Tribunale, Sentenza T-158/21
Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 9 novembre 2022. — Citizens’ Committee of the European Citizens’ Initiative «Minority SafePack – one million signatures for diversity in Europe» contro Commissione europea. — Diritto delle istituzioni – Iniziativa dei cittadini europei – “Minority SafePack – one million signatures for diversity in Europe” – Comunicazione della Commissione recante le ragioni per non adottare le proposte di atti giuridici contenute nell’iniziativa dei cittadini europei – Obbligo di motivazione – Parità di trattamento – Principio di buona amministrazione – Errore manifesto di valutazione. — Causa T-158/21
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale respinge il ricorso proposto dal comitato promotore della ICE "Minority SafePack" contro la comunicazione con cui la Commissione ha spiegato di non voler dare seguito con nuove iniziative legislative alle nove proposte dell’iniziativa. La Corte del merito ritiene che la comunicazione sia adeguatamente motivata e che la Commissione non abbia commesso errori manifesti di valutazione nel considerare sufficienti gli strumenti UE già esistenti. Vengono inoltre respinte le censure relative alla parità di trattamento e alla buona amministrazione. Il ricorso viene pertanto rigettato con condanna alle spese.
Annullamento della comunicazione della Commissione sull’ICE "Minority SafePack": sufficienza della motivazione e assenza di errore manifesto nel rifiuto di proporre ulteriori atti UE
La questione giuridica
Se la comunicazione della Commissione adottata ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/788, che rifiuta di dare seguito alle proposte contenute nell’iniziativa dei cittadini europei "Minority SafePack", sia insufficientemente motivata; se la Commissione abbia commesso errori manifesti di valutazione nel ritenere non necessarie ulteriori iniziative legislative per le proposte 1, 3, 6 e 8; e se vi sia stata violazione del principio di parità di trattamento per il diverso numero di incontri avuti con gli organizzatori di un’altra ICE.
Principio di diritto
Il Tribunale ha stabilito che la Commissione, nell’esercizio del suo ampio potere discrezionale in materia di iniziativa legislativa e di seguito alle iniziative dei cittadini europei, può rifiutare di proporre ulteriori atti se indica in modo chiaro e comprensibile le ragioni giuridiche e politiche del diniego; non è tenuta a rispondere puntualmente a ogni argomento degli organizzatori né a organizzare per ogni ICE un numero identico di incontri. Inoltre, non commette errore manifesto di valutazione se ritiene che gli obiettivi di una ICE possano essere raggiunti, anche solo parzialmente e congiuntamente, attraverso atti e iniziative UE già esistenti, senza necessità di nuove proposte legislative. Nel caso di specie, la comunicazione impugnata è stata ritenuta sufficientemente motivata e priva di errori manifesti per le proposte 1, 3, 6 e 8; pertanto il ricorso è stato respinto integralmente.
Norme richiamate
- Articolo 11, paragrafo 4, TUE
- Articolo 17, paragrafo 1, TUE
- Articolo 2 TUE
- Articolo 3, paragrafo 3, TUE
- Articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 56 TFUE
- Articolo 67, paragrafo 2, TFUE
- Articolo 108, paragrafo 2, TFUE
- Articolo 165, paragrafi 1, 3 e 4, TFUE
- Articolo 167, paragrafi 2, 3 e 5, TFUE
- Articolo 296 TFUE
- Regolamento (UE) n. 211/2011
- Regolamento (UE) 2019/788
- Regolamento delegato (UE) 2019/1673
- Direttiva 2010/13/UE
- Direttiva (UE) 2018/1808
- Direttiva 2003/86/CE
- Direttiva 2003/109/CE
- Direttiva 2004/114/CE
- Direttiva 2005/71/CE
- Direttiva 2009/50/CE
- Regolamento (CE) n. 1049/2001
- Decisione (UE) 2017/652
- Decisione 2006/515/CE
- Carta europea delle lingue regionali o minoritarie del Consiglio d’Europa
- Convenzione sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali dell’UNESCO
Annullamento della comunicazione della Commissione sull’ICE "Minority SafePack"
La sentenza riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE proposto dal comitato promotore dell’iniziativa dei cittadini europei "Minority SafePack – one million signatures for diversity in Europe" contro la comunicazione della Commissione del 14 gennaio 2021. La controversia verte sul rifiuto della Commissione di dare seguito, con nuove proposte legislative, alle richieste formulate nell’ICE in materia di tutela delle minoranze nazionali e linguistiche e di diversità culturale e linguistica.
Fatti e svolgimento del procedimento
Il comitato promotore aveva presentato una proposta di ICE registrata dalla Commissione con decisione (UE) 2017/652. L’iniziativa conteneva nove proposte di atti giuridici o di modifiche di atti esistenti, tra cui una raccomandazione sulla diversità culturale e linguistica, la creazione di un centro per la diversità linguistica, la revisione di norme sugli apolidi e una modifica della direttiva 2010/13/UE sui servizi di media audiovisivi.
Dopo la raccolta delle firme, la riunione con la Commissione del 5 febbraio 2020 e l’audizione pubblica dinanzi al Parlamento del 15 ottobre 2020, il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione che invitava la Commissione a dare seguito all’ICE. La Commissione ha però adottato la comunicazione impugnata, con cui ha spiegato perché non riteneva necessario intraprendere ulteriori azioni legislative.
Normativa rilevante
La pronuncia si fonda in particolare su:
- articolo 11, paragrafo 4, TUE e regolamento (UE) n. 211/2011, poi sostituito dal regolamento (UE) 2019/788;
- articolo 15, paragrafo 2, del regolamento 2019/788, che impone alla Commissione di esporre conclusioni giuridiche e politiche e i motivi dell’eventuale mancato seguito all’ICE;
- articolo 296 TFUE sull’obbligo di motivazione;
- articoli 165 e 167 TFUE, per le competenze dell’Unione in materia di istruzione e cultura;
- articolo 67, paragrafo 2, TFUE, relativo all’equiparazione degli apolidi ai cittadini di paesi terzi;
- articolo 56 TFUE e direttiva 2010/13/UE, per i servizi di media audiovisivi;
- articoli 14 e 15 del regolamento 2019/788, oltre all’articolo 41 della Carta, richiamato per il principio di buona amministrazione.
Primo motivo: obbligo di motivazione
Il Tribunale respinge la censura di insufficiente motivazione. Ricorda che, in base all’articolo 296 TFUE e alla giurisprudenza richiamata, la motivazione deve rendere comprensibile l’iter logico seguito dalla Commissione e consentire sia ai destinatari sia al giudice dell’Unione di controllare la legittimità dell’atto.
Nel caso di specie, la Commissione aveva esposto in modo chiaro le ragioni giuridiche e politiche per cui riteneva non necessaria un’ulteriore iniziativa legislativa: in sostanza, gli obiettivi dell’ICE potevano essere raggiunti attraverso azioni e strumenti già esistenti o in corso in vari settori. Il Tribunale sottolinea inoltre che la motivazione va letta nel contesto della decisione di registrazione dell’ICE, degli scambi con gli organizzatori e del quadro normativo di settore.
Il Tribunale aggiunge che la Commissione non era tenuta a replicare espressamente a tutte le osservazioni scritte e orali del comitato promotore. Per le stesse ragioni respinge anche la censura, sollevata dall’Ungheria, relativa alla violazione del principio di buona amministrazione.
Terzo motivo: parità di trattamento e buona amministrazione
Il ricorrente lamentava di essere stato trattato meno favorevolmente rispetto agli organizzatori dell’ICE "End the Cage Age", che avrebbero beneficiato di più incontri con la Commissione. Il Tribunale osserva che, pur dando per esaminabile il motivo, le circostanze invocate non dimostrano alcuna violazione del principio di parità di trattamento.
In particolare, il numero di riunioni può variare in funzione della natura e della complessità dell’ICE, e la Commissione non è obbligata a organizzare lo stesso numero di incontri per ogni iniziativa. Poiché il ricorrente non ha dimostrato che la Commissione avesse violato gli obblighi specifici previsti dagli articoli 14 e 15 del regolamento 2019/788, la censura è respinta. Anche la doglianza dell’Ungheria sul preteso maggior favore accordato a "End the Cage Age" viene rigettata.
Secondo motivo: errori di diritto ed errori manifesti di valutazione
Il Tribunale esamina separatamente le quattro parti del secondo motivo, limitate ad alcune proposte dell’ICE: la proposta 1, 3, 6 e 8.
Proposta 1: diversità culturale e linguistica
La proposta 1 mirava a una raccomandazione del Consiglio per proteggere e promuovere la diversità culturale e linguistica, soprattutto nei settori dell’istruzione e della cultura. Il Tribunale osserva che, nella proposta registrata, il ricorrente aveva indicato come basi giuridiche solo gli articoli 165, paragrafo 4, secondo trattino, e 167, paragrafo 5, secondo trattino, TFUE, che riguardano appunto istruzione e cultura.
Il Tribunale ritiene infondata la tesi secondo cui la Commissione avrebbe erroneamente escluso la rilevanza di diversi atti e iniziative già esistenti. In particolare, considera non manifestamente errato il richiamo alla Carta europea delle lingue regionali o minoritarie del Consiglio d’Europa, alla Convenzione UNESCO del 2005 sulla diversità delle espressioni culturali, al piano di lavoro del Consiglio per la cultura 2019-2022, alla raccomandazione del Consiglio del 22 maggio 2018 sull’istruzione inclusiva, alla raccomandazione del 22 maggio 2019 sull’insegnamento e apprendimento delle lingue, e alle misure connesse al quadro strategico per i Rom.
La ratio è che la Commissione poteva prendere in considerazione un insieme di strumenti che, complessivamente, concorrono anche solo parzialmente agli obiettivi dell’ICE. Non è necessario che ogni singolo atto copra integralmente tutte le lingue o tutti gli Stati membri. Il Tribunale ribadisce inoltre che l’ICE invita la Commissione ad agire, ma non la obbliga a proporre l’atto richiesto.
Proposta 3: centro per la diversità linguistica
La proposta 3 prevedeva la creazione di un centro per la diversità linguistica finanziato principalmente dall’Unione. La Commissione aveva ritenuto che gli stessi obiettivi potessero essere perseguiti tramite la cooperazione con il Centro europeo di lingue moderne del Consiglio d’Europa (ECML), senza bisogno di un nuovo centro.
Il Tribunale accoglie questa valutazione. Osserva che lo statuto e le attività dell’ECML non escludono le lingue regionali o minoritarie e che, al contrario, vari progetti e attività del centro riguardano anche tali lingue, incluso il romani. Sottolinea inoltre che la cooperazione tra Commissione ed ECML è consolidata, include azioni che valorizzano le lingue materne e tiene conto delle esigenze della diversità linguistica. Perciò non è manifestamente errata la conclusione secondo cui mantenere e sviluppare tale cooperazione può contribuire agli obiettivi dell’ICE ed evitare duplicazioni di sforzi e risorse.
Proposta 6: apolidi e diritti collegati alla cittadinanza
La proposta 6 mirava a garantire una quasi parità di trattamento tra apolidi appartenenti a minoranze nazionali e cittadini dell’Unione, modificando varie direttive sull’immigrazione, ma con particolare attenzione alla direttiva 2003/109/CE. La Commissione aveva ritenuto che non fosse necessaria una revisione di tale direttiva e che la situazione potesse essere affrontata nel quadro del piano d’azione per l’integrazione e l’inclusione 2021-2027.
Il Tribunale conferma l’analisi della Commissione. Ricorda che, ai sensi dell’articolo 67, paragrafo 2, TFUE, gli apolidi sono equiparati ai cittadini di paesi terzi ai fini del titolo V TFUE, e possono quindi rientrare nel piano d’azione. Questo piano non riguarda solo migranti recenti, ma anche integrazione a lungo termine, accesso a istruzione, lavoro, sanità, alloggio e partecipazione civica. Il Tribunale aggiunge che i diritti connessi alla cittadinanza dell’Unione non possono essere estesi a chi non possiede la cittadinanza di uno Stato membro.
Proposta 8: accesso transfrontaliero ai contenuti audiovisivi
La proposta 8 chiedeva una modifica della direttiva 2010/13/UE per garantire la libera prestazione dei servizi e la ricezione di contenuti audiovisivi nelle regioni in cui vivono minoranze nazionali. La Commissione aveva invece ritenuto che il quadro vigente fosse già idoneo, in particolare per effetto del principio dello Stato membro di origine e delle modifiche introdotte dalla direttiva 2018/1808, inclusa la quota minima del 30% di opere europee nei cataloghi VOD.
Il Tribunale respinge la censura del ricorrente. Ricorda che la direttiva 2010/13/UE già facilita la ricezione e la ritrasmissione di contenuti audiovisivi nell’Unione e che la Commissione poteva anche fare affidamento sugli obblighi di monitoraggio previsti dalla stessa direttiva. Gli argomenti relativi alle restrizioni territoriali delle licenze o agli eventi di particolare rilevanza per la società non sono ritenuti pertinenti rispetto alla formulazione concreta della proposta registrata, né idonei a dimostrare un errore manifesto.
Decisione e principi affermati
Il Tribunale conclude che nessuno dei motivi dedotti è fondato. La comunicazione della Commissione è sufficientemente motivata, non è viziata da errori manifesti di valutazione e non viola il principio di parità di trattamento. Il ricorso è quindi integralmente respinto, con condanna del ricorrente alle spese della Commissione e con spese proprie per gli Stati membri intervenuti.
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