Ordinanza n. 2214/2026 - Roma, Sezione 1Q
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: delibera ANAC recante annotazione interdittiva nel casellario informatico per due giorni e sanzione pecuniaria di 500 euro, relative a un affidamento diretto di servizi di catering
Esito
Favorevole al resistente (autorità indipendente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato, chiedendone la sospensione cautelare, la delibera ANAC del 3 febbraio 2026, notificata il 9 febbraio 2026, adottata al termine di un procedimento sanzionatorio relativo all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b), del d.lgs. 36/2023, di due servizi di catering per rappresentanza, per un importo complessivo di 3.900 euro. Il testo dell'ordinanza non espone i singoli motivi di ricorso, limitandosi a indicare l'impugnazione della sanzione pecuniaria e dell'annotazione interdittiva nel casellario informatico.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare, ritenendo che, impregiudicata ogni valutazione sul merito, allo stato non emergessero evidenti ragioni di urgenza idonee a giustificare la sospensione dell'efficacia della delibera. L'annotazione interdittiva di due giorni risultava già decorsa. Il merito del ricorso è stato rinviato all'udienza pubblica del 17 novembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate tra le parti in ragione della novità della questione.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la domanda cautelare; nel caso concreto il TAR ha escluso, allo stato, la sussistenza di ragioni di urgenza sufficienti per concedere la sospensione.
art. 96, comma 15, d.lgs. 36/2023
Costituisce la base normativa dell'annotazione interdittiva nel casellario informatico applicata da ANAC.
art. 222, comma 13, d.lgs. 36/2023
Costituisce la base normativa della sanzione pecuniaria di 500 euro applicata da ANAC.
art. 50, comma 1, lettera b), d.lgs. 36/2023
Individua la disciplina dell'affidamento diretto cui si riferisce il procedimento sanzionatorio.
Massime di principio
- La sospensione cautelare di un provvedimento amministrativo può essere negata quando, allo stato degli atti, non risultino evidenti ragioni di urgenza idonee a dimostrare il periculum in mora, anche se il giudizio di merito resta impregiudicato.
- Quando l'effetto temporale dell'annotazione interdittiva nel casellario informatico sia già integralmente decorso, viene meno l'utilità immediata di una sospensione cautelare riferita a tale effetto, ferma la prosecuzione del giudizio sulla legittimità dell'atto e sugli ulteriori effetti sanzionatori.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 15 apr 2026Ordinanza n. 830/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 15 apr 2026Ordinanza n. 147/2026 - Torino, Sezione 3
- Ordinanza · 15 apr 2026Ordinanza n. 148/2026 - Torino, Sezione 3
- Ordinanza · 15 apr 2026Ordinanza n. 149/2026 - Torino, Sezione 3
- Ordinanza · 15 apr 2026Ordinanza n. 895/2026 - Torino, Sezione 3
- Ordinanza · 15 apr 2026Ordinanza n. 167/2026 - Salerno, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →