Cassazione Penale, Sentenza n. 19558/2022 del 18/05/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di appello che li aveva condannati per molteplici reati di ricettazione di rame. Le censure hanno riguardato: per Mario Catizone il mancato riconoscimento di un concordato patteggiato (si è dedotta validità di scambi e-mail e accordi verbali) e la richiesta di sollevare questione di legittimità costituzionale del c.d. processo cartolare (decreto 176/2020) rispetto all'art. 599-bis c.p.p.; per Raffaele Catizone la mancata distinzione tra dolo eventuale e colpa cosciente e la presunta insufficienza della prova del dolo; per Batrinentu e Padurean l'erronea attribuzione di utenze telefoniche senza adeguata prova (contestazione dell'uso delle schede) e il diniego delle attenuanti generiche; per Gradinaru la carenza di motivazione della sentenza di primo grado e la dedotta illegittimità costituzionale dell'art. 604 c.p.p. per non aver disposto il regresso al primo grado.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Nel dettaglio: ha ritenuto infondato il motivo di Mario relativo al presunto concordato perché non risultava un accordo ritualmente perfezionato in udienza (mancato consenso del procuratore generale presente) e non ha ritenuto rilevante per il caso la questione costituzionale sollevata. Il motivo di Raffaele è stato considerato generico e non convincente: la Corte ha ritenuto adeguatamente provato il dolo (anche eventuale) alla luce degli elementi di fatto e delle intercettazioni, e ha respinto il richiamo alla giurisprudenza Tyssen come non applicabile. I ricorsi di Batrinentu e Padurean sono stati qualificati manifestamente infondati perché le censure alle prove d'identificazione erano generiche e non specifiche; il diniego delle attenuanti generiche è stato adeguatamente motivato richiamando la condotta successiva e precedenti condanne. Anche il ricorso di Gradinaru è stato respinto: la Corte ha ritenuto che l'appello potesse integrare la motivazione mancante del primo grado e che ciò non costituisse automatica nullità né questione costituzionale sussistente. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3000 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 599-bis c.p.p.
Regola il patteggiamento in appello; la Corte ha ritenuto che per il perfezionamento del concordato occorra il consenso espresso e rituale del procuratore generale in udienza, e che comunicazioni extraprocedimentali (es. e-mail) non sostituiscono l'accordo formale.
decreto-legge n. 176/2020 (art. 23-bis, processo cartolare)
La disposizione sul processo trattato in forma cartolare non è stata ritenuta rilevante nel caso perché l'udienza si è svolta oralmente; la questione di legittimità costituzionale sollevata è stata ritenuta non rilevante ai fini della decisione.
art. 192 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione alla valutazione delle prove (in particolare all'uso delle utenze telefoniche): la Corte ha ricordato che la censura deve confrontarsi specificamente con gli elementi probatori, non può limitarsi a contestazioni generiche.
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Principio di cassazione secondo cui il giudizio di legittimità richiede motivazioni specifiche; la Corte ha ritenuto i ricorsi generici e quindi inammissibili quando non affrontano puntualmente la motivazione di merito.
art. 133 cod. pen.
Norma sulle circostanze attenuanti generiche: la Corte ha ritenuto legittimo valutare negativamente la mancata collaborazione e la condotta successiva come elementi ostativi al riconoscimento delle attenuanti.
art. 604 cod. proc. pen.
Regola la nullità della motivazione: la Corte ha affermato che la mera mancanza di motivazione in primo grado non comporta automaticamente nullità se il giudice d'appello può integrare e redigere la motivazione mancante.
art. 546 e art. 125 cod. proc. pen.
Richiamati in rapporto ai poteri e agli oneri del giudice d'appello nel riesame della motivazione di primo grado e nella formazione del giudizio di merito; utilizzati per giustificare l'integrazione motivazionale operata dalla corte d'appello.
Massime di principio
- Perché un patteggiamento in appello sia considerato valido occorre il consenso formale e rituale del procuratore generale in udienza: trattative o e-mail pre-udienza non sono di per sé sufficienti.
- Le questioni di legittimità costituzionale connesse a norme procedurali (es. processo cartolare) possono essere dichiarate non rilevanti se i fatti processuali dimostrano che l'udienza si è svolta oralmente o se la mancata applicazione non incide sul caso concreto.
- In Cassazione i motivi devono essere specifici e confrontarsi punto per punto con la motivazione di merito: censure generiche o ricostruzioni alternative dei fatti sono inammissibili.
- Per la configurazione del dolo nella ricettazione è sufficiente il dolo eventuale; laddove il giudice di merito motivi in modo logico la ricostruzione probatoria (intercettazioni, modalità di consegna, commenti dell'imputato), la Corte di Cassazione non sostituisce la valutazione.
- La mancata contestazione specifica di elementi di fatto decisivi (es. utilizzo di utenze telefoniche accertate in indagine) può comportare l'accoglimento delle attribuzioni probatorie: le difese devono proporre eccezioni circostanziate.
- La mancata collaborazione o la condotta successiva dei condannati possono legittimamente influenzare la decisione sul riconoscimento delle attenuanti generiche.
- La mancanza assoluta di motivazione in primo grado non sempre determina la nullità: il giudice d'appello può integrare la motivazione se ha piena cognizione del fatto e delle prove.
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