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Cassazione Penale, Ordinanza n. 33224/2025 del 08/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che, in riforma della decisione di primo grado, aveva escluso la recidiva e rideterminato la pena, confermando tuttavia la responsabilità penale per il delitto aggravato di minaccia. Con il primo motivo ha dedotto vizio di motivazione per omessa o insufficiente considerazione, da parte del giudice di appello, delle plurime contestazioni difensive, ma senza formulare una critica autonoma e specifica alla sentenza impugnata, limitandosi a rinviare all'atto di appello. Con il secondo motivo ha lamentato la mancata assunzione di una prova decisiva, chiedendo la nuova escussione della moglie dell'imputato già sentita in precedenza; la doglianza era diretta a sostenere la necessità di rinnovare l'istruttoria dibattimentale in appello. Con il terzo e il quarto motivo ha dedotto violazione degli artt. 530 e 192 c.p.p. e vizio di motivazione sulla ritenuta attendibilità delle persone offese, proponendo in realtà una diversa lettura del materiale probatorio e un asserito travisamento della prova non adeguatamente e specificamente illustrato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che il primo motivo era generico e meramente assertivo, perché non confrontato in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata. Ha ritenuto il secondo motivo manifestamente infondato, poiché la mancata rinnovazione dell'istruttoria in appello non integra, di regola, il vizio dedotto, salvo il caso di prove sopravvenute o scoperte dopo la sentenza di primo grado, ipotesi non ricorrente. Ha infine giudicato generici il terzo e quarto motivo, perché sostanzialmente diretti a prospettare una ricostruzione alternativa dei fatti e a contestare l'attendibilità delle persone offese senza un'effettiva censura di legittimità, né una precisa denunzia di travisamento della prova. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende, ravvisando profili di colpa nella proposizione di un'impugnazione evidentemente inammissibile.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. d), c.p.p.

    mancata assunzione di una prova decisiva

    il vizio è configurabile solo nei limiti previsti dalla norma e non consente di censurare la mancata rinnovazione dell'istruttoria per un testimone già escusso, salvo prove sopravvenute o scoperte dopo il primo grado.

  • art. 603, comma 2, c.p.p.

    la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in appello è collegata, in via eccezionale, alla sopravvenienza o scoperta dopo la sentenza di primo grado di prove decisive.

  • art. 530 c.p.p.

    richiamato dalla difesa per contestare la ricostruzione probatoria e l'attendibilità delle persone offese.

  • art. 192 c.p.p.

    richiamato dalla difesa con riferimento alla valutazione della prova e dell'attendibilità dichiarativa.

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in presenza di colpa, di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione la censura di omessa valutazione dei motivi di appello deve indicare in modo specifico il contenuto delle doglianze già svolte, il loro decisivo rilievo e le ragioni per cui la sentenza impugnata non le avrebbe esaminate; il mero rinvio all'atto di appello non è sufficiente.
  • La mancata rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in appello non integra, di regola, il vizio di omessa assunzione di prova decisiva, quando si chieda l'audizione di un teste già esaminato; la rinnovazione è istituto eccezionale e presuppone, in particolare, prove sopravvenute o scoperte dopo il primo grado.
  • Le censure sulla valutazione dell'attendibilità delle persone offese e sulla prova non possono risolversi in una rilettura del materiale istruttorio o in una ricostruzione alternativa dei fatti, essendo necessario denunciare un vero vizio di legittimità, specifico e non meramente assertivo.
  • Il travisamento della prova non può essere dedotto in modo generico o mediante una selezione parcellizzata degli elementi di fatto, ma richiede una specifica indicazione dell'errore percettivo o rappresentativo compiuto dal giudice di merito.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, quando l'impugnazione risulti manifestamente colpevole, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProve
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della provaNullità processuale

Testo integrale

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