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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37344/2022 del 03/10/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Stefano Vulcano era stato accusato e condannato per il reato di calunnia per aver, con querela presentata il 23 gennaio 2003, incolpato l'avvocato Cristina Amadori di estorsione pur essendo a conoscenza della sua innocenza (la vicenda riguardava la richiesta di somme nell'ambito di una controversia civile). In primo grado il Tribunale di Mantova lo dichiarò colpevole e lo condannò; la Corte di appello di Brescia confermò la sentenza ma poi, con ordinanza del 1 novembre 2022, dichiarò estinto il reato per prescrizione, mantenendo però le statuizioni civili e la condanna al pagamento delle spese della parte civile. Vulcano propose ricorso in Cassazione deducendo tre motivi: 1) illegittima correzione d'errore materiale da parte della Corte di appello senza previa camera di consiglio e contraddittorio; 2) omissione di valutazione circa l'elemento soggettivo (dolo) del reato di calunnia e insufficienti valutazioni sulla credibilità della parte civile; 3) vizio di motivazione nella liquidazione del danno alla parte civile (artt. 538 e 539 c.p.p.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e manifestamente infondato. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto assente l'interesse del ricorrente a censurare la correzione dell'errore materiale, dal momento che la prescrizione del reato era intervenuta e la correzione era in favore dell'imputato; sul secondo motivo ha ritenuto la censura generica e volta a un riesame di merito non consentito in Cassazione, confermando la valutazione della Corte d'appello circa la consapevolezza dell'imputato nell'accusare falsamente l'avvocato; sul terzo motivo ha osservato che la liquidazione del danno non patrimoniale è discrezionale ed equitativa e che la motivazione era sufficiente. Conseguentemente il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende e al rimborso delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile (euro 3.400,00 oltre accessori).

Norme richiamate

  • art. 127 cod. proc. pen.

    Disciplina la possibilità di correzione di errori materiali in camera di consiglio; la Corte afferma che la correzione d'errore materiale de plano richiede la previa celebrazione della camera di consiglio se la forma lo impone, salvo che non vi sia assenza di interesse per la parte a chiedere l'udienza

  • art. 130 cod. proc. pen.

    Regola i limiti e le modalità della correzione di errori materiali e non consente la sostituzione o la modifica essenziale della decisione; la Corte sottolinea che la correzione non può trasformarsi in una rimodulazione del dispositivo

  • art. 178 cod. proc. pen.

    Richiamato nella giurisprudenza come norma che regola la nullità di ordine generale derivante dall'adozione de plano di provvedimenti che violano il contraddittorio; la Corte ricorda l'orientamento che tale violazione può determinare nullità, ma la sua censura richiede un concreto interesse

  • artt. 538 e 539 cod. proc. pen.

    Norme relative alla pronuncia sulla liquidazione del danno in sede penale; la Corte ricorda che la liquidazione del danno non patrimoniale è discrezionale ed equitativa e censurabile in Cassazione solo per totale carenza di motivazione o macroscopica irragionevolezza

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 186/2000

    Richiamata in relazione alle sanzioni pecuniarie alla parte che propone ricorso inammissibile, utilizzata per motivare il pagamento alla Cassa delle ammende quando non sussista colpa grave

Massime di principio

  • La correzione di un "errore materiale" da parte del giudice d'ufficio è ammessa solo per rimediare a una discrepanza formale fra la volontà della decisione e il testo; se la correzione implica una modifica essenziale del dispositivo la procedura non è applicabile.
  • La correzione de plano senza fissazione della camera di consiglio e senza avviso alle parti può integrare una nullità, ma per impugnare tale vizio in Cassazione la parte deve dimostrare un concreto interesse alla celebrazione dell'udienza camerale; se l'interesse è inesistente (es. perché la prescrizione è già intervenuta e il cambiamento è favorevole all'imputato) la censura è priva di rilievo.
  • La Corte di legittimità non riesamina i fatti né svolge un nuovo apprezzamento delle prove: i motivi generici che chiedono una rivalutazione della credibilità delle parti sono inammissibili.
  • La valutazione del dolo nel reato di calunnia richiede che la corte di merito valuti congruamente la consapevolezza del denunciante circa l'innocenza dell'accusato; tuttavia tale valutazione è riservata al merito e difficilmente ribaltabile in Cassazione se adeguatamente motivata.
  • La liquidazione del danno non patrimoniale in sede penale è basata su criteri equitativi; in Cassazione può essere censurata solo per totale carenza di motivazione, macroscopica discrepanza con la comune esperienza o palese arbitrarietà.
  • Chi propone ricorso senza fondamento rischia l'inammissibilità e l'imposizione di sanzioni pecuniarie (contributo alla Cassa delle ammende) e condanna alle spese processuali; pertanto è importante valutare l'utile concreto della censura prima di procedere in Cassazione.

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