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Sentenza

Sentenza n. 796/2026 - Bologna, Sezione 2

per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Forlì n. 203/2024 depositata e resa pubblica il 22.10.2024.

Giustizia amministrativa202501947

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Forlì n. 203/2024 relativa all'accredito del beneficio della carta docente

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha proposto un ricorso per ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Forlì n. 203/2024, passata in giudicato, sostenendo l'esigenza di ottenerne l'esecuzione nei confronti del Ministero dell'Istruzione e del Merito. Il ricorso è stato depositato il 22 dicembre 2025, dopo la notificazione della sentenza al Ministero ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione. Nel giudizio di ottemperanza l'Amministrazione ha documentato che il credito non sussisteva già al momento della proposizione del ricorso, poiché il beneficio della cosiddetta carta docente era stato accreditato l'11 dicembre 2025. La circostanza non è stata contestata dal ricorrente.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso per ottemperanza, rilevando che l'obbligazione risultante dalla sentenza era già stata adempiuta prima della proposizione del ricorso, mediante l'accredito del bonus della carta docente avvenuto l'11 dicembre 2025. L'avvenuto adempimento è stato ritenuto provato sulla base della documentazione depositata dal Ministero e anche ai sensi dell'art. 64 c.p.a., non essendo stato contestato dal ricorrente. Le spese del giudizio sono state poste a carico del ricorrente, quale parte soccombente, e liquidate in 400 euro, oltre spese generali e oneri accessori; è rimasto inoltre a suo carico il contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione costituisce la base processuale del ricorso per ottemperanza alla sentenza passata in giudicato.

  • art. 64 c.p.a.

    La mancata contestazione della documentazione amministrativa relativa all'avvenuto accredito consente di ritenere provata la circostanza dell'adempimento.

Massime di principio

  • Il ricorso per ottemperanza è infondato quando, prima della sua proposizione, l'amministrazione abbia già integralmente adempiuto all'obbligo derivante dal giudicato, sicché il credito o la pretesa esecutiva risultino insussistenti al momento dell'azione.
  • La documentazione prodotta dall'amministrazione sull'avvenuto adempimento può essere posta a fondamento della decisione quando la relativa circostanza non sia contestata dal ricorrente, anche ai sensi dell'art. 64 c.p.a.
  • Chi propone un ricorso per ottemperanza dopo l'intervenuto adempimento dell'amministrazione è soccombente e può essere condannato alle spese del giudizio, oltre a restare gravato dal contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

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