Direttiva 2019/178
Direttiva delegata (UE) 2019/178 della Commissione, del 16 novembre 2018, che modifica, adattandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso del piombo in cuscinetti e pistoni applicati in alcune apparecchiature non stradali a uso professionale (Testo rilevante ai fini del SEE.)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva delegata (UE) 2019/178 modifica l'allegato III della direttiva 2011/65/UE per introdurre una nuova esenzione relativa al piombo in cuscinetti e pistoni di alcuni motori a combustione interna utilizzati in apparecchiature non stradali a uso professionale. La Commissione ritiene che, allo stato attuale, non esistano alternative affidabili senza piombo per tali impieghi e che la deroga sia scientificamente e tecnicamente giustificata. L'esenzione è temporanea, limitata alla categoria 11 e valida fino al 21 luglio 2024, con recepimento nazionale entro il 21 luglio 2019 e applicazione dal 22 luglio 2019.
Esenzione RoHS per l'uso del piombo in cuscinetti e pistoni di alcuni motori a combustione interna destinati ad apparecchiature non stradali a uso professionale, mediante modifica dell'allegato III della direttiva 2011/65/UE.
Ambito di applicazione
La direttiva si applica agli Stati membri in quanto atto di recepimento di una direttiva delegata che modifica la direttiva 2011/65/UE (RoHS) e, sul piano materiale, riguarda la categoria 11 dell'allegato I di tale direttiva, cioè alcune apparecchiature elettriche ed elettroniche non stradali a uso professionale. L'intervento concerne specificamente l'esenzione dall'obbligo di restrizione del piombo nei cuscinetti e pistoni di motori a combustione interna alimentati a diesel o a carburante gassoso, per determinate applicazioni e con esclusione delle applicazioni già contemplate dalla voce 6 c) dell'allegato III.
Direttiva delegata (UE) 2019/178: esenzione RoHS per il piombo in cuscinetti e pistoni di alcuni motori non stradali a uso professionale
La direttiva delegata (UE) 2019/178 della Commissione modifica la direttiva 2011/65/UE (RoHS) aggiornando l'allegato III con una nuova esenzione relativa all'uso del piombo in specifiche applicazioni di motori a combustione interna. La misura si fonda sulla constatazione che, per tali utilizzi, non risultano disponibili alternative affidabili senza piombo e che l'esenzione è scientificamente e tecnicamente giustificata.
Finalità e contesto normativo
La direttiva 2011/65/UE impone agli Stati membri di garantire che le apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato non contengano determinate sostanze pericolose elencate nell'allegato II, salvo le applicazioni esentate dall'allegato III. La Commissione ha ricevuto nel luglio 2015 una domanda di esenzione per la categoria 11 riguardante l'impiego di piombo in cuscinetti e pistoni di motori diesel o a gas applicati ad apparecchiature non stradali a uso professionale.
Ragioni dell'esenzione
Secondo i considerando, i cuscinetti e i pistoni contenenti piombo sono necessari per ottenere un livello soddisfacente di affidabilità in termini di resistenza al grippaggio, adattabilità, penetrabilità e resistenza allo sporco, soprattutto nei motori di grandi dimensioni o impiegati in contesti difficili. Sono richiamate, a titolo esemplificativo, applicazioni quali compressori ad aria mobili, apparecchiature mobili per saldatura e gru mobili. La Commissione rileva l'assenza sul mercato di soluzioni alternative senza piombo con affidabilità sufficiente e conclude che la sostituzione o eliminazione del piombo è, al momento, scientificamente e tecnicamente impraticabile.
Modifica dell'allegato III della direttiva 2011/65/UE
L'articolo 1 dispone la modifica dell'allegato III mediante inserimento della nuova voce 42. Tale voce autorizza il piombo in cuscinetti e pistoni per motori a combustione interna alimentati a diesel o a carburante gassoso applicati in apparecchiature non stradali a uso professionale in due casi:
- motori con cilindrata totale ≥ 15 litri;
- motori con cilindrata totale < 15 litri, purché destinati a funzionare in applicazioni in cui il tempo tra il segnale di inizio e il pieno carico è inferiore a 10 secondi, oppure in cui la manutenzione regolare è svolta in ambiente esterno sporco e difficile, come nelle applicazioni minerarie, edili e agricole.
L'esenzione si applica alla categoria 11 della direttiva 2011/65/UE e non comprende le applicazioni già contemplate dalla voce 6 c) dell'allegato III, così da evitare sovrapposizioni tra esenzioni e incertezze applicative.
Durata dell'esenzione e profilo temporale
La nuova esenzione ha carattere temporaneo e scade il 21 luglio 2024. Nei considerando si specifica che la concessione avviene per il periodo massimo di cinque anni a decorrere dal 22 luglio 2019, data dalla quale la categoria 11 entra nell'ambito di applicazione dell'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2011/65/UE. La Commissione precisa inoltre che la durata non dovrebbe incidere negativamente sull'innovazione, considerate le attività in corso per individuare una sostituzione affidabile.
Recepimento, applicazione e obblighi degli Stati membri
L'articolo 2 impone agli Stati membri di adottare e pubblicare, entro il 21 luglio 2019, le misure legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. Tali misure si applicano dal 22 luglio 2019. Gli Stati membri devono inoltre informare immediatamente la Commissione e comunicare il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno adottate nel settore disciplinato dalla direttiva.
Entrata in vigore e destinatari
La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è rivolta agli Stati membri. In termini pratici, non introduce un obbligo diretto per gli operatori economici, ma richiede l'adeguamento del quadro nazionale di recepimento della disciplina RoHS per consentire, entro i limiti fissati, l'utilizzo del piombo nelle applicazioni esentate.
Disposizioni principali
Modifica dell'allegato III della direttiva 2011/65/UE
L'articolo 1 dispone che l'allegato III della direttiva 2011/65/UE sia modificato secondo l'allegato della direttiva delegata, introducendo la nuova voce 42 relativa al piombo in cuscinetti e pistoni per specifici motori a combustione interna.
Nuova esenzione per il piombo in cuscinetti e pistoni
La voce 42 dell'allegato III consente l'uso del piombo in cuscinetti e pistoni per motori a combustione interna alimentati a diesel o a carburante gassoso applicati in apparecchiature non stradali a uso professionale, quando il motore ha cilindrata totale ≥ 15 litri oppure, se inferiore a 15 litri, è destinato ad applicazioni con tempo tra segnale di inizio e pieno carico inferiore a 10 secondi o con manutenzione ordinaria svolta in ambiente esterno sporco e difficile (ad esempio minerario, edile, agricolo).
Limiti dell'esenzione e categoria interessata
L'esenzione si applica alla categoria 11 della direttiva 2011/65/UE, con esclusione delle applicazioni contemplate dalla voce 6 c) dell'allegato III, per evitare sovrapposizioni e garantire chiarezza giuridica.
Durata dell'esenzione
La nuova voce 42 prevede una scadenza al 21 luglio 2024. Nei considerando si precisa che l'esenzione è concessa per il periodo di validità massima di cinque anni a decorrere dal 22 luglio 2019, data da cui la categoria 11 rientra nell'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2011/65/UE.
Obblighi di recepimento degli Stati membri
L'articolo 2 impone agli Stati membri di adottare e pubblicare, entro il 21 luglio 2019, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva, di applicarle dal 22 luglio 2019 e di informarne immediatamente la Commissione. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o essere corredate da tale riferimento alla pubblicazione ufficiale.
Comunicazione alla Commissione e entrata in vigore
Gli Stati membri devono comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno adottate nel settore disciplinato dalla direttiva. La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- direttiva · 16 nov 2018Direttiva 2019/169
- direttiva · 16 nov 2018Direttiva 2019/170
- direttiva · 16 nov 2018Direttiva 2019/171
- direttiva · 16 nov 2018Direttiva 2019/172
- direttiva · 16 nov 2018Direttiva 2019/173
- direttiva · 16 nov 2018Direttiva 2019/174
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →