Direttiva 2018/1695
Direttiva (UE) 2018/1695 del Consiglio, del 6 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto, con riguardo al periodo di applicazione del meccanismo facoltativo di inversione contabile alla cessione di determinati beni e alla prestazione di determinati servizi a rischio di frodi e del meccanismo di reazione rapida contro le frodi in materia di IVA
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva proroga fino al 30 giugno 2022 due strumenti temporanei di contrasto alle frodi IVA previsti dalla direttiva 2006/112/CE: il meccanismo facoltativo di inversione contabile dell’articolo 199 bis e il meccanismo di reazione rapida (QRM) dell’articolo 199 ter. Elimina inoltre il requisito del periodo minimo di due anni per l’applicazione dell’inversione contabile in alcuni settori. Per il QRM conferma una procedura accelerata di notifica, valutazione e autorizzazione della Commissione, con durata massima della misura pari a nove mesi.
Proroga al 30 giugno 2022 del meccanismo facoltativo di inversione contabile e del meccanismo di reazione rapida contro le frodi IVA, con soppressione del requisito del periodo minimo di due anni per alcune misure.
Ambito di applicazione
La direttiva si applica agli Stati membri dell’Unione europea, in quanto modifica la direttiva 2006/112/CE sul sistema comune dell’IVA. Riguarda, da un lato, le operazioni elencate all’articolo 199 bis per le quali gli Stati membri possono prevedere l’inversione contabile e, dall’altro, le cessioni di beni e prestazioni di servizi determinate che possono essere assoggettate alla misura speciale del meccanismo di reazione rapida (QRM) di cui all’articolo 199 ter in caso di frode improvvisa e massiccia. La direttiva non disciplina direttamente i soggetti passivi, ma attribuisce agli Stati membri una facoltà normativa e procedurale entro un orizzonte temporale fissato; si tratta di misure temporanee, limitate fino al 30 giugno 2022.
Proroga dei meccanismi temporanei anti-frode IVA
La direttiva (UE) 2018/1695 interviene sulla direttiva 2006/112/CE per prorogare due strumenti temporanei di contrasto alle frodi in materia di IVA: il meccanismo facoltativo di inversione contabile previsto dall’articolo 199 bis e il meccanismo di reazione rapida (Quick Reaction Mechanism, QRM) di cui all’articolo 199 ter. Il legislatore dell’Unione muove dalla constatazione che la frode IVA provoca rilevanti perdite di bilancio e incide sul funzionamento del mercato interno.
Finalità e contesto
I considerando evidenziano che l’inversione contabile è considerata dagli Stati membri e dagli operatori una misura temporanea efficace e mirata contro la frode in alcuni settori, ma che il requisito del periodo minimo di due anni aveva ostacolato alcuni Stati membri nel ricorso allo strumento. Per il QRM, pur non essendo mai stato utilizzato nella pratica, gli Stati membri lo ritengono utile come misura precauzionale per casi eccezionali di frode improvvisa e massiccia. La direttiva mira quindi a evitare un vuoto normativo alla scadenza del 31 dicembre 2018, prorogando tali strumenti fino all’entrata in vigore del regime definitivo dell’IVA.
Ambito di applicazione
La modifica riguarda gli Stati membri, chiamati ad applicare le nuove scadenze e le nuove condizioni procedurali nella cornice della direttiva 2006/112/CE. L’intervento incide sulle operazioni specifiche elencate nell’articolo 199 bis, per le quali può essere previsto il reverse charge, e sulle cessioni di beni e prestazioni di servizi determinate cui può essere applicato, in casi eccezionali, il QRM. La direttiva non introduce un regime generalizzato, ma mantiene la natura facoltativa e straordinaria delle misure, lasciando agli Stati membri la scelta se attivarle nei limiti fissati dal diritto dell’Unione.
Proroga dell’articolo 199 bis: inversione contabile facoltativa
L’articolo 1, punto 1, sostituisce il testo introduttivo dell’articolo 199 bis, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE. La modifica stabilisce che, fino al 30 giugno 2022, gli Stati membri possono prevedere che il debitore dell’IVA sia il soggetto passivo destinatario della cessione o prestazione per le operazioni ivi elencate.
Dal punto di vista operativo, la direttiva:
- prolunga la facoltà nazionale di applicare il reverse charge a settori specifici esposti a frode;
- elimina il precedente ostacolo del periodo minimo di due anni, che rendeva meno agevole l’adozione della misura da parte di alcuni Stati membri;
- conserva la discrezionalità degli Stati membri quanto alla decisione di introdurre o meno la misura, nei limiti della disciplina unionale.
Nuovo articolo 199 ter: meccanismo di reazione rapida (QRM)
L’articolo 1, punto 2, sostituisce integralmente l’articolo 199 ter. La disposizione consente a uno Stato membro, in casi di imperativa urgenza e secondo una procedura rafforzata, di designare il destinatario quale debitore dell’IVA in deroga all’articolo 193 della direttiva 2006/112/CE. La misura speciale è concepita per contrastare una frode improvvisa e massiccia potenzialmente idonea a generare perdite finanziarie gravi e irreparabili.
La misura QRM è subordinata a due condizioni essenziali:
- l’adozione di adeguate misure di controllo da parte dello Stato membro nei confronti dei soggetti passivi interessati;
- una durata massima non superiore a nove mesi.
Procedura di notifica, controllo e autorizzazione del QRM
La direttiva disciplina in modo dettagliato la procedura che lo Stato membro deve seguire per attivare il QRM. In particolare, lo Stato membro deve notificare la Commissione mediante un modulo standard e inviare la notifica contemporaneamente agli altri Stati membri. La notifica deve contenere informazioni sul settore interessato, sul tipo e sulle caratteristiche della frode, sull’urgenza, sul carattere improvviso e massiccio dell’illecito e sulle conseguenze in termini di perdite finanziarie gravi e irreparabili.
La Commissione dispone di poteri di verifica preliminare:
- se ritiene insufficienti le informazioni, chiede integrazioni entro due settimane dal ricevimento della notifica;
- le informazioni supplementari sono trasmesse contemporaneamente agli altri Stati membri;
- se anche le integrazioni risultano insufficienti, la Commissione informa lo Stato membro entro una settimana.
Parallelamente, lo Stato membro deve presentare domanda anche ai sensi dell’articolo 395, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2006/112/CE. Nei casi di imperativa urgenza, tale procedura deve essere completata entro sei mesi dal ricevimento della domanda da parte della Commissione.
Valutazione della Commissione e avvio della misura
Una volta che la Commissione dispone di tutte le informazioni necessarie, essa ne dà comunicazione agli Stati membri. Se formula obiezioni alla misura speciale del QRM, adotta un parere negativo entro un mese dalla notifica e ne informa lo Stato membro interessato e il comitato IVA. In assenza di obiezioni, la Commissione conferma per iscritto la propria posizione allo Stato membro interessato e al comitato IVA entro il medesimo termine.
Lo Stato membro può adottare la misura speciale solo dalla data di ricezione della conferma scritta della Commissione. La valutazione della Commissione deve tenere conto anche delle osservazioni eventualmente trasmesse per iscritto dagli altri Stati membri.
Atto di esecuzione e procedura di comitato
La Commissione è tenuta ad adottare un atto di esecuzione per istituire il modulo standard da utilizzare per la notifica del QRM e per le informazioni da trasmettere. L’atto è adottato secondo la procedura d’esame prevista dal regolamento (UE) n. 182/2011. Ai fini della procedura, il comitato competente è quello istituito dall’articolo 58 del regolamento (UE) n. 904/2010, relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia di IVA.
Durata temporale delle misure e coordinamento con il regime IVA
La misura speciale del QRM è espressamente limitata fino al 30 giugno 2022. Anche la facoltà prevista dall’articolo 199 bis è prorogata fino alla stessa data. La direttiva si inserisce così in una fase transitoria, in attesa dell’entrata in vigore del regime definitivo dell’IVA richiamato nei considerando.
Modifiche accessorie alla direttiva 2006/112/CE
Per coerenza sistematica, la direttiva sopprime all’articolo 395 della direttiva 2006/112/CE il paragrafo 5. Questa modifica accompagna il nuovo assetto procedurale relativo al QRM.
Entrata in vigore e destinatari
La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. I destinatari sono gli Stati membri, che devono recepire le modifiche nell’ordinamento nazionale mediante gli strumenti normativi interni appropriati. Il testo fornito non indica un termine specifico di trasposizione, ma la natura della direttiva implica il recepimento nazionale delle modifiche apportate alla direttiva 2006/112/CE.
Disposizioni principali
Proroga dell’inversione contabile facoltativa
All’articolo 199 bis, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE, il testo introduttivo è sostituito prevedendo che, fino al 30 giugno 2022, gli Stati membri possono stabilire che il debitore dell’IVA sia il soggetto passivo nei cui confronti sono effettuate le operazioni elencate nella disposizione. La modifica mantiene la facoltà per gli Stati membri di introdurre il reverse charge come misura anticrisi contro la frode IVA, ma ne estende temporalmente l’applicabilità.
Meccanismo di reazione rapida (QRM)
L’articolo 199 ter è sostituito e disciplina una misura speciale eccezionale per casi di imperativa urgenza: uno Stato membro può designare il destinatario quale debitore dell’IVA, in deroga all’articolo 193, per combattere una frode improvvisa e massiccia che comporti perdite finanziarie gravi e irreparabili. La misura è subordinata a controlli adeguati da parte dello Stato membro ed è limitata a una durata non superiore a nove mesi.
Procedura di notifica e autorizzazione del QRM
Lo Stato membro che intende introdurre il QRM deve notificare la Commissione tramite un modulo standard e informare contemporaneamente gli altri Stati membri, indicando settore interessato, tipo e caratteristiche della frode, ragioni di urgenza e impatto finanziario. La Commissione, se ritiene incomplete le informazioni, chiede integrazioni entro due settimane; se le integrazioni restano insufficienti, informa lo Stato membro entro una settimana. Lo Stato membro presenta anche domanda ai sensi dell’articolo 395, paragrafi 2 e 3; nei casi di urgenza la procedura deve concludersi entro sei mesi dal ricevimento della domanda.
Valutazione della Commissione e avvio della misura
Una volta ricevute tutte le informazioni necessarie, la Commissione ne informa gli Stati membri. Se ha obiezioni, adotta un parere negativo entro un mese dalla notifica e ne informa lo Stato membro interessato e il comitato IVA; se non ha obiezioni, conferma per iscritto allo Stato membro e al comitato IVA entro lo stesso termine. La misura speciale può essere adottata dallo Stato membro solo dalla data di ricezione di tale conferma.
Atto di esecuzione per il modulo standard
La Commissione deve adottare un atto di esecuzione per istituire il modulo standard da utilizzare per la notifica della misura speciale del QRM e per le informazioni da trasmettere. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d’esame di cui al regolamento (UE) n. 182/2011.
Durata del QRM e riferimenti ai comitati
La misura speciale del QRM si applica fino al 30 giugno 2022. Ai fini della procedura d’esame si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011, con il comitato istituito dall’articolo 58 del regolamento (UE) n. 904/2010.
Abrogazione di una previsione procedurale in materia di autorizzazioni
All’articolo 395 della direttiva 2006/112/CE è soppresso il paragrafo 5, in coerenza con la nuova disciplina del QRM.
Entrata in vigore e destinatari
La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Gli Stati membri sono i destinatari della direttiva; il testo fornito non indica un termine espresso di recepimento, ma la direttiva richiede la trasposizione nazionale delle modifiche alla direttiva 2006/112/CE.
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