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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03688/2023 del 07/02/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pensionato)

La controversia

La lite nasce dalla trattenuta, operata dalla Cassa sulla pensione di un iscritto in quiescenza, di un contributo di solidarietà per i periodi 2009-2013 e 2014-2018. Il pensionato aveva ottenuto in primo grado la condanna della Cassa alla restituzione delle somme trattenute, con interessi, sul presupposto dell’illegittimità del prelievo. La Corte d’appello aveva confermato la decisione. La Cassa ha quindi proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi: (1) violazione della disciplina normativa che regola la Cassa e i suoi poteri, sostenendo la legittimità del regolamento e della delibera che avevano istituito il contributo; (2) errata esclusione del potere della Cassa di prevedere contributi di solidarietà sui trattamenti pensionistici per esigenze di equilibrio finanziario di lungo periodo; (3) errata applicazione del termine di prescrizione, perché la Corte territoriale aveva ritenuto decennale la prescrizione del credito di restituzione, mentre la Cassa invocava la prescrizione quinquennale dei ratei pensionistici, ritenendola applicabile anche alle differenze sui ratei decurtati.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Quanto ai primi due motivi, ha ribadito l’orientamento consolidato secondo cui gli enti previdenziali privatizzati non possono introdurre, con propri atti regolamentari o deliberativi, un contributo di solidarietà su pensioni già determinate secondo i criteri previgenti, perché si tratta di un prelievo patrimoniale che esula dai criteri di calcolo della prestazione pensionistica ed è riservato alla legge, oltre a porsi in contrasto con il principio del pro rata. Quanto al terzo motivo, ha confermato che la prescrizione quinquennale presuppone che il credito sia liquido ed esigibile; se è controversa la misura della pensione e il pensionato ha potuto riscuotere solo l’importo decurtato, la differenza richiesta non è "pagabile" e si applica la prescrizione ordinaria decennale. La fattispecie non è stata qualificata come semplice riliquidazione del trattamento, ma come ripetizione/rilascio di somme indebitamente trattenute per effetto di un prelievo illegittimo. Nessuna spesa è stata liquidata per mancata difesa dell’intimato; è stato inoltre dato atto dell’obbligo del contributo unificato aggiuntivo a carico della ricorrente.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 509 del 1994, art. 2

    gli enti previdenziali privatizzati hanno poteri regolamentari, ma non tali da consentire l’introduzione di un contributo di solidarietà su pensioni già determinate, trattandosi di prelievo riservato alla legge.

  • L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12

    richiamata come norma che delimita i poteri delle casse e il rispetto dei criteri di determinazione delle prestazioni pensionistiche.

  • L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 763

    richiamata a sostegno della disciplina di equilibrio finanziario degli enti previdenziali privatizzati.

  • L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 488

    richiamata nel quadro normativo relativo ai contributi di solidarietà e al bilanciamento finanziario del sistema.

  • D.L. n. 201 del 2011, art. 24, comma 24, conv. in L. n. 214 del 2011

    richiamato per i principi in tema di equilibrio del sistema previdenziale e limiti alle modifiche dei trattamenti.

  • artt. 3 e 38 Cost.

    richiamati dalla ricorrente; la Corte ribadisce che l’imposizione del contributo di solidarietà integra una prestazione patrimoniale imposta, riservata al legislatore ex art. 23 Cost., senza che gli enti possano disporla unilateralmente.

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3

    norma processuale invocata come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge.

  • art. 23 Cost.

    il contributo di solidarietà è qualificato come prestazione patrimoniale imposta, che può essere introdotta solo dalla legge.

  • art. 2946 c.c.

    si applica la prescrizione ordinaria decennale quando il credito alla riliquidazione o restituzione non sia liquido ed esigibile come rateo "pagabile".

  • art. 2948 c.c., n. 4

    la prescrizione quinquennale dei ratei pensionistici opera solo se il credito è liquido ed esigibile, cioè concretamente riscuotibile.

  • R.D.L. n. 1827 del 1935, art. 129

    la prescrizione quinquennale ivi prevista richiede che il credito sia "pagabile" e dunque messo a disposizione dell’assicurato.

  • D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47 bis

    non si applica alla fattispecie, perché la controversia non riguarda una riliquidazione di trattamenti pensionistici ma la restituzione di somme indebitamente trattenute per un prelievo illegittimo.

  • L. n. 88 del 1989, art. 24

    richiamato nel testo del D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47 bis, nel novero delle prestazioni pensionistiche soggette alla disciplina richiamata.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    presuppone il versamento dell’ulteriore contributo unificato a carico della parte ricorrente in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Gli enti previdenziali privatizzati non possono introdurre con atto regolamentare o deliberativo contributi di solidarietà su pensioni già determinate, perché tali prelievi costituiscono prestazioni patrimoniali imposte riservate alla legge.
  • Il rispetto dell’equilibrio finanziario e del principio del pro rata non consente, da solo, di attribuire alla cassa previdenziale un potere impositivo non previsto dalla legge.
  • La prescrizione quinquennale dei ratei pensionistici opera solo quando il credito sia liquido ed esigibile; se è controversa la misura della prestazione e il beneficiario ha percepito solo una somma decurtata, la differenza non è "pagabile" e vale la prescrizione decennale ordinaria.
  • Quando la domanda riguarda la restituzione di somme trattenute in forza di un prelievo ritenuto illegittimo, la controversia non va assimilata a una mera riliquidazione del trattamento pensionistico.
  • In tema di previdenza obbligatoria gestita da enti privatizzati, la qualificazione della pretesa e della sua fonte concreta è decisiva per individuare il regime di prescrizione applicabile.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della provaPrescrizionePrimato del diritto dell'Unione europea

Testo integrale

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