Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 14762/2026 - Roma, Sezione 3B

Giustizia amministrativa202609051

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del riconoscimento della parità scolastica per l’anno scolastico 2026/2027, unitamente agli atti connessi e al diniego di funzionamento di classi collaterali

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La scuola ricorrente ha impugnato il decreto dell’USR Campania che ha rigettato l’istanza di riconoscimento della parità scolastica per l’anno scolastico 2026/2027 relativamente a un istituto tecnico, a un istituto professionale e a un liceo delle scienze umane. Sono stati inoltre impugnati gli elenchi delle istituzioni scolastiche ammesse e non ammesse alla parità, il diniego della richiesta di funzionamento di classi collaterali, la richiesta di integrazione documentale, una precedente nota dell’USR e i decreti ministeriali n. 267/2007 e n. 83/2008, nella parte in cui prevederebbero che i requisiti per il riconoscimento della parità debbano sussistere al 31 marzo. Dalla motivazione del diniego emergeva che la documentazione prodotta non aveva superato alcuni rilievi istruttori, concernenti l’assenza dell’autorizzazione in deroga prevista dall’art. 65 del d.lgs. n. 81/2008 per i locali seminterrati adibiti a palestra e l’assenza, nella convenzione con una struttura sportiva esterna, della polizza assicurativa per gli infortuni durante l’attività e durante il tragitto. Il TAR ha rilevato, in via istruttoria, che non era chiaro se tali fossero le sole carenze documentali ancora contestate oppure se l’amministrazione ritenesse confermate anche le ulteriori carenze emerse durante il procedimento.

La decisione

Il TAR non ha ancora deciso la domanda cautelare né il merito del ricorso. Ha disposto un incombente istruttorio a carico dell’USR Campania, ordinandogli di chiarire, con deduzioni univoche, specifiche e puntuali, se le carenze indicate nel provvedimento impugnato siano esclusivamente quelle relative all’autorizzazione dei locali della palestra e alla polizza assicurativa della struttura sportiva esterna oppure comprendano anche tutte le altre carenze emerse nell’istruttoria. Il chiarimento deve essere depositato entro dieci giorni dalla pubblicazione o notificazione dell’ordinanza. È stata fissata una nuova camera di consiglio per il 14 ottobre 2026, ai fini della decisione sulla domanda cautelare.

Norme richiamate

  • art. 65 d.lgs. 81/2008

    autorizzazione in deroga ai sensi dell’art. 65 del d.lgs. n. 81/2008

    La norma è richiamata dall’amministrazione quale base dell’autorizzazione in deroga necessaria a garantire adeguate condizioni di aerazione, illuminazione e microclima nei locali seminterrati adibiti a palestra.

  • l. 62/2000

    requisiti per la concessione della parità scolastica di cui alla L. 62/2000

    È indicata quale disciplina legislativa di riferimento per il riconoscimento della parità scolastica; il ricorso contesta l’interpretazione secondo cui i relativi requisiti debbano necessariamente sussistere o essere documentati al 31 marzo.

  • d.m. 267/2007

    modalità procedimentali per il riconoscimento della parità scolastica e il suo mantenimento

    Il ricorso contesta le disposizioni ministeriali nella parte in cui, secondo la prospettazione della ricorrente, restringerebbero al 31 marzo il termine per la sussistenza dei requisiti della parità scolastica.

  • d.m. 83/2008

    Linee Guida di attuazione del medesimo DM 267/2007

    È impugnato nella parte in cui, secondo la ricorrente, potrebbe essere interpretato come fonte dell’obbligo di dimostrare entro il 31 marzo il possesso dei requisiti richiesti per la parità scolastica.

Massime di principio

  • Quando la motivazione di un diniego amministrativo richiama alcune specifiche carenze documentali senza chiarire se siano residue ulteriori contestazioni istruttorie, il giudice può disporre un incombente istruttorio per ottenere dall’amministrazione una precisazione univoca, specifica e puntuale sull’effettiva portata del diniego.
  • Prima di decidere una domanda cautelare, il giudice amministrativo può acquisire chiarimenti dall’amministrazione quando la motivazione dell’atto impugnato non consenta di individuare con sufficiente certezza i presupposti fattuali e documentali sui quali si fonda il provvedimento.
  • L’amministrazione, in sede di chiarimenti istruttori richiesti dal giudice, deve precisare se le carenze indicate nel provvedimento costituiscano l’intero fondamento del diniego oppure se siano confermate anche ulteriori carenze emerse nel corso dell’istruttoria.

Come è indicizzato

MaterieScuole paritarie e privateIstruttoria processualeTutela cautelare
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaOnere della prova e principio dispositivoTutela cautelare

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.