Cassazione Civile, Ordinanza n. 19574/2022 del 17/06/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (gestore)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di alcuni utenti del servizio idrico volta a ottenere la riduzione del corrispettivo per l’acqua fornita, il risarcimento dei danni per la non potabilità dell’acqua dovuta all’eccessiva concentrazione di arsenico e la restituzione del 50% delle somme pagate. In primo grado il giudice aveva accolto solo in parte tali domande, aveva rigettato la manleva proposta dal gestore nei confronti della Regione Lazio e aveva respinto l’eccezione di difetto di legittimazione passiva delle chiamate in causa. In appello il gestore aveva censurato: il mancato riconoscimento dell’estromissione dell’autorità d’ambito; il difetto di giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda di riduzione tariffaria; il mancato accoglimento della manleva verso la Regione Lazio; e, infine, l’ultrapetizione per avere il Tribunale confermato un riconoscimento del diritto alla riduzione del costo di depurazione oltre i limiti della competenza per valore del giudice di pace, in presenza di clausola di contenimento della domanda. In cassazione la società ha riproposto quattro motivi: difetto di giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda risarcitoria/di riduzione tariffaria; difetto di giurisdizione sul rapporto di garanzia verso la Regione; omesso esame di fatto decisivo sul ruolo della Regione; violazione dei limiti di valore e del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato per superamento della clausola di contenimento.
La decisione
La Corte ha accolto il primo e il terzo motivo, ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda di manleva proposta dal gestore contro la Regione Lazio, ha rigettato il secondo motivo e ha dichiarato assorbito il quarto. Ha quindi cassato la sentenza impugnata nei capi accolti e rinviato la causa al Tribunale di Viterbo, in persona di diverso magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimità. La Corte ha affermato che la domanda dell’utente attiene al rapporto di utenza e all’inadempimento del gestore per acqua non potabile, mentre la domanda di garanzia del gestore verso la Regione è accessoria e segue la giurisdizione della domanda principale. Ha inoltre ritenuto fondata la censura sulla clausola di contenimento, poiché la pronuncia non poteva eccedere il limite di valore espressamente posto dagli attori, pena ultrapetizione.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
È richiamato come parametro dei motivi di ricorso per cassazione relativi a giurisdizione, violazione di legge e omesso esame di fatto decisivo.
art. 380-bis c.p.c.
Richiamato per la trattazione in camera di consiglio non partecipata secondo il rito camerale.
art. 1218 c.c.
Richiamato quale norma sull’inadempimento contrattuale, in relazione alla domanda risarcitoria per la fornitura di acqua non potabile.
art. 133 cod. proc. amm.
Richiamato dalla sentenza impugnata per sostenere la giurisdizione amministrativa sulla domanda di manleva, ma la Cassazione esclude che ciò valga nel caso concreto.
art. 141 e ss. d.lgs. 152/2006
Richiamati come disciplina del servizio idrico e del contesto normativo della controversia.
art. 9 direttiva CEE 3 novembre 1998, n. 83
Indicato come fonte sovranazionale che impone livelli minimi di potabilità dell’acqua.
art. 13 d.lgs. 2 febbraio 2001, n. 31
Indicato come norma attuativa della direttiva sulla qualità delle acque destinate al consumo umano; la Corte lo usa per qualificare l’acqua non potabile come inadempimento del gestore.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
Richiamato per escludere l’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato a seguito dell’accoglimento del ricorso.
L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17
Richiamata come norma introduttiva del meccanismo dell’ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- La domanda dell’utente contro il gestore del servizio idrico per acqua non potabile, quando sia fondata sull’inadempimento del rapporto di utenza, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario anche se la situazione discende da scelte di programmazione o organizzazione del servizio da parte della pubblica amministrazione.
- La domanda di manleva o garanzia impropria proposta dal gestore contro l’ente pubblico terzo segue la giurisdizione della domanda principale, quando ne costituisca il riflesso accessorio, e non può essere attratta alla giurisdizione amministrativa solo perché coinvolge profili di esercizio di poteri pubblicistici.
- L’erogazione di acqua non conforme ai livelli minimi di potabilità integra inadempimento dell’obbligazione contrattualmente assunta dal gestore del servizio idrico, ai sensi della disciplina nazionale e sovranazionale richiamata.
- Quando l’attore limita espressamente la domanda entro il valore di competenza del giudice adito mediante clausola di contenimento, tale limite vincola il giudice di merito e la pronuncia che lo superi è nulla per ultrapetizione.
- La clausola di contenimento opera non solo ai fini della competenza, ma anche come limite massimo dell’importo accertabile e condannabile nella decisione, inclusi i gradi di impugnazione.
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