Sentenza n. 6062/2026 - Roma, Sezione 1B
per l'annullamento per l'annullamento dei seguenti provvedimenti: - provvedimento della Direzione Generale per il personale militare del Ministero della difesa prot. n. M_D -OMISSIS-REG2024 -OMISSIS-19.11.2024 con il quale è stata decreta nei confronti della signora -OMISSIS- la decadenza dalla ferma prefissata iniziale nell’Esercito contratta il 04.06.2024. - Anche previo annullamento/disapplicazione del Bando di concorso per titoli ed esami prot. n. M_D -OMISSIS-REG2023 -OMISSIS-16-10-2023 del Ministero della difesa – Direzione generale per il personale militare nella parte in cui prevede il requisito di partecipazione di cui all’art. 2, c. 2 lett. d) (da mantenere fino all’incorporamento ai sensi dello stesso articolo 2, comma 3) nonché dell’art. 7, comma 6, del bando di concorso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di decadenza dalla ferma prefissata iniziale per carenza originaria del requisito di assenza di imputazioni penali, nonché le disposizioni del bando relative a tale requisito
Esito
Favorevole al ricorrente (candidata concorso)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente aveva partecipato al concorso per il reclutamento di volontari in ferma prefissata iniziale, superando le prove e venendo incorporata presso un reggimento dell'Esercito. Successivamente alla partecipazione e pochi giorni prima dell'incorporamento le era stato notificato un decreto penale di condanna relativo a un procedimento per falsa dichiarazione finalizzata a ottenere indebitamente il reddito di cittadinanza. Il Ministero, ritenendo carente il requisito previsto dall'art. 2, comma 1, lett. d), del bando e dall'art. 635, comma 1, lett. g-bis), del codice dell'ordinamento militare, le comunicava l'avvio del procedimento e adottava la decadenza dalla ferma. La ricorrente deduceva l'illegittimità dell'esclusione, evidenziando che il decreto penale era stato revocato a seguito di opposizione e che, con sentenza successiva al provvedimento impugnato, il GIP del Tribunale penale di Bari l'aveva assolta con formula piena perché il fatto non sussiste. Sosteneva che, alla luce della presunzione di non colpevolezza e dell'interpretazione costituzionalmente orientata della disciplina, il requisito dell'assenza di imputazioni penali dovesse considerarsi sottoposto alla condizione risolutiva dell'eventuale assoluzione definitiva. Impugnava inoltre, anche ai fini della disapplicazione, le clausole del bando che imponevano il mantenimento del requisito sino all'incorporamento.
La decisione
Il TAR ha ritenuto persistente l'interesse alla decisione, poiché la riammissione disposta in esecuzione della misura cautelare era espressamente provvisoria e con riserva. Nel merito ha accolto il ricorso. Ha riconosciuto che l'Amministrazione aveva inizialmente esercitato un potere vincolato, poiché l'essere imputati per un delitto non colposo costituiva, secondo l'art. 635 c.o.m. e il bando, causa ostativa alla partecipazione. Tuttavia, la successiva assoluzione definitiva con formula piena, perché il fatto non sussiste, ha dimostrato retroattivamente l'inesistenza del delitto e ha fatto venir meno il motivo ostativo. Il requisito è stato interpretato in senso costituzionalmente orientato, alla luce degli artt. 3, 27 e 97 Cost., come condizione risolutiva: la sua funzione è proteggere il reclutamento da rischi effettivi per la moralità e professionalità dei candidati, ma non può operare oltre il limite della propria ratio quando il procedimento penale si conclude con assoluzione piena. L'applicazione rigida della clausola avrebbe prodotto un esito irragionevole e sproporzionato, in contrasto con la presunzione di non colpevolezza e con il buon andamento. Il TAR ha quindi annullato gli atti impugnati, inclusa la parte della graduatoria che non contemplava la ricorrente, ordinando all'Amministrazione di procedere agli adempimenti conseguenti all'effetto conformativo della sentenza, con definitivo inserimento in graduatoria e definitiva immissione in servizio, dato il superamento delle prove e il conseguimento di un punteggio utile. Le spese sono state compensate, in considerazione della correttezza dell'operato iniziale dell'Amministrazione.
Norme richiamate
art. 635, comma 1, lett. g-bis), d.lgs. 66/2010 (Codice dell'ordinamento militare)
non essere in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi
La previsione costituisce una causa ostativa vincolante al reclutamento, ma deve essere interpretata in senso costituzionalmente orientato: la successiva assoluzione definitiva con formula piena fa venir meno retroattivamente il motivo ostativo.
art. 2, comma 1, lett. d), del bando di concorso
non esser in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi
La clausola del bando, che imponeva il possesso del requisito sino all'incorporamento, è stata interpretata come sottoposta alla condizione risolutiva dell'assoluzione definitiva dell'interessata.
art. 3 Cost.
Concorre, insieme agli artt. 27 e 97 Cost., a imporre una lettura non irragionevole della causa ostativa al reclutamento.
art. 27 Cost.
La presunzione di non colpevolezza impedisce di attribuire a una mera imputazione un effetto definitivamente preclusivo quando il procedimento penale si conclude con assoluzione piena.
art. 97 Cost.
Il principio di buon andamento orienta l'interpretazione della disciplina del reclutamento e impedisce l'esclusione definitiva di chi sia stato pienamente assolto, quando sia venuta meno ogni concreta ragione di rischio per la selezione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce la base normativa, insieme all'art. 10 del regolamento GDPR, per l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi della ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale fondamento della tutela dei dati personali relativi a condanne penali e reati mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Il requisito di partecipazione ai concorsi militari consistente nell'assenza di imputazioni per delitti non colposi, previsto dall'art. 635, comma 1, lett. g-bis), d.lgs. 66/2010, costituisce una causa ostativa vincolante finché sussiste l'imputazione, ma deve essere interpretato in modo conforme agli artt. 3, 27 e 97 Cost.
- La definitiva assoluzione con formula piena perché il fatto non sussiste, intervenuta anche dopo l'adozione del provvedimento di esclusione o decadenza, fa venir meno retroattivamente la ragione ostativa al reclutamento, poiché dimostra che il candidato non ha commesso alcun delitto non colposo.
- La clausola concorsuale che impone il mantenimento dell'assenza di imputazioni sino all'incorporamento deve essere considerata sottoposta alla condizione risolutiva dell'assoluzione definitiva con formula piena; l'Amministrazione deve quindi riesaminare gli effetti dell'esclusione alla luce dell'esito penale sopravvenuto.
- La funzione del requisito penale è proteggere il reclutamento da rischi seri ed effettivi per la moralità e la professionalità del candidato; tale funzione si esaurisce quando l'assoluzione piena esclude concretamente il rischio, sicché l'applicazione rigida della clausola non può giustificare l'esclusione definitiva.
- L'annullamento dell'esclusione illegittima comporta, quando il candidato abbia superato le prove e conseguito un punteggio utile, l'obbligo dell'Amministrazione di procedere al definitivo inserimento in graduatoria e alla definitiva immissione in servizio, secondo l'effetto conformativo della sentenza.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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