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direttiva

Direttiva 2011/1

Direttiva 2011/1/UE della Commissione, del 3 gennaio 2011 , che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l’iscrizione della 6-benziladenina come sostanza attiva e che modifica la decisione 2008/941/CE Testo rilevante ai fini del SEE

Normativa europea32011L0001

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva iscrive la 6-benziladenina nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, consentendo agli Stati membri di autorizzare prodotti fitosanitari che la contengono, nei limiti e alle condizioni fissate nell'allegato. Stabilisce inoltre un termine per il recepimento nazionale e per la revisione delle autorizzazioni esistenti, con specifiche regole per i prodotti monocomponente e per quelli in miscela. Contestualmente sopprime dalla decisione 2008/941/CE la voce relativa alla 6-benziladenina, in quanto non più pertinente alla luce della nuova iscrizione.

Iscrizione della 6-benziladenina nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE come sostanza attiva e conseguente adeguamento della decisione 2008/941/CE.

Ambito di applicazione

La direttiva si applica agli Stati membri dell'Unione europea in relazione all'immissione in commercio e all'autorizzazione dei prodotti fitosanitari contenenti 6-benziladenina. Riguarda sia le autorizzazioni esistenti sia le future autorizzazioni di prodotti che contengono tale sostanza come unica sostanza attiva o in miscela con altre sostanze attive già iscritte nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE. È prevista l'applicazione a decorrere dal 1º dicembre 2011 per le misure nazionali di recepimento, mentre l'iscrizione della sostanza nell'allegato I decorre dal 1º giugno 2011. La direttiva non disciplina altri settori e interviene anche sulla decisione 2008/941/CE limitatamente alla voce relativa alla 6-benziladenina.

Iscrizione della 6-benziladenina nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE

La direttiva 2011/1/UE della Commissione inserisce la 6-benziladenina tra le sostanze attive ammesse nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, superando la precedente non iscrizione disposta con la decisione 2008/941/CE. Il provvedimento si fonda sull'esito positivo della procedura di riesame tecnico-scientifico, dal quale emerge che i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza possono, in generale, soddisfare i requisiti di sicurezza previsti dalla disciplina europea.

Finalità e contesto regolatorio

La direttiva si colloca nell'ambito del programma di lavoro per la valutazione delle sostanze attive dei prodotti fitosanitari. I considerando richiamano che la 6-benziladenina era già compresa nell'elenco delle sostanze da valutare, che una precedente rinuncia del notificante aveva comportato la non iscrizione e che, successivamente, il richiedente ha presentato una nuova domanda, avvalendosi della procedura accelerata del regolamento (CE) n. 33/2008. Il riesame ha coinvolto il Regno Unito come Stato membro relatore, l'EFSA, gli altri Stati membri e la Commissione, con conclusione del rapporto di riesame il 23 novembre 2010.

Ambito di applicazione e conseguenze pratiche

La direttiva riguarda gli Stati membri nella disciplina delle autorizzazioni per i prodotti fitosanitari contenenti 6-benziladenina. L'effetto principale è consentire il rilascio di autorizzazioni conformi alla direttiva 91/414/CEE per i prodotti che contengono tale sostanza, entro i limiti dell'iscrizione e delle condizioni specifiche dell'allegato I. Il testo disciplina anche l'adeguamento delle autorizzazioni già esistenti, che devono essere riesaminate, modificate o revocate secondo i casi.

Iscrizione della sostanza e condizioni specifiche

L'allegato inserito dalla direttiva specifica in modo puntuale l'identità della sostanza attiva:

  • numero 322;
  • 6-benziladenina;
  • numero CAS 1214-39-7;
  • numero CIPAC 829;
  • denominazione IUPAC N6-benziladenina;
  • purezza minima ≥ 973 g/kg.

L'iscrizione decorre dal 1º giugno 2011 e scade il 31 maggio 2021. La parte A dell'iscrizione consente soltanto gli usi come fitoregolatore. La parte B impone agli Stati membri, nell'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI, di tenere conto delle conclusioni del rapporto di riesame, in particolare delle appendici I e II nella versione definitiva adottata il 23 novembre 2010, con specifica attenzione alla protezione degli organismi acquatici e all'eventuale adozione di misure di mitigazione del rischio, come le zone cuscinetto.

Obblighi di recepimento per gli Stati membri

Gli Stati membri devono adottare e pubblicare entro il 30 novembre 2011 le misure nazionali di attuazione e comunicarle immediatamente alla Commissione, insieme a una tavola di concordanza. Le disposizioni nazionali si applicano dal 1º dicembre 2011. La direttiva lascia agli Stati membri la scelta delle forme e dei mezzi di recepimento, ma richiede che gli atti nazionali contengano un riferimento alla direttiva o ne siano corredati alla pubblicazione ufficiale.

Revisione delle autorizzazioni esistenti

Entro il 30 novembre 2011 gli Stati membri devono, se necessario, modificare o revocare le autorizzazioni già rilasciate per prodotti contenenti 6-benziladenina. In tale fase devono verificare che siano rispettate le condizioni dell'allegato I della direttiva 91/414/CEE relative alla sostanza, esclusa la parte B della voce di iscrizione, e che il titolare dell'autorizzazione disponga o abbia accesso a un fascicolo conforme all'allegato II, in linea con l'articolo 13 della direttiva.

Regime speciale per i prodotti da sottoporre a riesame completo

Per i prodotti contenenti 6-benziladenina come unica sostanza attiva, oppure in combinazione con altre sostanze già iscritte entro il 31 maggio 2011, la direttiva prevede un riesame secondo i principi uniformi dell'allegato VI, sulla base di un fascicolo conforme all'allegato III. Solo se il prodotto soddisfa le condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere b), c), d) ed e), della direttiva 91/414/CEE, l'autorizzazione può essere mantenuta, modificata o revocata. Per i prodotti monocomponente il termine finale è il 31 maggio 2015; per i prodotti in miscela il termine è il 31 maggio 2015 oppure, se successivo, quello stabilito dalla direttiva di iscrizione delle altre sostanze attive presenti.

Entrata in vigore e destinatari

La direttiva entra in vigore il 1º giugno 2011 ed è rivolta agli Stati membri. In termini pratici, essa produce un effetto di armonizzazione settoriale nel mercato dei prodotti fitosanitari, imponendo agli ordinamenti nazionali di adeguare sia le norme di recepimento sia le autorizzazioni amministrative già esistenti.

Disposizioni principali

Iscrizione della 6-benziladenina nell'allegato I

L'articolo 1 modifica l'allegato I della direttiva 91/414/CEE conformemente all'allegato della direttiva, aggiungendo la 6-benziladenina come sostanza attiva iscritta. Nell'allegato è indicato il numero 322, il nome comune 6-benziladenina, il CAS 1214-39-7, il CIPAC 829, la denominazione IUPAC N6-benziladenina, la purezza minima di ≥ 973 g/kg, la data di entrata in vigore dell'iscrizione al 1º giugno 2011 e la scadenza dell'iscrizione al 31 maggio 2021. La parte A limita gli usi autorizzabili ai soli usi come fitoregolatore; la parte B richiama il rapporto di riesame e impone particolare attenzione agli organismi acquatici, prevedendo misure di riduzione del rischio, come zone cuscinetto, se necessario.

Soppressione della voce nella decisione 2008/941/CE

L'articolo 2 dispone la soppressione della voce relativa alla 6-benziladenina nell'allegato della decisione 2008/941/CE, che prevedeva la non iscrizione della sostanza e la revoca delle autorizzazioni entro il 31 dicembre 2011.

Termine di recepimento e applicazione nazionale

L'articolo 3 impone agli Stati membri di adottare e pubblicare entro il 30 novembre 2011 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva, con obbligo di comunicazione immediata alla Commissione del testo delle disposizioni e di una tavola di concordanza. Tali disposizioni si applicano dal 1º dicembre 2011. Gli atti nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredati al momento della pubblicazione ufficiale, secondo modalità stabilite dagli Stati membri.

Revisione delle autorizzazioni esistenti

L'articolo 4, paragrafo 1, richiede agli Stati membri, se necessario, di modificare o revocare entro il 30 novembre 2011 le autorizzazioni esistenti per prodotti fitosanitari contenenti 6-benziladenina. Entro tale data devono verificare il rispetto delle condizioni dell'allegato I della direttiva 91/414/CEE relative alla sostanza, eccettuate quelle della parte B della relativa iscrizione, e accertare che il titolare dell'autorizzazione possieda o abbia accesso a un fascicolo conforme all'allegato II, ai sensi dell'articolo 13 della stessa direttiva.

Riesame dei prodotti con 6-benziladenina e termini più lunghi

L'articolo 4, paragrafo 2, introduce una deroga per i prodotti fitosanitari contenenti 6-benziladenina come unica sostanza attiva o insieme ad altre sostanze attive già iscritte entro il 31 maggio 2011 nell'allegato I. In questi casi gli Stati membri effettuano un riesame secondo i principi uniformi dell'allegato VI, sulla base di un fascicolo conforme all'allegato III e tenendo conto della parte B della voce relativa alla sostanza. Se il prodotto risulta conforme alle condizioni dell'articolo 4, paragrafo 1, lettere b), c), d) ed e), della direttiva 91/414/CEE, l'autorizzazione va modificata o revocata, se necessario, entro il 31 maggio 2015 per i prodotti monocomponente; per i prodotti in miscela, entro il 31 maggio 2015 o entro il termine successivo fissato dalla direttiva di iscrizione della sostanza o delle sostanze associate.

Entrata in vigore e destinatari

L'articolo 5 stabilisce l'entrata in vigore della direttiva il 1º giugno 2011. L'articolo 6 indica gli Stati membri come destinatari della direttiva.

Come è indicizzato

Materieprodotti fitosanitariagricolturasicurezza alimentareautorizzazioni amministrativetutela dell'ambiente

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