Ordinanza n. 54/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento di rigetto della richiesta del permesso di soggiorno emesso dalla Questura di Napoli in data 29/09/2025 e notificato in data 20/10/2025 allo scrivente difensore; di ogni altro atto preordinato, connesso e consequenziale se comunque lesivo per gli interessi del ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di rilascio del permesso di soggiorno adottato dalla Questura di Napoli
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego del permesso di soggiorno, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. In sede cautelare ha allegato che l'amministrazione, prima di adottare il diniego, avrebbe dovuto valutare l'inserimento sociale, familiare e lavorativo maturato medio tempore, anche ai fini dell'eventuale rilascio di un permesso per attesa occupazione. A sostegno della censura è stata documentata l'inizio di un'attività lavorativa nel corso del 2025 mediante modello Unilav, prodotto anche nel procedimento amministrativo, nonché l'instaurazione di un ulteriore rapporto di lavoro successivo all'adozione del provvedimento impugnato.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare all'esito della sommaria delibazione propria della fase interinale e ha sospeso l'efficacia del diniego. Il giudice ha ritenuto necessario che, prima dell'emanazione di un provvedimento di diniego, l'autorità valuti l'inserimento sociale e lavorativo maturato nel frattempo, anche in relazione al possibile rilascio di un permesso per attesa occupazione. La valutazione deve considerare la durata del soggiorno in Italia, i legami familiari, i rapporti lavorativi intercorrenti in Italia e la permanenza di legami con il Paese d'origine. Tale esigenza è stata ritenuta particolarmente rilevante perché il ricorrente aveva allegato e documentato l'avvio di un'attività lavorativa nel 2025, già rappresentata in sede procedimentale, oltre a un rapporto di lavoro ulteriore, ancorché successivo al provvedimento. Il merito è stato fissato per l'udienza pubblica del 7 ottobre 2026. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La tutela cautelare è stata concessa all'esito della sommaria delibazione propria della fase interinale, mediante sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato.
Massime di principio
- Prima di adottare un diniego del permesso di soggiorno, l'autorità amministrativa deve valutare l'inserimento sociale, familiare e lavorativo maturato dallo straniero, anche medio tempore, ove rilevante ai fini della decisione.
- La valutazione dell'inserimento dello straniero deve avere effettiva ampiezza e considerare la durata del soggiorno in Italia, i legami familiari, i rapporti lavorativi esistenti in Italia e la permanenza di legami con il Paese d'origine.
- La documentazione relativa a un'attività lavorativa già prodotta nel procedimento amministrativo impone all'autorità di tenerne conto nel provvedimento di diniego; la sopravvenienza di un ulteriore rapporto lavorativo può rafforzare, in sede cautelare, l'esigenza di una rivalutazione amministrativa.
Come è indicizzato
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