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Ordinanza

Ordinanza n. 2214/2026 - Roma, Sezione 1Q

Giustizia amministrativa202603046

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I quaterOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: delibera ANAC recante annotazione interdittiva nel casellario informatico per due giorni e sanzione pecuniaria di 500 euro, relative a un affidamento diretto di servizi di catering

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (autorità indipendente)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato, chiedendone la sospensione cautelare, la delibera ANAC del 3 febbraio 2026, notificata il 9 febbraio 2026, adottata al termine di un procedimento sanzionatorio relativo all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b), del d.lgs. 36/2023, di due servizi di catering per rappresentanza, per un importo complessivo di 3.900 euro. Il testo dell'ordinanza non espone i singoli motivi di ricorso, limitandosi a indicare l'impugnazione della sanzione pecuniaria e dell'annotazione interdittiva nel casellario informatico.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare, ritenendo che, impregiudicata ogni valutazione sul merito, allo stato non emergessero evidenti ragioni di urgenza idonee a giustificare la sospensione dell'efficacia della delibera. L'annotazione interdittiva di due giorni risultava già decorsa. Il merito del ricorso è stato rinviato all'udienza pubblica del 17 novembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate tra le parti in ragione della novità della questione.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la domanda cautelare; nel caso concreto il TAR ha escluso, allo stato, la sussistenza di ragioni di urgenza sufficienti per concedere la sospensione.

  • art. 96, comma 15, d.lgs. 36/2023

    Costituisce la base normativa dell'annotazione interdittiva nel casellario informatico applicata da ANAC.

  • art. 222, comma 13, d.lgs. 36/2023

    Costituisce la base normativa della sanzione pecuniaria di 500 euro applicata da ANAC.

  • art. 50, comma 1, lettera b), d.lgs. 36/2023

    Individua la disciplina dell'affidamento diretto cui si riferisce il procedimento sanzionatorio.

Massime di principio

  • La sospensione cautelare di un provvedimento amministrativo può essere negata quando, allo stato degli atti, non risultino evidenti ragioni di urgenza idonee a dimostrare il periculum in mora, anche se il giudizio di merito resta impregiudicato.
  • Quando l'effetto temporale dell'annotazione interdittiva nel casellario informatico sia già integralmente decorso, viene meno l'utilità immediata di una sospensione cautelare riferita a tale effetto, ferma la prosecuzione del giudizio sulla legittimità dell'atto e sugli ulteriori effetti sanzionatori.

Come è indicizzato

MaterieAnticorruzione e vigilanza ANACSanzioni amministrative pecuniarieProcedura di gara
RamiAutorità indipendenti e regolazioneContratti pubblici
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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