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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25812/2021 del 23/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

A seguito di accertamento bancario ex art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973, l'Ufficio aveva rideterminato il reddito 2006 della contribuente recuperando a tassazione euro 697.116,00 qualificati come redditi diversi e chiedendo imposta e sanzioni. La contribuente aveva contestato l'avviso sostenendo, in sintesi, che: i) la presunzione bancaria non potesse operare per i redditi diversi; ii) in ogni caso, per i redditi diversi derivanti da lavoro autonomo non abituale, i prelevamenti non potessero essere considerati ricavi o compensi; iii) dovessero essere esclusi i prelievi poi destinati, secondo quanto dedotto, alla società partecipata o al pagamento di un mutuo; iv) dovessero essere comunque dedotti i costi in via forfettaria. I motivi di ricorso per cassazione riprendevano tali censure: il primo sulla applicabilità dell'art. 32 ai redditi diversi; il secondo sulla illegittima valorizzazione dei prelevamenti dopo Corte cost. n. 228/2014; il terzo sulla mancata considerazione dei prelievi come componenti negativi/operazioni giustificate; il quarto sulla nullità della sentenza in relazione all'errore denunciato col terzo motivo.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo motivo, affermando che l'accertamento bancario ex art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 può operare nei confronti della generalità dei contribuenti e non solo per redditi d'impresa o di lavoro autonomo. Ha invece accolto il secondo motivo, rilevando che, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 228 del 2014 e della giurisprudenza di legittimità consolidata, i prelevamenti bancari non possono essere posti a base della determinazione del reddito quando il contribuente sia titolare di redditi diversi e non di reddito d'impresa; in tale ipotesi devono essere considerati solo i versamenti. L'accoglimento del secondo motivo ha assorbito il terzo e il quarto. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Campania in diversa composizione, affinché ridetermini il maggior reddito per il 2006 tenendo conto delle sole operazioni di versamento, escludendo i prelevamenti, e provveda di conseguenza anche sulla sanzione e sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 32 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    La presunzione derivante dalle movimentazioni bancarie costituisce presunzione relativa utilizzabile dall'Amministrazione per la ricostruzione del reddito; si applica alla generalità dei contribuenti quanto ai versamenti, mentre i prelevamenti rilevano solo nei confronti dei titolari di reddito d'impresa, non dei percettori di redditi diversi.

  • art. 62 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamato come norma processuale del giudizio tributario di legittimità.

  • art. 3 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno della censura di disparità di trattamento nell'applicazione della presunzione bancaria.

  • art. 53 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno della censura di capacità contributiva e correttezza dell'imposizione.

  • art. 1, comma 402, lett. a), n. 1, della L. 30 dicembre 2004, n. 311

    Richiamato dalla ricorrente nel secondo motivo, in collegamento con la disciplina dell'accertamento bancario.

  • art. 54 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    Richiamato dalla ricorrente per il lessico dei 'compensi' riferito ai redditi di lavoro autonomo.

  • art. 67 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    La sentenza osserva che l'avviso richiamava l'intera categoria dei redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente o da obblighi di fare, non fare o permettere.

  • art. 71 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    Richiamato dalla ricorrente per il diverso sintagma 'ammontare percepito' usato per i redditi diversi.

  • art. 2730 c.c.

    Richiamato nel terzo motivo dalla ricorrente in tema di valore probatorio e ammissioni.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato nel terzo motivo dalla ricorrente in tema di valutazione delle prove.

  • art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c.

    Norme di deduzione dei motivi di ricorso per cassazione invocate per violazione di legge e nullità della sentenza.

  • art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Richiamato dalla Corte per chiarire che la natura del reddito complessivo delle persone fisiche si desume anche attraverso altre norme di accertamento, pur restando utilizzabile la prova presuntiva bancaria.

  • art. 39 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Richiamato dalla Corte con riferimento ai soggetti giuridici tenuti alla contabilità.

  • art. 51, comma 2, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    Richiamato dalla Corte come norma parallela in materia IVA sull'utilizzo degli accertamenti bancari.

Massime di principio

  • L'accertamento bancario fondato sull'art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 integra una presunzione legale relativa: una volta acquisiti i dati dei conti, spetta al contribuente fornire una prova analitica e specifica della non imponibilità delle singole movimentazioni.
  • La presunzione derivante dai movimenti bancari non è limitata ai soli soggetti che esercitano impresa o lavoro autonomo: può essere utilizzata per ricostruire redditi imponibili della generalità dei contribuenti, almeno quanto ai versamenti.
  • Dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 228 del 2014, i prelevamenti bancari non possono essere automaticamente imputati a reddito nei confronti di chi non sia titolare di reddito d'impresa; per i percettori di redditi diversi la presunzione non opera sui prelievi.
  • Quando l'Ufficio qualifica il reddito come 'diverso' e non come reddito d'impresa, il giudice tributario deve escludere dalla ricostruzione reddituale i prelevamenti bancari e considerare soltanto i versamenti, salvo diversa prova dell'Amministrazione o del contribuente.
  • Se viene accolto il motivo che investe il criterio di imputazione delle movimentazioni bancarie, restano assorbite le censure ulteriori che presuppongano la diversa ricostruzione del reddito o la giustificazione di singole operazioni.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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