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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46373/2023 del 16/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente deduce la violazione dell'art. 23-bis d.l. n. 137/2020, comma 2, per lesione del contraddittorio: le conclusioni scritte del Procuratore Generale, depositate in cancelleria il 22/12/2022, furono trasmesse telematicamente in data 16/01/2023 al difensore precedentemente revocato anziché al difensore di fiducia nominato dall'imputato il 02/01/2023. Il nuovo difensore, avendo avuto tardiva conoscenza della nomina, presentò istanza di discussione orale e richieste di rinvio/integrazione via PEC; tali istanze non risultarono regolarmente inserite nel fascicolo e la Corte decise il processo in forma cartolare senza verificare la regolare trasmissione delle conclusioni e senza decidere sulla richiesta di rinvio, impedendo così al difensore di prendere visione e replicare alle conclusioni avversarie e determinando una lesione del diritto di difesa.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato. Ha qualificato la violazione come nullità di ordine generale ai sensi dell'art. 178, lett. c, c.p.p., a regime intermedio ex art. 180 c.p.p., in quanto il difensore non aveva potuto partecipare efficacemente al contraddittorio cartolare per la mancata e tardiva trasmissione delle conclusioni del P.G. e per l'omessa decisione sulla richiesta di rinvio. La sentenza impugnata è stata annullata e la causa è stata rinviata alla Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, per nuovo giudizio.

Norme richiamate

  • art. 23-bis d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. in L. 18 dicembre 2020

    Disciplina il rito cartolare in sede di appello: il pubblico ministero deve trasmettere le conclusioni per via telematica entro il decimo giorno precedente l'udienza e la cancelleria deve inviarle immediatamente ai difensori; i difensori possono presentare conclusioni entro il quinto giorno antecedente l'udienza. La mancata o tardiva trasmissione alle difese può determinare lesione del diritto di difesa.

  • art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137

    Consente la trattazione scritta del procedimento in mancanza di richiesta nei termini di discussione orale; rilevanza delle regole procedurali telematiche per garantire il contraddittorio.

  • art. 178 c.p.p.

    Rientra tra le nullità che incidono sull'intero procedimento la lesione gravemente offensiva del diritto di difesa; nel caso concreto la mancata consegna delle conclusioni avversarie alla difesa integra una nullità generale.

  • art. 180 c.p.p.

    La nullità di cui all'art. 178 opera in regime intermedio; il vizio rilevato ha effetto sulla sequenza processuale e sulla decisione impugnata determinandone l'annullamento.

  • art. 182 c.p.p.

    Indica il momento della partecipazione al procedimento cartolare con le conclusioni scritte; la Corte considera che l'eccezione di nullità potesse essere sollevata anche in tale fase e che la richiesta di rinvio costituisce rappresentazione del fatto costitutivo dell'invalidità.

Massime di principio

  • In un processo trattato in forma cartolare, la trasmissione telematica delle conclusioni del pubblico ministero ai difensori deve essere tempestiva e corretta: la violazione di tale obbligo può integrare una nullità idonea ad annullare la sentenza.
  • La mancata ricezione delle conclusioni avversarie da parte del difensore di fiducia, quando queste siano state inviate ad un difensore revocato, configura una lesione del diritto di difesa anche se il rito è cartolare.
  • La richiesta di rinvio formulata dal difensore per consentire l'esame delle conclusioni avversarie può valere come eccezione di nullità implicita quando si fonda sulla mancata comunicazione delle conclusioni stesse.
  • Le nullità di ordine generale (art. 178 c.p.p.) che incidono sulla regolare instaurazione del contraddittorio comportano, se accertate, l'annullamento della sentenza con rinvio per nuovo giudizio.
  • Difensori e cancellerie devono vigilare sull'aggiornamento telematico del fascicolo e sull'inserimento degli atti (PEC compresa) per evitare disguidi che possano compromettere il diritto di difesa; in caso di disguidi è opportuno documentare tempestivamente le istanze e conservarne le tracce telematiche.

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