Sentenza del 27/01/2017 n. 233 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
IRES - Clausola penale contrattuale - Inerenza - Sussiste - Deducibilità ai fini IRES - Legittima.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda la deducibilità ai fini IRES del costo sostenuto in applicazione di una clausola penale contrattuale. La clausola era prevista per predeterminare il risarcimento dovuto alla parte fedele al contratto in caso di ritardo o inadempimento. Il costo è stato ritenuto inerente all'attività d'impresa, poiché collegato a un rapporto contrattuale e non alla commissione di un illecito. Esso si distingue dalle sanzioni pecuniarie irrogate per punire comportamenti antigiuridici del contribuente, che non sono deducibili perché prive di inerenza.
La decisione
La deduzione del costo della clausola penale ai fini IRES è stata ritenuta legittima. La clausola penale contrattuale, in quanto funzionale alla regolazione dei rapporti commerciali e alla predeterminazione del risarcimento per inadempimento o ritardo, mantiene il nesso di inerenza con l'impresa. Diversamente, le sanzioni pecuniarie aventi finalità punitiva non sono deducibili, poiché derivano da un comportamento illecito e non da un ordinario rischio o costo dell'attività imprenditoriale.
Massime di principio
- Le clausole penali previste in contratti commerciali possono essere deducibili ai fini IRES quando sono effettivamente collegate all'attività d'impresa e servono a predeterminare il risarcimento per ritardi o inadempimenti contrattuali.
- La deducibilità dipende dall'inerenza del costo, cioè dal suo collegamento funzionale con l'attività economica, e non dal fatto che il pagamento sia conseguenza di un inadempimento contrattuale.
- Occorre distinguere tra costi contrattuali derivanti dall'ordinaria gestione dell'impresa e sanzioni pecuniarie aventi natura punitiva: queste ultime, in linea generale, non sono deducibili perché collegate a un illecito.
- Per sostenere la deduzione è opportuno documentare l'esistenza della clausola, il rapporto contrattuale, l'inadempimento o il ritardo e il collegamento del contratto con l'attività d'impresa.
Testo integrale
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