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Cassazione Penale, Ordinanza n. 10818/2025 del 18/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, applicando le conseguenze previste dall'art. 616 c.p.p. La decisione di merito impugnata, che aveva confermato la condanna per resistenza a pubblico ufficiale, è dunque rimasta ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna per resistenza a pubblico ufficiale. Nel merito, la difesa aveva censurato l'esclusione dell'esimente di cui all'art. 393-bis c.p., anche nella forma putativa, sostenendo che la condotta fosse giustificata in relazione alla perquisizione domiciliare eseguita dagli operanti nell'abitazione dell'imputato, effettuata per un fatto di cessione di stupefacenti e culminata nel rinvenimento di un bilancino di precisione con tracce di cocaina. Inoltre, veniva lamentata la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. La Corte rileva però che i motivi erano generici e sostanzialmente riproduttivi di censure già esaminate e disattese in appello con argomentazioni giuridiche corrette; quanto alle attenuanti generiche, la doglianza è ritenuta parimenti generica e comunque infondata alla luce della gravità della condotta e dei precedenti dell'imputato.

Norme richiamate

  • art. 337 c.p.

    Norma incriminatrice per il delitto confermato in appello e oggetto del ricorso in cassazione.

  • art. 393-bis c.p.

    Esimente della reazione legittima contro atti arbitrari del pubblico ufficiale, esclusa dai giudici di merito; la Corte di cassazione rileva che tale esclusione è stata logicamente e giuridicamente corretta, anche rispetto alla prospettazione putativa.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, sono dovute le spese processuali e la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono ammissibili censure generiche o meramente riproduttive di doglianze già esaminate e disattese dal giudice di merito, quando la motivazione impugnata sia congrua e giuridicamente corretta.
  • L'esimente di cui all'art. 393-bis c.p. non è configurabile quando l'atto del pubblico ufficiale risulti legittimo; la sua esclusione può essere confermata anche rispetto alla forma putativa se manca una base fattuale idonea a giustificare un errore scusabile sulla legittimità dell'atto.
  • La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è censurabile solo con argomentazioni specifiche e non si traduce in un diritto automatico dell'imputato, dovendosi valorizzare la gravità del fatto e i precedenti penali.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende prevista dall'art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieResistenza e oltraggio a pubblico ufficialeImpugnazioni
RamiDelitti contro la personaProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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