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direttiva

Direttiva 2010/92

Direttiva 2010/92/UE della Commissione, del 21 dicembre 2010 , che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione della sostanza attiva bromuconazolo Testo rilevante ai fini del SEE

Normativa europea32010L0092

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva 2010/92/UE della Commissione modifica la direttiva 91/414/CEE iscrivendo il bromuconazolo nell'allegato I, dopo una nuova valutazione che ha superato le criticità che avevano portato alla precedente esclusione. L’iscrizione consente agli Stati membri di autorizzare prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza, ma solo per impieghi fungicidi e nel rispetto di specifiche cautele, soprattutto per operatori e organismi acquatici. La direttiva impone inoltre ulteriori informazioni di conferma sui residui dei metaboliti del triazolo, sui rischi per i mammiferi erbivori e sui possibili effetti endocrini. Gli Stati membri devono recepirla entro il 30 giugno 2011, con entrata in vigore della direttiva dal 1° febbraio 2011.

Modifica della direttiva 91/414/CEE con iscrizione del bromuconazolo nell'allegato I come sostanza attiva autorizzabile nei prodotti fitosanitari, con condizioni e informazioni di conferma.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri dell'Unione europea, che devono recepire la modifica dell'allegato I della direttiva 91/414/CEE e applicarla alle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti bromuconazolo. Riguarda il bromuconazolo come sostanza attiva destinata a impieghi fungicidi; l'iscrizione è subordinata a specifiche condizioni tecniche e a successivi obblighi informativi per il richiedente e per gli Stati membri interessati. La direttiva non disciplina altri settori né altre sostanze attive.

Modifica della direttiva 91/414/CEE con iscrizione del bromuconazolo

La direttiva 2010/92/UE della Commissione interviene sulla disciplina UE dei prodotti fitosanitari inserendo il bromuconazolo nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE. L'atto dà seguito a una nuova procedura di valutazione, avviata dopo la precedente decisione di non iscrizione, e conclude che le nuove informazioni fornite consentono di superare le criticità emerse, in particolare sul rischio per gli organismi acquatici e sulla possibile contaminazione delle acque superficiali e sotterranee.

Contesto della valutazione e base giuridica

La Commissione richiama il programma di lavoro previsto dall'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE e la procedura accelerata di cui al regolamento (CE) n. 33/2008. Il Belgio, designato Stato membro relatore, ha esaminato i dati supplementari presentati dal richiedente e ha trasmesso una relazione supplementare all'EFSA e alla Commissione. Le conclusioni dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare e il successivo riesame in sede di comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali hanno portato all'approvazione del rapporto di riesame il 23 novembre 2010.

Esito della valutazione scientifica

Dalla valutazione risulta che i prodotti fitosanitari contenenti bromuconazolo possono considerarsi, in generale, conformi ai requisiti dell'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 91/414/CEE, con riferimento agli impieghi esaminati e specificati nel rapporto di riesame. La Commissione evidenzia tuttavia che restano necessari alcuni approfondimenti, ma questi non impediscono l'iscrizione della sostanza nell'allegato I.

Condizioni dell'iscrizione nell'allegato I

L'allegato alla direttiva inserisce il bromuconazolo come voce 323, con denominazione IUPAC 1-[(2RS,4RS:2RS,4SR)-4-bromo-2-(2,4-diclorofenil)tetraidrofurfuril]-1H-1,2,4-triazolo, purezza ≥ 960 g/kg, numero CAS 116255-48-2 e numero CIPAC 680.

Sono previste le seguenti condizioni specifiche:

  • possono essere autorizzati solo impieghi come fungicida;
  • nell'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI gli Stati membri devono considerare le conclusioni del rapporto di riesame, in particolare le appendici I e II;
  • occorre prestare particolare attenzione alla sicurezza degli operatori, imponendo ove necessario l'uso di adeguati dispositivi di protezione individuale;
  • occorre prestare particolare attenzione alla protezione degli organismi acquatici, prevedendo ove necessario misure di attenuazione del rischio, come zone tampone adeguate.

Obblighi informativi successivi all'iscrizione

L'iscrizione è accompagnata da obblighi di conferma che incidono sul richiedente e sugli Stati membri interessati. In particolare, devono essere trasmesse alla Commissione ulteriori informazioni:

  • sui residui dei derivati metabolici del triazolo (TDMs) in colture primarie, colture a rotazione e prodotti di origine animale;
  • su elementi utili a una ulteriore valutazione del rischio a lungo termine per i mammiferi erbivori.

Tali informazioni di conferma devono essere fornite entro il 31 gennaio 2013. Inoltre, deve essere presentata alla Commissione un'ulteriore informazione sui possibili effetti nocivi del bromuconazolo sul sistema endocrino entro 2 anni dall'adozione degli orientamenti OCSE per le prove sulle alterazioni del sistema endocrino o, in alternativa, degli orientamenti UE riconosciuti per i test pertinenti.

Recepimento, entrata in vigore e destinatari

Gli Stati membri devono porre in vigore entro il 30 giugno 2011 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva e devono comunicarle immediatamente alla Commissione, con una tavola di concordanza. Le misure nazionali adottate devono contenere un riferimento alla direttiva oppure esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale, secondo le modalità stabilite dagli Stati membri.

La direttiva entra in vigore il 1° febbraio 2011 ed è rivolta agli Stati membri.

Disposizioni principali

Iscrizione del bromuconazolo nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE

L'articolo 1 dispone la modifica dell'allegato I della direttiva 91/414/CEE in conformità all'allegato della direttiva 2010/92/UE. Il bromuconazolo viene inserito come sostanza attiva n. 323, con purezza minima ≥ 960 g/kg, numero CAS 116255-48-2 e numero CIPAC 680.

Ambito autorizzatorio e condizioni specifiche

Nell'allegato è previsto che possano essere autorizzati solo impieghi come fungicida. Gli Stati membri, nell'applicare i principi uniformi dell'allegato VI della direttiva 91/414/CEE, devono tenere conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul bromuconazolo, con particolare attenzione alla sicurezza degli operatori e alla protezione degli organismi acquatici, anche tramite dispositivi di protezione individuale e misure di attenuazione dei rischi come zone tampone.

Informazioni di conferma richieste al richiedente

L'iscrizione è accompagnata dall'obbligo per il richiedente di presentare ulteriori informazioni sui residui dei derivati metabolici del triazolo (TDMs) in colture primarie, colture a rotazione e prodotti di origine animale, nonché informazioni utili a un'ulteriore valutazione del rischio a lungo termine per i mammiferi erbivori. Tali informazioni devono essere trasmesse alla Commissione entro il 31 gennaio 2013.

Valutazione degli effetti sul sistema endocrino

È previsto che il richiedente fornisca ulteriori informazioni sui possibili effetti nocivi del bromuconazolo sul sistema endocrino entro 2 anni dall'adozione degli orientamenti OCSE per le prove sulle alterazioni del sistema endocrino oppure, in alternativa, degli orientamenti UE riconosciuti per l'esecuzione di test.

Termine di recepimento e obblighi formali degli Stati membri

Gli Stati membri devono adottare entro il 30 giugno 2011 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva e comunicarle immediatamente alla Commissione, con una tavola di concordanza. Le disposizioni nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o essere corredate da tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale, secondo le modalità stabilite dagli Stati membri.

Entrata in vigore e destinatari

La direttiva entra in vigore il 1° febbraio 2011. I destinatari sono gli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieagricolturaprodotti fitosanitarisicurezza alimentaretutela dell'ambientesalute umana

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