Cassazione Civile, Ordinanza n. 00490/2023 del 11/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2003, con cui venivano contestati IRPEG, IRAP e IVA per un debito complessivo di euro 107.260,00. Il contribuente aveva impugnato l'atto sostenendo, in sostanza, che l'accertamento fondato sugli studi di settore non teneva conto della controprova da lui offerta sui chilometri effettivamente percorsi dagli automezzi e della coerente fatturazione; invocava inoltre la propria ridotta capacità lavorativa per una invalidità del 25%. La Commissione tributaria regionale aveva respinto l'appello, ritenendo l'accertamento sufficientemente motivato, il contraddittorio correttamente attivato e la documentazione prodotta non esaustiva. In Cassazione il ricorrente proponeva un unico motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., denunciando l'omesso esame della controprova sui chilometri effettivamente percorsi, ritenuta decisiva per vincere la presunzione derivante dallo studio di settore, e lamentando che la sentenza di merito non avesse adeguatamente confutato tale ricostruzione.
La decisione
La Corte ha ritenuto il motivo inammissibile perché, sotto la veste dell'omesso esame di un fatto decisivo, mirava in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio e delle circostanze di fatto, attività riservata al giudice di merito. Ha inoltre rilevato che la censura era aspecifica, poiché non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata, la quale aveva invece esaminato le difese del contribuente, giudicando non esaustiva la documentazione sulla prova dei chilometri percorsi e irrilevante la ridotta capacità lavorativa in presenza di un dipendente a tempo pieno. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il vizio di omesso esame può essere dedotto solo per un fatto storico decisivo non esaminato, non per sollecitare una rivalutazione del merito o delle prove.
art. 348-ter, quinto comma, c.p.c.
La preclusione all'impugnazione ex art. 360, n. 5, della sentenza di appello confermativa non si applica ai giudizi di appello introdotti prima dell'11 settembre 2012.
art. 54, comma 2, d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134
La disciplina limitativa del motivo di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. non opera per gli appelli introdotti anteriormente alla data indicata dalla norma.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di rigetto del ricorso, ricorrono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile quando, pur denunciando l'omesso esame di un fatto decisivo, mira sostanzialmente a una diversa valutazione delle prove e dei fatti storici compiuta dal giudice di merito.
- La valutazione dell'attendibilità, della concludenza e della prevalenza delle prove è riservata al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione, salvo i limiti propri del vizio motivazionale nei casi ancora rilevanti.
- Un motivo è aspecifico quando non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata e non attacca puntualmente le argomentazioni con cui il giudice ha già esaminato e respinto le difese della parte.
- Nei giudizi introdotti prima dell'11 settembre 2012 non opera la preclusione all'uso del vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. prevista per le sentenze di appello confermative dall'art. 348-ter, comma 5, c.p.c.
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