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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 05692/2026 del 11/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza della Corte d'appello di Catania del 09/09/2025 che aveva rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione relativa al periodo di custodia cautelare dal 2 novembre 2009 al 3 novembre 2010. Il ricorrente deduceva violazione di legge e vizio di motivazione perché la Corte territoriale avrebbe attribuito rilievo ostativo ad elementi (conversazioni telefoniche, attività di riscontro della P.G.) già esaminati dal giudice del merito che aveva poi pronunciato proscioglimenti/assoluzione e che, secondo la difesa, dimostravano l'insussistenza ab origine dei presupposti per la misura. In subordine si prospettava che si fosse in presenza di "ingiustizia formale" ex art. 314 c.p.p.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha richiamato il principio secondo cui il proscioglimento/assoluzione rispetto a una delle contestazioni non determina automaticamente il diritto all'equo indennizzo se, al tempo dell'applicazione della misura, esistevano altre contestazioni autonomamente idonee a legittimare la custodia. Ha richiamato la sentenza della Corte costituzionale n. 219/2008 e la giurisprudenza di legittimità sul tema dell'ingiustizia formale. Ha rilevato che, ratione temporis (anni 2009-2010), l'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 costituiva una circostanza attenuante con un limite edittale che consentiva l'applicazione della misura custodiale (massimo edittale fino a 4 anni) e che le modifiche normative successive (art. 280 e 275 c.p.p. modificate nel 2013) non si applicavano retroattivamente. Pertanto le condotte residue (anche se poi cadute in prescrizione o riqualificate) erano all'epoca idonee a giustificare l'ordinanza cautelare e la durata della custodia (circa un anno) non superava la pena astrattamente irrogabile. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato; il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali ex art. 616 c.p.p.; non sono state liquidate le spese sostenute dallo Stato.

Norme richiamate

  • art. 314 cod. proc. pen.

    Riferimento alla nozione di "ingiustizia formale": il proscioglimento per prescrizione o altri eventi successivi non determina automaticamente il diritto all'equo indennizzo, salvo che la custodia sia risultata soverchiante rispetto alla pena astrattamente applicabile; la giurisprudenza impone una valutazione basata sul quadro al tempo della misura.

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    All'epoca dei fatti (2009-2010) la disposizione costituiva una circostanza attenuante che fissava un limite edittale (massimo 4 anni) che rendeva le condotte imputate idonee, ratione temporis, a legittimare la misura cautelare.

  • art. 280 e art. 275 cod. proc. pen. (richiamati nella motivazione)

    Le modifiche normative che hanno alterato il limite edittale (a partire dal decreto-legge 1 luglio 2013, n. 78, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 94) non erano applicabili retroattivamente ai fatti del 2009-2010; quindi la valutazione della legittimità della misura deve essere fatta con la norma vigente al tempo della custodia.

  • art. 129 cod. proc. pen. (richiamato nei principi relativi alla prescrizione)

    La dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione richiede comunque una valutazione di merito e la prescrizione è rinunciabile dall'imputato; pertanto il proscioglimento per prescrizione non equivale automaticamente a ingiustizia dell'applicazione della misura se questa era legittimata all'epoca.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento di cassazione in caso di rigetto del ricorso.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 219/2008

    Principio che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di parte dell'art. 314 c.p.p. nella parte in cui preclude sempre l'indennizzo in caso di detenzione cautelare superiore alla pena inflitta; la Corte di cassazione la interpreta come conferma della necessità di confrontare durata della custodia e pena astrattamente applicabile al momento della misura.

Massime di principio

  • Il diritto all'equo indennizzo per ingiusta detenzione si valuta in base al quadro probatorio e normativo vigente al momento dell'applicazione della misura cautelare (lex temporis); modifiche legislative successive non rilevano se non applicabili retroattivamente.
  • Il proscioglimento o l'assoluzione rispetto a una contestazione non comporta automaticamente il diritto alla riparazione se al tempo della custodia esistevano altre contestazioni, autonome e idonee a giustificare la misura.
  • La dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione non equivale di per sé a "ingiustizia" della detenzione: occorre valutare se la durata della custodia sia superiore alla pena astrattamente irrogabile per i reati che giustificavano la misura.
  • In caso di ricorso avverso il mancato riconoscimento dell'indennizzo è decisivo il confronto critico tra gli elementi oggettivi a disposizione del giudice della cautela e la decisione successiva; ma la mera esistenza di elementi indiziari utili al tempo della cautela può legittimare il diniego dell'indennizzo anche se in seguito si verifica proscioglimento o prescrizione.
  • Le spese del giudizio di legittimità possono essere poste a carico del ricorrente in caso di rigetto; le spese sostenute dallo Stato sono liquidabili solo se la sua difesa è stata effettivamente attiva e controbattente rispetto alle argomentazioni del ricorrente.

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