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Sentenza

Sentenza n. 1178/2026 - Bologna, Sezione 2

per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale Ordinario di Bologna Sezione Lavoro, n. 388/18 emessa e pubblicata in data 9 maggio 2018.

Giustizia amministrativa202500920

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata integrale esecuzione di una sentenza del Tribunale ordinario di Bologna, con corresponsione del dovuto al lordo e detrazione di trattenute previdenziali e fiscali

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a. lamentando che il Ministero dell'Istruzione e del Merito, pur riconoscendo l'importo lordo di euro 33.913,02 stabilito dalla sentenza del Tribunale ordinario di Bologna - Sezione lavoro n. 388/18 del 9 maggio 2018, aveva detratto da tale somma trattenute previdenziali e fiscali. Nel corso del giudizio il Ministero ha corrisposto la somma inizialmente non pagata. La ricorrente ha quindi dichiarato cessata la materia del contendere, chiedendo tuttavia la rifusione delle spese, poiché l'adempimento è intervenuto soltanto dopo l'instaurazione del giudizio.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, avendo l'Amministrazione adempiuto alla pretesa economica nel corso del giudizio. Ha inoltre condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito alla rifusione delle spese di lite, liquidate in euro 800, oltre spese generali e oneri accessori, nonché alla restituzione del contributo unificato. La condanna alle spese è stata giustificata dal fatto che il pagamento è avvenuto dopo l'instaurazione del giudizio, rendendo il comportamento dell'Amministrazione causalmente rilevante ai fini della soccombenza virtuale.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione è richiamata quale base processuale del giudizio di ottemperanza alla sentenza del giudice ordinario.

Massime di principio

  • Quando l'amministrazione adempie integralmente alla pretesa azionata nel corso del giudizio di ottemperanza, il giudice dichiara cessata la materia del contendere.
  • L'adempimento intervenuto soltanto dopo l'instaurazione del giudizio non esclude la condanna dell'amministrazione alle spese di lite, poiché il comportamento amministrativo ha reso necessaria la proposizione del ricorso.
  • In caso di cessazione della materia del contendere conseguente all'adempimento dell'amministrazione, il giudice può disporre la rifusione delle spese e la restituzione del contributo unificato a favore della parte ricorrente.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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