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Direttiva 2018/1808

Direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi), in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato

Normativa europea32018L1808

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva 2018/1808 aggiorna in modo esteso la direttiva 2010/13/UE per tener conto della convergenza tra televisione, servizi on demand, social media e piattaforme di condivisione video. Introduce obblighi per gli Stati membri su contenuti nocivi, incitamento all’odio e al terrorismo, protezione dei minori, accessibilità per le persone con disabilità, trasparenza del fornitore e promozione delle opere europee. Rafforza inoltre il ruolo delle autorità nazionali e dell’ERGA, e disciplina in modo più preciso giurisdizione, cooperazione transfrontaliera e deroghe. Il recepimento deve avvenire entro il 19 settembre 2020.

Modifica della direttiva sui servizi di media audiovisivi per adeguarla alla convergenza digitale, includendo le piattaforme per la condivisione di video e rafforzando tutele su minori, contenuti illeciti, comunicazioni commerciali e promozione delle opere europee.

Ambito di applicazione

Si applica ai servizi di media audiovisivi e, per la prima volta in modo organico, ai servizi di piattaforma per la condivisione di video, nei limiti in cui questi abbiano come obiettivo principale o funzionalità essenziale la fornitura di programmi, video generati dagli utenti o entrambi al grande pubblico. La disciplina riguarda i fornitori soggetti alla giurisdizione di uno Stato membro, con regole specifiche anche per soggetti stabiliti fuori dallo Stato membro ma riconducibili a gruppi con imprese madri, figlie o altre imprese stabilite nell’Unione. Restano fuori, tra l’altro, le attività non economiche, i contenuti puramente accessori all’attività principale, i videoclip e le GIF integrati in contenuti editoriali di quotidiani o riviste elettroniche, nonché le materie non armonizzate o espressamente escluse (ad esempio taluni profili di diritto internazionale privato).

Direttiva (UE) 2018/1808: aggiornamento della disciplina europea sui servizi di media audiovisivi

La direttiva interviene sulla direttiva 2010/13/UE per adeguare il quadro regolatorio alla convergenza tra televisione, on demand, social media e piattaforme di condivisione video. Il legislatore europeo sottolinea nei considerando la rapida evoluzione del mercato, l’emergere di nuovi operatori e la necessità di bilanciare accesso ai contenuti online, tutela dei consumatori, protezione dei minori, pluralismo e competitività.

Obiettivi e logica della riforma

L’intervento mira a mantenere un regime armonizzato per i servizi di media audiovisivi, estendendolo ai servizi di piattaforma per la condivisione di video quando questi svolgano un ruolo essenziale nella diffusione di programmi o video generati dagli utenti. Viene rafforzata la tutela del pubblico rispetto a contenuti illeciti o nocivi, con particolare attenzione a minori, incitamento all’odio, violenza e terrorismo, e viene incentivato il ricorso a autoregolamentazione e coregolamentazione come strumenti complementari al recepimento legislativo nazionale.

Ambito di applicazione e definizioni

La nozione di "servizio di media audiovisivo" viene precisata e affiancata dalla nuova categoria di "servizio di piattaforma per la condivisione di video". La direttiva si applica ai servizi la cui finalità principale, o in certi casi una sezione distinguibile o una funzionalità essenziale, sia offrire programmi, video generati dagli utenti o entrambi al grande pubblico, sotto un’organizzazione determinata dal fornitore ma senza responsabilità editoriale sui contenuti caricati dagli utenti.

Sono inoltre introdotte o riformulate le definizioni di programma, video generato dall’utente, decisione editoriale, fornitore della piattaforma, comunicazione commerciale audiovisiva, sponsorizzazione e inserimento di prodotti. Restano fuori dall’ambito, tra l’altro, le attività non economiche e i contenuti audiovisivi meramente accessori rispetto all’attività principale del fornitore.

Giurisdizione, elenchi dei fornitori e cooperazione transfrontaliera

La direttiva rafforza la disciplina della giurisdizione: gli Stati membri devono informare i fornitori delle modifiche rilevanti, mantenere elenchi aggiornati dei fornitori soggetti alla propria giurisdizione e trasmetterli alla Commissione, che li centralizza in una banca dati pubblica. In caso di disaccordo tra Stati membri sulla giurisdizione, la questione viene rimessa alla Commissione, che può chiedere il parere dell’ERGA.

Sul piano della libera ricezione, la regola generale resta il divieto di ostacolare la ritrasmissione di servizi provenienti da altri Stati membri. Tuttavia, sono previste deroghe provvisorie, con condizioni procedurali rigorose, per violazioni gravi delle norme su incitamento all’odio, violenza, terrorismo e salute pubblica, nonché per casi legati alla pubblica sicurezza. La direttiva disciplina anche le ipotesi di elusione delle norme più rigorose di uno Stato membro e consente, in presenza di prova credibile e di un esito insoddisfacente della cooperazione, misure nazionali previa notifica e decisione della Commissione.

Autorità nazionali e ruolo dell’ERGA

Gli Stati membri devono designare autorità o organismi nazionali di regolamentazione indipendenti dal governo, dotati di adeguate risorse, poteri di esecuzione, bilanci pubblici e regole trasparenti su nomina e revoca. Devono esistere meccanismi di ricorso effettivi e indipendenti. L’ERGA viene istituito formalmente dalla direttiva come piattaforma tecnica e di coordinamento tra autorità nazionali e Commissione; può formulare pareri su giurisdizione, deroghe e altre questioni regolatorie, oltre a favorire lo scambio di migliori prassi.

Protezione dei contenuti illeciti e dei minori

L’articolo 6 vieta nei servizi audiovisivi l’istigazione alla violenza o all’odio e la pubblica provocazione a commettere reati di terrorismo. Il nuovo articolo 6 bis impone che i contenuti potenzialmente dannosi per i minori siano accessibili solo con modalità idonee a impedire, di regola, la visione o l’ascolto da parte loro, mediante fasce orarie, verifica dell’età o altre misure tecniche. I contenuti più nocivi, come pornografia e violenza gratuita, sono soggetti alle misure più rigorose.

Inoltre, i dati personali dei minori raccolti nel contesto delle misure di tutela non possono essere usati a fini commerciali, quali marketing diretto, profilazione o pubblicità mirata. I fornitori devono anche informare sufficientemente il pubblico sulla natura dei contenuti potenzialmente dannosi, tramite sistemi descrittivi o equivalenti.

Accessibilità per le persone con disabilità

L’articolo 7 impone agli Stati membri di assicurare un miglioramento continuo e progressivo dell’accessibilità dei servizi audiovisivi per le persone con disabilità, mediante misure proporzionate. I fornitori devono riferire regolarmente alle autorità nazionali, mentre gli Stati membri devono trasmettere relazioni alla Commissione entro il 19 dicembre 2022 e poi ogni tre anni. Ogni Stato membro deve inoltre designare un punto di contatto online accessibile e garantire che le informazioni di emergenza, incluse quelle sulle catastrofi naturali, siano accessibili.

Rilievo dei contenuti di interesse generale e integrità del servizio

Gli articoli 7 bis e 7 ter consentono agli Stati membri di garantire un adeguato rilievo ai servizi di media audiovisivi di interesse generale e di proteggere l’integrità dei programmi, vietandone la dissimulazione o modifica a fini commerciali senza consenso esplicito del fornitore, salvo le eccezioni che il diritto nazionale dovrà definire, bilanciando gli interessi degli utenti e dei fornitori.

Comunicazioni commerciali audiovisive, sponsorizzazione e product placement

L’articolo 9 stabilisce i requisiti generali delle comunicazioni commerciali audiovisive: esse devono essere chiaramente riconoscibili, non subliminali, rispettose della dignità umana e prive di contenuti discriminatori, pericolosi o dannosi per l’ambiente. Vengono confermati i divieti per tabacco, sigarette elettroniche, medicinali soggetti a prescrizione, e vengono rafforzate le tutele per i minori.

La direttiva incoraggia codici di condotta per limitare l’esposizione dei minori a comunicazioni commerciali su alcolici e su alimenti e bevande ad alto contenuto di sale, zuccheri e grassi. L’articolo 10 vieta la sponsorizzazione da parte di imprese del tabacco e consente agli Stati membri di proibire la sponsorizzazione dei programmi per bambini. L’articolo 11 disciplina l’inserimento di prodotti, consentendolo in generale ma escludendolo per notiziari, attualità, programmi per consumatori, religiosi e per bambini, oltre che per tabacco e medicinali su prescrizione.

Promozione delle opere europee e contributi finanziari

L’articolo 13 impone ai cataloghi dei servizi a richiesta di contenere almeno il 30 % di opere europee e di attribuire a tali opere un adeguato rilievo. Gli Stati membri possono imporre contributi finanziari alla produzione di opere europee, anche ai fornitori stabiliti in altri Stati membri ma diretti al proprio pubblico, purché i contributi siano proporzionati, non discriminatori e calcolati sulle sole entrate generate nel territorio destinatario. La direttiva prevede esenzioni per gli operatori di modesta entità e richiama il rispetto delle norme sugli aiuti di Stato.

Pubblicità televisiva e limiti quantitativi

Le modifiche agli articoli 19, 20 e 23 introducono maggiore flessibilità per gli operatori, pur mantenendo un tetto del 20 % del tempo di trasmissione per spot pubblicitari e televendite nelle fasce 06.00-18.00 e 18.00-24.00. Sono esclusi dal conteggio gli annunci dell’emittente, la sponsorizzazione, l’inserimento di prodotti e gli schermi neutri. Restano disciplinate le interruzioni consentite per film, notiziari, programmi per bambini e funzioni religiose.

Piattaforme per la condivisione di video: giurisdizione e obblighi

La nuova sezione dedicata alle piattaforme video-sharing stabilisce criteri di giurisdizione anche per i fornitori non stabiliti direttamente in uno Stato membro, quando collegati a imprese madri, figlie o altre imprese del gruppo stabilite nell’Unione. Gli Stati membri devono tenere elenchi aggiornati dei fornitori rientranti nella propria giurisdizione; la Commissione li raccoglie in una banca dati centralizzata accessibile al pubblico e alle autorità nazionali.

Le piattaforme devono adottare misure adeguate per proteggere i minori da contenuti nocivi e il grande pubblico da contenuti che istighino all’odio o alla violenza, o che costituiscano reato ai sensi del diritto UE, inclusa la provocazione pubblica al terrorismo, la pedopornografia e i reati razzisti o xenofobi. Devono inoltre rispettare regole sulle comunicazioni commerciali audiovisive, informare chiaramente gli utenti in caso di pubblicità nei video caricati, predisporre sistemi di segnalazione, verifica dell’età, controllo parentale, reclami e alfabetizzazione mediatica. Le misure devono essere praticabili, proporzionate e non equivalere a un obbligo generale di filtraggio ex ante incompatibile con la direttiva 2000/31/CE.

Recepimento, relazioni e monitoraggio

Gli Stati membri devono recepire la direttiva entro il 19 settembre 2020. La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. La Commissione è tenuta a monitorarne l’applicazione e a presentare relazioni periodiche, oltre a una valutazione ex post entro il 19 dicembre 2026.

Parallelamente, gli Stati membri devono promuovere l’alfabetizzazione mediatica e riferire alla Commissione entro il 19 dicembre 2022 e poi ogni tre anni. Nel complesso, la direttiva lascia margini di discrezionalità agli Stati membri nella scelta delle misure di attuazione, ma vincola in modo preciso il risultato da conseguire, soprattutto in materia di protezione dei minori, contenuti illeciti, accessibilità, trasparenza e promozione delle opere europee.

Disposizioni principali

Aggiornamento dell’ambito materiale e nuove definizioni

Modifica l’articolo 1 della direttiva 2010/13/UE introducendo, tra l’altro, le definizioni di servizio di piattaforma per la condivisione di video, video generato dall’utente, decisione editoriale, fornitore della piattaforma e nuove definizioni di comunicazione commerciale audiovisiva, sponsorizzazione e inserimento di prodotti. Chiarisce che la direttiva resta centrata su servizi con finalità principale di informare, intrattenere o istruire, ma può applicarsi anche a sezioni distinguibili o funzionalità essenziali di servizi più ampi.

Giurisdizione, elenchi nazionali e risoluzione dei conflitti

Riformula l’articolo 2 sulla determinazione dello Stato membro competente, precisando i criteri di stabilimento quando le decisioni editoriali sono prese in uno Stato diverso da quello della sede principale. Impone agli Stati membri di informare le autorità competenti di modifiche rilevanti, di istituire e aggiornare elenchi dei fornitori soggetti alla propria giurisdizione e di trasmetterli alla Commissione, che li gestisce in una banca dati centralizzata. In caso di disaccordo tra Stati membri sulla giurisdizione, la questione è sottoposta alla Commissione, che può chiedere il parere dell’ERGA entro 15 giorni lavorativi.

Libera ricezione, deroghe e procedure di tutela

L’articolo 3 conferma il divieto generale di limitare la ritrasmissione di servizi audiovisivi provenienti da altri Stati membri per ragioni rientranti nei settori coordinati, ma consente deroghe provvisorie per violazioni gravi di norme su incitamento all’odio, alla violenza, al terrorismo o sulla salute e sulla sicurezza pubblica. Sono previste condizioni procedurali rigorose: notifiche scritte, diritto di difesa, consultazioni tra Stati e Commissione, decisione della Commissione entro tre mesi, possibilità di urgenza entro un mese in casi eccezionali e sospensione dei termini per carenza di informazioni.

Norme più rigorose ed elusione della giurisdizione

L’articolo 4 consente agli Stati membri di imporre ai fornitori sotto la propria giurisdizione norme più dettagliate o rigorose, purché compatibili con il diritto UE. Se un fornitore stabilito in un altro Stato membro appare destinato in tutto o in gran parte al territorio dello Stato richiedente, quest’ultimo può attivare una procedura di cooperazione e, in caso di elusione accertata e mancata soluzione, adottare misure appropriate previa notifica, contraddittorio e decisione di compatibilità della Commissione. Viene altresì chiarita la prevalenza della direttiva 2000/31/CE salvo diversa previsione della direttiva audiovisiva.

Autoregolamentazione e coregolamentazione

Il nuovo articolo 4 bis incoraggia codici di condotta nazionali e dell’Unione, con obiettivi chiari, monitoraggio indipendente e applicazione effettiva, comprese sanzioni proporzionate. La Commissione può facilitare codici di condotta UE e gli Stati membri possono sempre imporre regole più precise o rigorose se i codici non risultano sufficientemente efficaci.

Trasparenza del fornitore e assetto proprietario

L’articolo 5 impone ai fornitori di rendere facilmente accessibili nome, indirizzo, contatti rapidi e Stato membro competente, e consente agli Stati membri di prevedere anche informazioni sull’assetto proprietario e sui titolari effettivi, nel rispetto dei diritti fondamentali, della necessità e proporzionalità.

Divieti sui contenuti illeciti: odio e terrorismo

L’articolo 6 obbliga gli Stati membri a garantire che i servizi audiovisivi non contengano istigazione alla violenza o all’odio su base discriminatoria né pubblica provocazione a commettere reati di terrorismo. Le misure devono essere necessarie, proporzionate e conformi alla Carta.

Tutela dei minori e accessibilità delle informazioni sui contenuti

Il nuovo articolo 6 bis richiede che i contenuti potenzialmente nocivi per i minori siano resi disponibili solo con modalità che impediscano, di regola, la visione o l’ascolto da parte dei minori. Prevede strumenti quali fasce orarie, verifica dell’età e altre misure tecniche, con particolare rigore per pornografia e violenza gratuita; vieta inoltre l’uso commerciale dei dati personali dei minori raccolti in tale contesto. Impone anche sistemi informativi sul contenuto nocivo, da realizzare preferibilmente mediante coregolamentazione.

Accessibilità per le persone con disabilità

L’articolo 7 impone un miglioramento costante e progressivo dell’accessibilità dei servizi audiovisivi, con obblighi di reporting regolare da parte dei fornitori e relazioni periodiche degli Stati membri alla Commissione a partire dal 19 dicembre 2022 e poi ogni tre anni. Ogni Stato membro deve designare un punto di contatto online accessibile e garantire che le informazioni di emergenza siano rese accessibili alle persone con disabilità.

Rilievo dei contenuti di interesse generale e integrità dei servizi

Gli articoli 7 bis e 7 ter consentono agli Stati membri di assicurare adeguato rilievo ai servizi di media audiovisivi di interesse generale e di proteggere l’integrità dei programmi, vietandone alterazioni o dissimulazioni a fini commerciali senza consenso esplicito del fornitore, salvo specifiche eccezioni da definire a livello nazionale.

Regole sulle comunicazioni commerciali audiovisive

L’articolo 9 stabilisce requisiti generali di riconoscibilità, divieto di tecniche subliminali, tutela della dignità umana, divieto di discriminazione, divieto di incentivare comportamenti dannosi per salute, sicurezza o ambiente, divieti specifici per tabacco, sigarette elettroniche e medicinali su prescrizione, nonché limiti di tutela dei minori. La direttiva incoraggia inoltre codici di condotta per ridurre l’esposizione dei minori a pubblicità di alcolici e di alimenti e bevande ad alto contenuto di grassi, sale, zuccheri o sostanze analoghe.

Sponsorizzazione e inserimento di prodotti

L’articolo 10 vieta la sponsorizzazione da parte di imprese attive nella produzione o vendita di tabacco e prodotti correlati e proibisce la sponsorizzazione dei notiziari; gli Stati membri possono vietarla per i programmi per bambini e il logo della sponsorizzazione in specifiche categorie di programmi. L’articolo 11 liberalizza l’inserimento di prodotti, consentendolo in via generale ma vietandolo per notiziari, attualità, programmi per consumatori, religiosi e per bambini, e mantiene ulteriori divieti per tabacco e medicinali su prescrizione.

Opere europee e contributi finanziari

L’articolo 13 impone ai servizi a richiesta di assicurare almeno il 30 % di opere europee nel catalogo e di dar loro adeguato rilievo. Consente agli Stati membri di imporre contributi finanziari alla produzione di opere europee anche ai fornitori stabiliti in altri Stati membri ma diretti al loro pubblico, purché i contributi siano proporzionati, non discriminatori e basati solo sulle entrate generate nel territorio destinatario, tenendo conto dei contributi già versati altrove e nel rispetto delle norme sugli aiuti di Stato. Sono previste esenzioni per operatori con fatturato o pubblico modesto o in casi impraticabili o ingiustificati.

Flessibilità pubblicitaria e limiti quantitativi

Sono modificati gli articoli 19, 20 e 23: la pubblicità e la televendita sono rese più flessibili ma resta un limite massimo del 20 % del tempo di trasmissione nelle fasce 06.00-18.00 e 18.00-24.00. Sono esclusi dal conteggio gli annunci dell’emittente, la sponsorizzazione, l’inserimento di prodotti e gli schermi neutri. Sono inoltre disciplinate le interruzioni pubblicitarie di film, notiziari, programmi per bambini e funzioni religiose.

Disciplina delle piattaforme per la condivisione di video

Il nuovo capo IX bis definisce i criteri di giurisdizione per le piattaforme video-sharing, includendo anche le situazioni in cui la piattaforma non è stabilita nell’Unione ma è collegata a un gruppo con impresa madre, figlia o altra impresa stabilita in uno Stato membro. Gli Stati membri devono tenere elenchi aggiornati dei fornitori soggetti alla propria giurisdizione e la Commissione li centralizza in una banca dati accessibile. Sono previste procedure di soluzione delle controversie sulla giurisdizione con possibile parere dell’ERGA entro 15 giorni lavorativi.

Misure di tutela su contenuti e comunicazioni commerciali nelle piattaforme video

L’articolo 28 ter impone ai fornitori di piattaforme video misure adeguate per proteggere i minori da contenuti nocivi e il pubblico da istigazione all’odio e alla violenza e da contenuti che costituiscano reato ai sensi del diritto UE, inclusa la provocazione pubblica a reati di terrorismo, la pedopornografia e i reati razzisti o xenofobi. I fornitori devono altresì rispettare regole sulle comunicazioni commerciali audiovisive, segnalare chiaramente agli utenti la presenza di pubblicità nei video caricati, predisporre sistemi di segnalazione, verifica dell’età, controllo parentale, reclami, alfabetizzazione mediatica e meccanismi extragiudiziali di risoluzione delle controversie. Le misure devono essere proporzionate, praticabili e non equivalere a filtraggio ex ante incompatibile con la direttiva 2000/31/CE.

Autorità nazionali, indipendenza e ricorsi

L’articolo 30 richiede la designazione di una o più autorità o organismi nazionali di regolamentazione indipendenti dal governo, con poteri, risorse, bilanci pubblici e regole trasparenti su nomina e revoca. Devono esistere meccanismi di ricorso effettivi e indipendenti. Gli Stati membri devono anche garantire scambio di informazioni tra autorità, obblighi di cooperazione e risposta alle richieste entro due mesi salvo termini più brevi previsti dalla direttiva.

ERGA e cooperazione europea

L’articolo 30 ter istituisce formalmente l’ERGA, composto dai rappresentanti delle autorità nazionali competenti con partecipazione della Commissione. L’ERGA fornisce consulenza tecnica, scambia migliori pratiche, coopera sull’applicazione del quadro normativo e può esprimere pareri su giurisdizione, deroghe alla libertà di ricezione ed elusione della giurisdizione, nonché su questioni di contenuto, inclusa la tutela dei minori e le comunicazioni commerciali.

Monitoraggio, relazioni e alfabetizzazione mediatica

L’articolo 33 impone alla Commissione di monitorare l’applicazione della direttiva, con relazioni al Parlamento, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo entro il 19 dicembre 2022 e poi ogni tre anni, oltre a una valutazione ex post entro il 19 dicembre 2026. Il nuovo articolo 33 bis obbliga gli Stati membri a promuovere l’alfabetizzazione mediatica e a riferire alla Commissione entro il 19 dicembre 2022 e successivamente ogni tre anni; la Commissione può emanare orientamenti sul contenuto di tali relazioni.

Recepimento e decorrenza

Gli Stati membri devono mettere in vigore entro il 19 settembre 2020 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva e comunicarle immediatamente alla Commissione. La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Come è indicizzato

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