Circolare numero 87 del 18-05-2017
Decorrenza dal 1° luglio 2017 dei livelli di reddito familiare ai fini della corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare alle diverse tipologie di nuclei.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare comunica che, per effetto della variazione ISTAT 2015-2016 pari a -0,1% e del limite di adeguamento non inferiore a zero introdotto dalla legge n. 208/2015, per l’anno 2017 restano invariati i livelli reddituali già fissati per il 2016. Di conseguenza, dal 1° luglio 2017 al 30 giugno 2018 continuano ad կիրառarsi le tabelle reddituali e gli importi mensili dell’assegno per il nucleo familiare del 2016, estesi anche ai corrispondenti importi giornalieri, settimanali, quattordicinali e quindicinali. Le sedi sono invitate a diffondere tempestivamente il contenuto ai datori di lavoro, alle associazioni di categoria, ai consulenti del lavoro e ai patronati.
Rivalutazione 2017 dei livelli di reddito familiare per l'assegno per il nucleo familiare
Rivalutazione 2017 dei livelli di reddito per l'assegno per il nucleo familiare
La circolare chiarisce che, per il periodo di riferimento 2017-2018, non vi è alcuna variazione dei livelli di reddito familiare utili alla corresponsione dell’assegno per il nucleo familiare. Il mancato adeguamento discende dalla variazione ISTAT negativa e dal principio legislativo che impedisce adeguamenti inferiori a zero.
Quadro normativo di riferimento
La disciplina generale è quella dell’art. 2 della legge n. 153/1988, che prevede la rivalutazione annuale, con decorrenza 1° luglio, dei livelli di reddito familiare sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. La rivalutazione deve essere calcolata confrontando l’anno di riferimento dei redditi con l’anno immediatamente precedente.
Esito della rilevazione ISTAT e conseguenze applicative
Il Comunicato del Dipartimento delle politiche per la famiglia pubblicato nella G.U. n. 47 del 25 febbraio 2017 dà atto che la variazione percentuale dell’indice ISTAT tra il 2015 e il 2016 è risultata pari a -0,1 per cento. Tuttavia, l’art. 1, comma 287, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, stabilisce che la percentuale di adeguamento delle prestazioni previdenziali e assistenziali non può essere inferiore a zero. Ne deriva che la variazione negativa non produce alcuna riduzione dei livelli reddituali.
Livelli reddituali e importi da applicare
In applicazione di tale principio, per l’anno 2017 restano invariati i livelli reddituali contenuti nelle tabelle dell’anno 2016, richiamate dalla circolare INPS n. 92/2016. Conseguentemente, continuano ad applicarsi i medesimi importi mensili della prestazione.
Periodo di validità e tipologie di importo
Le tabelle 2016 restano valide dal 1° luglio 2017 al 30 giugno 2018 per le diverse tipologie di nuclei familiari. Gli stessi livelli di reddito devono essere utilizzati anche per il calcolo degli importi giornalieri, settimanali, quattordicinali e quindicinali dell’assegno.
Adempimenti informativi delle sedi
La circolare dispone infine che le sedi diano tempestiva diffusione del contenuto ai datori di lavoro, alle loro associazioni di categoria, ai consulenti del lavoro e agli enti di patronato.
Punti principali
Base normativa della rivalutazione
La legge n. 153/1988 prevede che i livelli di reddito familiare per l’assegno per il nucleo familiare siano rivalutati annualmente dal 1° luglio, in misura pari alla variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intervenuta tra l’anno di riferimento dei redditi e l’anno immediatamente precedente.
Esito della variazione ISTAT per il 2017
Il Comunicato del Dipartimento delle politiche per la famiglia, pubblicato in G.U. n. 47 del 25 febbraio 2017, indica che la variazione percentuale dell’indice ISTAT tra il 2015 e il 2016 è pari a -0,1 per cento.
Applicazione del limite minimo di adeguamento
Richiamando l’art. 1, comma 287, della legge n. 208/2015, la circolare evidenzia che la percentuale di adeguamento delle prestazioni assistenziali e previdenziali non può essere inferiore a zero. Per tale ragione la variazione negativa non determina alcuna riduzione dei livelli reddituali.
Conferma delle tabelle reddituali e degli importi
Per l’anno 2017 restano fermi i livelli reddituali contenuti nelle tabelle relative all’anno 2016, richiamate dalla circolare INPS n. 92/2016, e i corrispondenti importi mensili dell’assegno per il nucleo familiare.
Periodo di validità e importi collegati
Le tabelle 2016 si applicano dal 1° luglio 2017 al 30 giugno 2018 alle diverse tipologie di nuclei familiari. Gli stessi livelli di reddito valgono anche per la determinazione degli importi giornalieri, settimanali, quattordicinali e quindicinali della prestazione.
Diffusione del contenuto
Le sedi sono invitate a comunicare con la massima sollecitudine il contenuto della circolare ai datori di lavoro, alle rispettive associazioni di categoria, ai consulenti del lavoro e agli enti di patronato.
Testo integrale
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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