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Sentenza

Sentenza n. 32/2026 - Catanzaro, Sezione 2

per l'annullamento del silenzio serbato dalle Amministrazioni resistenti, ciascuna per quanto di relativa competenza, a fronte della richiesta, da ultimo avanzata in data 12.02.2025, in esito alla pronuncia n. 367/2024 dell’11.03.2024, resa da codesto On.le TAR Calabria- Catanzaro, finalizzata al rilascio del parere di compatibilità alla realizzazione di una struttura abilitata all’effettuazione di n. 53 prestazioni di riabilitazione estensiva ed extraospedaliera; altresì, di ogni altro provvedimento collegato, connesso, precedente e consequenziale in quanto diretto al diniego della domanda avanzata dalla società odierna ricorrente.

Giustizia amministrativa202500414

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. IISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio serbato sull’istanza volta a ottenere il riavvio del procedimento e il rilascio del parere di compatibilità per la realizzazione di una struttura abilitata a erogare 53 prestazioni di riabilitazione estensiva ed extraospedaliera

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (struttura sanitaria privata)

Prevale il privato

La controversia

La società ha agito ai sensi dell’art. 117 c.p.a. lamentando l’inerzia della Regione, nonostante una precedente sentenza dello stesso TAR avesse annullato il parere regionale negativo sulla richiesta di autorizzazione, fondato sulla ritenuta saturazione del fabbisogno. La precedente pronuncia aveva rimesso all’amministrazione la riedizione del potere, con espressa salvezza del potere esercitato. A fronte dell’istanza presentata dalla società il 12 febbraio 2025, finalizzata a ottenere il riavvio del procedimento e il rilascio del parere di compatibilità, la Regione non aveva adottato alcun provvedimento. La ricorrente ha inoltre evidenziato che, nelle more, atti dell’ASP di Reggio Calabria avrebbero rilevato una carenza di offerta per le prestazioni richieste.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che, a seguito dell’annullamento del precedente diniego, la Regione era tenuta a rieditare il potere discrezionale e a pronunciarsi sull’istanza della società. Il silenzio serbato dopo la richiesta del 12 febbraio 2025 è stato ritenuto immotivato e illegittimo. La Regione è stata ordinata ad attivarsi entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, avviando il procedimento relativo al rilascio dell’autorizzazione per la struttura destinata alle 53 prestazioni di riabilitazione estensiva ed extraospedaliera e concludendolo con un provvedimento espresso, adeguatamente motivato, sia esso positivo o negativo. La Regione è stata inoltre condannata alle spese di lite, liquidate in euro 2.000,00 oltre accessori e contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 117 c.p.a.

    in materia di “silenzio” il giudice pronuncia con sentenza in forma semplificata

    La norma consente al giudice amministrativo di accertare l’illegittimità dell’inerzia e ordinare all’amministrazione di provvedere entro un termine, con adozione di un provvedimento espresso.

  • art. 117, comma 2, c.p.a.

    ordina alla Regione Calabria di attivarsi entro trenta giorni

    In caso di accoglimento dell’azione avverso il silenzio, il giudice può imporre all’amministrazione di avviare e concludere il procedimento con un provvedimento espresso.

  • art. 8-ter, comma 3, d.lgs. 502/1992

    È la disposizione richiamata quale base normativa della richiesta di parere di compatibilità per la realizzazione della struttura sanitaria.

Massime di principio

  • Quando una precedente sentenza annulla il diniego amministrativo e dispone la salvezza della riedizione del potere, l’amministrazione è tenuta a riattivare il procedimento e a esercitare nuovamente il proprio potere discrezionale.
  • A fronte di un’istanza volta a ottenere la riedizione del potere conseguente a una pronuncia di annullamento, il silenzio dell’amministrazione, protratto senza l’adozione di un provvedimento espresso, è illegittimo.
  • L’accoglimento dell’azione avverso il silenzio non impone necessariamente un esito favorevole nel merito, ma obbliga l’amministrazione ad avviare e concludere il procedimento con un provvedimento espresso e adeguatamente motivato, positivo o negativo.
  • Il giudice amministrativo, decidendo sull’azione avverso il silenzio, può fissare un termine per l’attivazione dell’amministrazione e per la conclusione del procedimento.

Come è indicizzato

MaterieAccreditamento e convenzionamentoGiudizio di ottemperanza
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneEffetto conformativo e riedizione del potereDifetto di motivazione

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