Cassazione Civile, Ordinanza n. 23686/2023 del 03/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dall'istanza di rimborso presentata da un ex dipendente il 15.12.2005 per ottenere il rimborso del 50% delle imposte trattenute dal sostituto d'imposta su somme corrisposte a titolo di incentivo all'esodo e TFR, in relazione agli anni dal 1998 al 2005, a seguito di una sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea che aveva dichiarato illegittima la discriminazione di trattamento tra uomini e donne prevista dalla normativa nazionale. L'Amministrazione finanziaria aveva negato il rimborso per gli anni 1998-2001 ritenendo l'istanza tardiva, perché proposta oltre il termine di decadenza di quarantotto mesi previsto dall'art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973. Il contribuente sosteneva invece l'applicabilità dell'art. 37 del medesimo decreto e la decorrenza del termine dalla decisione della Corte di giustizia o, comunque, dalla circolare ministeriale attuativa del 2008. La CTR aveva accolto la tesi del contribuente; l'Agenzia ricorreva per cassazione deducendo violazione dell'art. 38 d.P.R. n. 602 del 1973 e sostenendo che il termine decorresse dal versamento, con conseguente decadenza per gli anni 1998-2001.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso dell'Agenzia. Ha ribadito l'orientamento consolidato secondo cui, quando un'imposta sia stata pagata in base a una norma poi incompatibile con il diritto dell'Unione europea, il termine di decadenza per chiedere il rimborso delle imposte sui redditi ex art. 38 d.P.R. n. 602 del 1973 decorre dalla data del versamento e non dalla successiva sentenza della Corte di giustizia o da atti amministrativi di recepimento. Poiché l'istanza di rimborso era stata presentata il 15.12.2005, oltre i quarantotto mesi dal versamento per gli anni 1998-2001, la decisione della CTR è stata cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito rigettando l'originaria domanda di rimborso limitatamente agli anni 1998-2001. Le spese di merito sono state compensate; quelle del giudizio di cassazione sono state poste a carico del contribuente.
Norme richiamate
art. 38 d.P.R. n. 602 del 1973
Per i rimborsi delle imposte sui redditi il termine di decadenza per proporre istanza decorre dalla data del versamento dell'imposta, anche se la pretesa di rimborso deriva da una successiva declaratoria di incompatibilità con il diritto dell'Unione europea.
art. 37 d.P.R. n. 602 del 1973
La Corte esclude la sua applicazione al caso del lavoratore del settore privato; la disciplina rilevante è quella dell'art. 38.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Il ricorso è stato proposto per violazione di legge.
art. 384, secondo comma, c.p.c.
La Corte, non occorrendo ulteriori accertamenti in fatto, ha deciso direttamente nel merito dopo la cassazione della sentenza impugnata.
Massime di principio
- Quando l'imposta è stata versata in base a una norma poi ritenuta incompatibile con il diritto dell'Unione europea, l'azione di rimborso resta soggetta al termine di decadenza previsto dalla disciplina interna, che decorre dal versamento e non dalla pronuncia europea successiva.
- La sopravvenuta declaratoria di incompatibilità con il diritto dell'Unione non riapre termini ormai scaduti né consente di superare la decadenza maturata, salvo che il rapporto non sia ancora esaurito.
- In materia di rimborso di imposte sui redditi, il termine di quarantotto mesi dell'art. 38 d.P.R. n. 602 del 1973 è un termine decadenziale e decorre dal pagamento dell'imposta.
- Se la questione è ormai risolvibile sulla base di fatti pacifici e non sono necessari ulteriori accertamenti, la Corte di cassazione può cassare la decisione impugnata e decidere nel merito ex art. 384 c.p.c.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 3 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 23658/2023 del 03/08/2023
- ordinanza_civile · 3 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 23659/2023 del 03/08/2023
- ordinanza_civile · 3 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 23660/2023 del 03/08/2023
- ordinanza_civile · 3 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 23661/2023 del 03/08/2023
- ordinanza_civile · 3 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 23662/2023 del 03/08/2023
- ordinanza_civile · 3 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 23663/2023 del 03/08/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →