Direttiva 2018/1713
Direttiva (UE) 2018/1713 del Consiglio, del 6 novembre 2018, che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le aliquote dell'imposta sul valore aggiunto applicate a libri, giornali e periodici
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva interviene sulla disciplina IVA dei prodotti editoriali per eliminare la disparità di trattamento tra pubblicazioni su supporto fisico e pubblicazioni fornite per via elettronica. Consente agli Stati membri di applicare aliquote ridotte anche ai libri, giornali e periodici digitali, con l'eccezione delle pubblicazioni pubblicitarie e di quelle prevalentemente audio o video musicali. Per alcuni Stati membri che già applicavano regimi più favorevoli al 1° gennaio 2017 è prevista la possibilità di estendere il medesimo trattamento ai formati elettronici.
Modifica la direttiva IVA 2006/112/CE per consentire l'applicazione di aliquote IVA ridotte anche ai libri, giornali e periodici forniti per via elettronica, con talune esclusioni.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri dell'Unione europea, in quanto destinatari della direttiva, e incide sul regime IVA applicabile alle forniture di libri, giornali e periodici, inclusi quelli in locazione nelle biblioteche, sia su supporti fisici sia per via elettronica o in entrambi i formati. Restano escluse le pubblicazioni interamente o essenzialmente destinate alla pubblicità e quelle consistenti interamente o essenzialmente in contenuto video o audio musicale. La direttiva opera mediante modifica della direttiva 2006/112/CE ed entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Direttiva (UE) 2018/1713 sulle aliquote IVA applicate a libri, giornali e periodici
La direttiva modifica la direttiva 2006/112/CE per consentire un trattamento IVA più uniforme tra pubblicazioni su supporto fisico e pubblicazioni fornite per via elettronica. L'intervento si colloca nel contesto del mercato unico digitale e della progressiva estensione del principio di destinazione ai servizi elettronici.
Finalità dell'intervento
La finalità principale è eliminare la disparità che, secondo il regime precedente, impediva di applicare aliquote ridotte alle pubblicazioni digitali, pur consentendole per quelle fisiche. Il legislatore dell'Unione richiama la necessità di adeguare la disciplina all'evoluzione tecnologica e al fatto che le pubblicazioni elettroniche e quelle su supporto fisico possono essere situazioni comparabili ai fini IVA.
Modifica dell'articolo 98 della direttiva 2006/112/CE
L'articolo 1, punto 1, sostituisce il secondo comma dell'articolo 98, paragrafo 2, precisando che le aliquote ridotte non si applicano ai servizi forniti per via elettronica, salvo quelli che rientrano nell'allegato III, punto 6). La modifica è il presupposto tecnico che consente l'applicazione dell'aliquota ridotta alle pubblicazioni digitali ricomprese nel nuovo perimetro dell'allegato.
Modifica dell'articolo 99: deroga per regimi nazionali più favorevoli
L'articolo 1, punto 2, inserisce un nuovo paragrafo 3 nell'articolo 99. La norma consente agli Stati membri che al 1° gennaio 2017 applicavano, in conformità del diritto dell'Unione, aliquote ridotte inferiori al minimo prescritto oppure esenzioni con diritto a detrazione dell'IVA a taluni beni di cui all'allegato III, punto 6), di estendere lo stesso trattamento anche alle forniture elettroniche di tali beni.
La disposizione attribuisce quindi una facoltà specifica agli Stati membri già titolari di regimi più favorevoli, senza imporre un obbligo generalizzato di applicare ulteriori riduzioni oltre quelle già previste dal diritto unionale.
Nuovo contenuto dell'allegato III, punto 6)
L'articolo 1, punto 3, sostituisce il punto 6 dell'allegato III. L'elenco dei beni e servizi agevolabili comprende:
- libri, giornali e periodici;
- gli stessi prodotti in locazione nelle biblioteche;
- fornitura su supporti fisici, per via elettronica o in entrambi i formati;
- opuscoli, volantini e stampati analoghi;
- album, album da disegno o da colorare per bambini;
- musica stampata o manoscritta;
- mappe e carte idrografiche o altri tipi di carte.
Sono però escluse:
- le pubblicazioni interamente o essenzialmente destinate alla pubblicità;
- le pubblicazioni consistenti interamente o essenzialmente in contenuto video o audio musicale.
Limiti e margini di discrezionalità per gli Stati membri
La direttiva lascia agli Stati membri la scelta se applicare o meno aliquote ridotte entro i margini consentiti dal sistema IVA armonizzato. Tuttavia, una volta scelta la tassazione agevolata per le pubblicazioni rientranti nel nuovo allegato III, punto 6), gli Stati membri possono estenderla anche alle versioni elettroniche. Rimane inoltre la facoltà nazionale di fissare le aliquote e di delimitare l'ambito di applicazione delle aliquote ridotte, purché vi sia una giustificazione obiettiva, come richiamato nei considerando.
Contesto e motivazione normativa
I considerando richiamano la comunicazione della Commissione sul mercato unico digitale del 6 maggio 2015, il piano d'azione sull'IVA del 7 aprile 2016 e la sentenza della Corte di giustizia nella causa C-390/15, che ha sottolineato la comparabilità tra fornitura di pubblicazioni digitali su supporti fisici e per via elettronica. Viene inoltre evidenziato che, dal 1° gennaio 2015, l'IVA sui servizi elettronici è dovuta nello Stato membro del destinatario, sicché non è più necessario mantenere l'aliquota normale per le pubblicazioni elettroniche al fine di proteggere il mercato interno.
Entrata in vigore e natura dell'atto
La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è rivolta agli Stati membri. Nel testo fornito non compare un termine specifico di recepimento, ma resta ferma la natura tipica della direttiva, che impone agli Stati membri di conseguire il risultato previsto scegliendo forme e mezzi di attuazione.
Disposizioni principali
Estensione delle aliquote ridotte ai servizi elettronici editoriali
L'articolo 1, punto 1, modifica l'articolo 98, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE prevedendo che le aliquote ridotte non si applichino ai servizi forniti per via elettronica, salvo quelli che rientrano nell'allegato III, punto 6). In tal modo viene ammessa una deroga specifica per le pubblicazioni editoriali digitali comprese nel nuovo ambito dell'allegato III.
Regime speciale per gli Stati membri con aliquote inferiori al minimo o esenzioni con detrazione
L'articolo 1, punto 2, introduce nell'articolo 99 un paragrafo 3 che consente agli Stati membri che al 1° gennaio 2017 applicavano, in conformità del diritto dell'Unione, aliquote ridotte inferiori al minimo oppure esenzioni con diritto a detrazione dell'IVA a taluni beni dell'allegato III, punto 6), di applicare lo stesso trattamento anche quando tali beni sono forniti per via elettronica, in conformità dell'allegato III, punto 6).
Nuovo perimetro dell'allegato III, punto 6
L'articolo 1, punto 3, sostituisce il punto 6 dell'allegato III, includendo la fornitura di libri, giornali e periodici, compresi quelli in locazione nelle biblioteche, su supporti fisici o per via elettronica o in entrambi i formati. Sono compresi anche opuscoli, volantini e stampati analoghi, album, album da disegno o da colorare per bambini, musica stampata o manoscritta, mappe e carte idrografiche o altri tipi di carte. Sono escluse le pubblicazioni interamente o essenzialmente destinate alla pubblicità e quelle consistenti interamente o essenzialmente in contenuto video o audio musicale.
Finalità e criteri di politica legislativa
I considerando chiariscono che l'intervento mira ad allineare il trattamento IVA delle pubblicazioni elettroniche a quello delle pubblicazioni fisiche, in coerenza con il mercato unico digitale e con il principio di destinazione già applicato ai servizi elettronici dal 1° gennaio 2015. Viene inoltre precisato che la possibilità concessa agli Stati membri deve evitare un uso estensivo delle aliquote ridotte per contenuti audiovisivi, mantenendo un margine nazionale di fissazione delle aliquote laddove sussista una giustificazione obiettiva.
Entrata in vigore e destinatari
L'articolo 2 stabilisce che la direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'articolo 3 indica che i destinatari sono gli Stati membri. Nel testo fornito non è indicato un termine espresso di recepimento.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- direttiva · 6 nov 2018Direttiva 2018/1695
- direttiva · 14 nov 2018Direttiva 2018/1808
- direttiva · 16 nov 2018Direttiva 2019/178
- direttiva · 16 nov 2018Direttiva 2019/177
- direttiva · 16 nov 2018Direttiva 2019/176
- direttiva · 16 nov 2018Direttiva 2019/175
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →