Salta al contenuto
direttiva

Direttiva 2019/176

Direttiva delegata (UE) 2019/176 della Commissione, del 16 novembre 2018, che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso del piombo nello strato di rivestimento di determinati diodi (Testo rilevante ai fini del SEE.)

Normativa europea32019L0176

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva delegata (UE) 2019/176 modifica l’allegato III della direttiva 2011/65/UE per rinnovare l’esenzione relativa all’uso del piombo nello strato di rivestimento di determinati diodi ad alta tensione. Il rinnovo è giustificato dall’impossibilità scientifica e tecnica di evitare la contaminazione e dall’assenza di sostituti affidabili sul mercato. La direttiva fissa nuove date di scadenza dell’esenzione, differenziate per categorie di apparecchiature, e impone agli Stati membri il recepimento entro il 29 febbraio 2020 con applicazione dal 1º marzo 2020.

Rinnovo ed aggiornamento dell’esenzione RoHS per l’uso del piombo nello strato di rivestimento di determinati diodi ad alta tensione su corpo in vetro allo zinco-borato.

Ambito di applicazione

Si applica alla direttiva 2011/65/UE (RoHS) e, in particolare, all’allegato III relativo alle esenzioni dalla restrizione di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche. Riguarda il piombo nello strato di rivestimento di diodi ad alta tensione (HVD) su corpo in vetro allo zinco-borato, con differenziazione per categorie di AEE: categorie da 1 a 7 e categoria 10; categorie 8 e 9, con esclusione dei dispositivi medico-diagnostici in vitro e degli strumenti di monitoraggio e controllo industriali; dispositivi medico-diagnostici in vitro della categoria 8; strumenti di monitoraggio e controllo industriali della categoria 9; categoria 11. È rilevante ai fini SEE.

Rinnovo dell’esenzione RoHS per il piombo nei diodi ad alta tensione

La direttiva delegata (UE) 2019/176 interviene sulla direttiva 2011/65/UE (RoHS), che impone agli Stati membri di garantire che le apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato non contengano le sostanze pericolose elencate nell’allegato II, salvo le applicazioni esentate dall’allegato III. L’atto rinnova e precisa l’esenzione relativa al piombo nello strato di rivestimento di diodi ad alta tensione su corpo in vetro allo zinco-borato, alla luce del progresso scientifico e tecnico e dell’impossibilità di eliminare la contaminazione con soluzioni affidabili disponibili sul mercato.

Contesto e finalità

La Commissione richiama la precedente esenzione già prevista dall’allegato III, voce 37, della direttiva 2011/65/UE, evidenziando che il piombo presente nel rivestimento non è aggiunto intenzionalmente, ma deriva dalla contaminazione delle perle di vetro contenenti piombo impiegate nel processo di fabbricazione. I considerando sottolineano che l’esenzione non compromette la tutela ambientale e sanitaria assicurata dal regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) e che il rinnovo non dovrebbe avere effetti negativi sull’innovazione.

Ambito di applicazione

La modifica riguarda esclusivamente l’allegato III della direttiva 2011/65/UE e, più precisamente, la voce 37 dedicata al piombo nello strato di rivestimento di diodi ad alta tensione su corpo in vetro allo zinco-borato. Le nuove scadenze differenziano le categorie di apparecchiature elettriche ed elettroniche interessate:

  • categorie da 1 a 7 e categoria 10;
  • categorie 8 e 9, con esclusione dei dispositivi medico-diagnostici in vitro e degli strumenti di monitoraggio e controllo industriali;
  • dispositivi medico-diagnostici in vitro della categoria 8;
  • strumenti di monitoraggio e controllo industriali della categoria 9 e categoria 11.

Contenuto normativo principale

L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato III della direttiva 2011/65/UE conformemente all’allegato della direttiva delegata. In concreto, la voce 37 è sostituita con una formulazione che mantiene l’esenzione per il piombo nello strato di rivestimento dei diodi ad alta tensione e aggiorna le relative date di scadenza.

Le scadenze fissate sono le seguenti:

  • 21 luglio 2021 per le categorie da 1 a 7 e per la categoria 10;
  • 21 luglio 2021 per le categorie 8 e 9, esclusi i dispositivi medico-diagnostici in vitro e gli strumenti di monitoraggio e controllo industriali;
  • 21 luglio 2023 per i dispositivi medico-diagnostici in vitro della categoria 8;
  • 21 luglio 2024 per gli strumenti di monitoraggio e controllo industriali della categoria 9 e per la categoria 11.

Obblighi per gli Stati membri e recepimento

In quanto direttiva delegata, l’atto vincola gli Stati membri quanto al risultato da raggiungere, lasciando loro la scelta delle forme e dei mezzi di attuazione. L’articolo 2 impone il recepimento entro il 29 febbraio 2020 mediante adozione e pubblicazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie. Tali disposizioni si applicano dal 1º marzo 2020.

Gli Stati membri devono inoltre:

  • inserire un riferimento alla direttiva nel testo nazionale o corredare le disposizioni di tale riferimento al momento della pubblicazione ufficiale;
  • comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno adottate nel settore disciplinato.

Entrata in vigore e destinatari

L’articolo 3 stabilisce che la direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 4 indica che i destinatari sono gli Stati membri.

Rilievi pratici per gli operatori

Per i professionisti che assistono produttori, importatori e operatori del settore AEE, la direttiva comporta la conferma della possibilità di continuare a utilizzare il piombo nella specifica applicazione tecnica coperta dall’esenzione, ma solo entro i limiti temporali fissati per ciascuna categoria di prodotto. Occorre quindi verificare, in fase di conformità RoHS, la corretta classificazione dell’apparecchiatura e la corrispondente data di scadenza dell’esenzione applicabile.

Disposizioni principali

Modifica dell’allegato III della direttiva 2011/65/UE

L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato III della direttiva 2011/65/UE conformemente all’allegato della direttiva delegata, sostituendo la voce 37 relativa al piombo nello strato di rivestimento di diodi ad alta tensione su corpo in vetro allo zinco-borato.

Rinnovo dell’esenzione per il piombo nei diodi ad alta tensione

I considerando spiegano che la contaminazione da piombo nelle perle di vetro del processo produttivo rende inevitabile la presenza di piombo nello strato di rivestimento; non esistono sostituti affidabili sul mercato. Per questo l’esenzione viene rinnovata, senza pregiudicare la protezione offerta dal regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH).

Nuove date di scadenza dell’esenzione

L’allegato sostituisce la voce 37 e stabilisce le seguenti scadenze: 21 luglio 2021 per le categorie da 1 a 7 e per la categoria 10; 21 luglio 2021 per le categorie 8 e 9 esclusi i dispositivi medico-diagnostici in vitro e gli strumenti di monitoraggio e controllo industriali; 21 luglio 2023 per i dispositivi medico-diagnostici in vitro della categoria 8; 21 luglio 2024 per gli strumenti di monitoraggio e controllo industriali della categoria 9 e per la categoria 11.

Termine di recepimento e applicazione

L’articolo 2 impone agli Stati membri di adottare e pubblicare entro il 29 febbraio 2020 le misure legislative, regolamentari e amministrative necessarie e di applicarle dal 1º marzo 2020. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o essere corredate da tale riferimento in sede di pubblicazione ufficiale.

Comunicazione alla Commissione e destinatari

Gli Stati membri devono comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno adottate nel settore disciplinato dalla direttiva. L’articolo 4 stabilisce che i destinatari della direttiva sono gli Stati membri.

Entrata in vigore

L’articolo 3 prevede che la direttiva entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Come è indicizzato

Materieambientesalutesostanze pericoloseapparecchiature elettriche ed elettronichemercato interno

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.