando violazione degli artt. 303 e 306
Norme del rito cautelare e di esercizio delle misure; menzionato nel contesto del corretto computo dei termini e delle impugnazioni
artt. 274 e 275 cod. proc. pen.
violazione di legge in relazione agli artt. 274 e 275 cod. proc. pen.
Art. 275 disciplina i criteri per la scelta della misura cautelare; comma 3 contiene la presunzione relativa di attualità delle esigenze cautelari per alcuni delitti (es. associazione), che può essere superata solo con elementi probatori contrarii
art. 297 cod. proc. pen.
art. 297, comma 3 (richiamato nella sentenza del 17/11/2021)
Riguarda la retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare; tema trattato in procedimento incidentale distinto e non decisivo nel presente ricorso
art. 616 cod. proc. pen.
condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali
Norma che dispone la condanna alle spese processuali nel procedimento di legittimità in caso di rigetto del ricorso
art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.
adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.
Disposizioni regolamentari sull'esecuzione degli atti a seguito della dichiarazione di esecutività del provvedimento
Massime di principio
- La sospensione della decorrenza dei termini di custodia cautelare disposta in relazione a una situazione processuale ha natura oggettiva e, salvo diversa delimitazione, si estende anche agli imputati che fossero liberi nel momento della sospensione ma sottoposti successivamente a misura.
- La retrodatazione del termine di durata della custodia di fase può rendere ancora efficace una misura cautelare anche se, a prima vista, sembrerebbe scaduta; occorre verificare il computo complessivo dei periodi e le sospensioni intervenute.
- Per i reati associativi rileva la presunzione relativa di attualità delle esigenze cautelari prevista dall'art. 275, comma 3: per superarla è necessario portare elementi di segno contrario solidi e specifici, non deduzioni generiche.
- La valutazione delle esigenze cautelari in sede di applicazione o aggravamento di misura guarda non solo a elementi cronologici ma anche al ruolo dell'imputato nel sodalizio, alla gravità della pena e alla persistenza dell'attività del gruppo.
- Le argomentazioni sviluppate in procedimenti cautelari paralleli o incidentali non sono necessariamente vincolanti in un diverso giudizio: il giudice valuta il materiale processuale specifico oggetto dell'impugnazione.
- In sede di legittimità la censura sulla motivazione di un provvedimento cautelare è rilevante solo se la motivazione è priva dei minimi requisiti di coerenza, completezza e logicità tali da renderla incomprensibile o meramente apparente.
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