Circolare numero 168 del 30-12-2010
A decorrere dal 1 gennaio 2011, il recupero dei crediti di competenza dell’Inps avviene attraverso la notifica di un avviso di addebito con valore di titolo esecutivo
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra, dal 1° gennaio 2011, il nuovo meccanismo di recupero dei crediti contributivi INPS introdotto dall’art. 30 del D.L. n. 78/2010, convertito dalla L. n. 122/2010. Viene sostituita la precedente logica basata su ruolo e cartella di pagamento con l’avviso di addebito, che ha valore di titolo esecutivo e contiene gli elementi essenziali a pena di nullità. La circolare distingue tra avvisi per omissione contributiva e avvisi da accertamento, disciplina i termini per il pagamento, l’opposizione e il recupero coattivo, nonché le modalità di consegna agli Agenti della Riscossione. Si anticipa inoltre che la gestione delle rateazioni sarà oggetto di successive istruzioni.
Nuovo sistema di riscossione INPS mediante avviso di addebito con valore di titolo esecutivo
Nuovo sistema di riscossione INPS mediante avviso di addebito
La circolare illustra l’attuazione dell’art. 30 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, con cui, dal 1° gennaio 2011, l’INPS ha introdotto un nuovo sistema di recupero dei crediti contributivi basato sull’avviso di addebito con valore di titolo esecutivo. L’intervento sostituisce il precedente meccanismo fondato su ruolo e cartella di pagamento e mira a rendere più tempestiva ed efficace l’azione di contrasto all’omissione contributiva.
Ambito di applicazione e funzione dell’avviso
L’avviso di addebito è utilizzato sia per i contributi previdenziali e assistenziali non versati alle scadenze mensili o periodiche, sia per le somme accertate come dovute dagli uffici INPS o dagli organi di vigilanza, anche di altri Enti. La circolare distingue quindi due macro-fattispecie: avviso da omissione contributiva e avviso da accertamento.
Elementi essenziali dell’avviso e nullità
Il comma 2 dell’art. 30 individua gli elementi che devono essere contenuti nell’avviso, la cui assenza determina nullità. In particolare, l’atto deve riportare:
- il codice fiscale del contribuente;
- la tipologia del credito e la gestione previdenziale di riferimento;
- se il credito deriva da accertamento INPS o di altri Enti, gli estremi dell’atto e la data di notifica;
- l’anno e il periodo di riferimento;
- l’importo del credito distinto per singolo periodo e ripartito tra quota capitale, sanzioni e interessi, se dovuti;
- l’importo totale comprensivo dei compensi del servizio di riscossione;
- l’Agente della Riscossione competente in base al domicilio fiscale del contribuente alla data di formazione dell’avviso;
- la sottoscrizione del responsabile dell’ufficio INPS che ha accertato l’omissione, anche mediante firma elettronica.
L’avviso contiene inoltre l’intimazione a pagare all’Agente della Riscossione entro 60 giorni dalla notifica. L’importo richiesto comprende anche i compensi di riscossione spettanti all’Agente ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112.
Pagamento, rateazione, esecuzione e opposizione
È confermata la possibilità di chiedere la rateazione all’Agente della Riscossione, ove ne ricorrano i presupposti previsti dalla normativa vigente. In caso di mancato pagamento allo scadere dei 60 giorni, l’Agente può avviare l’espropriazione forzata con i poteri e le modalità propri della riscossione a mezzo ruolo.
La circolare precisa inoltre che tutti i riferimenti normativi al ruolo, alle somme iscritte a ruolo e alla cartella di pagamento devono intendersi riferiti all’avviso di addebito emesso dall’INPS con valore di titolo esecutivo. Resta ferma la disciplina dei rapporti con gli Agenti della Riscossione.
L’avviso può essere opposto entro 40 giorni dalla notifica, ai sensi dell’art. 24, comma 5, del D.Lgs. n. 46/1999, davanti al Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro competente per territorio, individuato in base alla sede INPS che ha emesso l’atto.
Modalità di consegna agli Agenti della Riscossione
Il comma 5 dell’art. 30 prevede che l’avviso sia consegnato agli Agenti della Riscossione con modalità e a scadenze stabilite dall’INPS, in deroga al D.Lgs. n. 46/1999. La circolare richiama la Determinazione del Presidente n. 72 del 30 luglio 2010, che ha definito le regole operative di consegna.
Il nuovo sistema rafforza la cooperazione tra INPS e Agenti della Riscossione e determina, dal 1° gennaio 2011, il superamento della precedente gestione del credito sotto due profili:
- abolizione della formazione e consegna del ruolo all’Agente della Riscossione;
- abolizione della cartella di pagamento come titolo per l’attivazione del recupero.
Resta però fermo che, per i crediti per i quali formazione e consegna dei ruoli siano avvenute entro il 31 dicembre 2010, l’Agente continua a procedere al recupero coattivo tramite cartella di pagamento, anche se notificata nel 2011.
Avviso di addebito da omissione contributiva
Per omissione contributiva, l’avviso riguarda la contribuzione denunciata ma non versata, in tutto o in parte, alle scadenze di legge, oppure versata in ritardo. Prima dell’avviso di addebito, l’Istituto può inviare un avviso bonario per richiedere il pagamento al debitore.
Se il debitore non adempie nei termini dell’avviso bonario, l’INPS forma e notifica l’avviso di addebito. Sono esclusi dall’invio:
- i crediti oggetto di rateazione;
- i crediti inseriti in un piano di rientro, che riguarda soltanto la contribuzione dovuta dalle aziende operanti con il sistema UniEmens.
Avviso di addebito da accertamento
L’avviso da accertamento riguarda i crediti emersi a seguito di verifica ispettiva dell’INPS o di altri Enti, ovvero di accertamento d’ufficio notificato con lettera di diffida. In tali casi, al contribuente viene intimato di pagare entro 90 giorni dalla notifica dell’atto di accertamento o della diffida.
Entro lo stesso termine il soggetto può presentare ricorso amministrativo, con effetto sospensivo dell’azione di recupero fino alla decisione dell’organo competente. Se la decisione non interviene nei termini di decadenza previsti dall’art. 25, comma 1, del D.Lgs. n. 46/1999, l’Istituto procede alla formazione e notifica dell’avviso di addebito.
La circolare richiama inoltre una disciplina transitoria: per il periodo dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2012, tale disposizione non si applica ai contributi non versati e agli accertamenti notificati dall’Istituto successivamente al 1° gennaio 2004.
In caso di accoglimento del ricorso, le partite a debito sono escluse definitivamente dall’avviso di addebito. In caso di reiezione, se entro 10 giorni dalla notifica dell’esito del ricorso non viene attestato il pagamento delle somme dovute, l’INPS forma e notifica l’avviso e lo consegna all’Agente della Riscossione; decorso inutilmente il termine di 60 giorni dalla notifica, l’Agente può avviare il recupero coattivo.
Se il ricorso è accolto solo in parte e gli importi vengono rideterminati, il debitore deve pagare la somma rideterminata entro 10 giorni dalla notifica della lettera di diffida; in caso di mancato pagamento, per gli importi residui viene formato e notificato l’avviso di addebito, con successiva possibilità di recupero coattivo dopo 60 giorni.
Se invece decorrono 90 giorni dalla notifica dell’atto di accertamento o della diffida senza ricorso e senza pagamento, l’avviso di addebito viene formato e notificato; trascorsi 60 giorni dalla notifica e in assenza di opposizione entro 40 giorni, l’Agente della Riscossione può procedere alle azioni esecutive.
Rateazioni in fase amministrativa
La circolare segnala che il nuovo sistema di riscossione, sostitutivo dell’iscrizione a ruolo, rende necessario ridefinire le modalità di gestione delle rateazioni concesse dall’Istituto in fase amministrativa. Poiché la materia era stata già trattata da precedenti circolari, l’INPS si riserva di fornire apposite istruzioni successive.
Punti principali
Introduzione del nuovo sistema di riscossione
Dal 1° gennaio 2011 l’INPS recupera i propri crediti contributivi tramite avviso di addebito con valore di titolo esecutivo, in attuazione dell’art. 30 del D.L. n. 78/2010 convertito dalla L. n. 122/2010. Il nuovo assetto mira a rafforzare il contrasto all’omissione contributiva e a rendere più efficace la tutela della correttezza delle prestazioni erogate.
Contenuto essenziale dell’avviso di addebito
L’avviso deve indicare, a pena di nullità, il codice fiscale del contribuente, la tipologia del credito e la gestione previdenziale, l’anno e il periodo di riferimento, l’importo distinto per capitale, sanzioni e interessi, il totale comprensivo dei compensi di riscossione, l’Agente della Riscossione competente e la sottoscrizione del responsabile INPS anche con firma elettronica. Deve inoltre contenere l’intimazione a pagare entro 60 giorni dalla notifica.
Effetti, pagamento e opposizione
In mancanza di pagamento entro 60 giorni, l’Agente della Riscossione può avviare l’espropriazione forzata con le regole della riscossione a mezzo ruolo, poiché ogni riferimento al ruolo e alla cartella si intende sostituito dall’avviso di addebito. Il debitore può proporre opposizione entro 40 giorni dalla notifica davanti al Tribunale in funzione di giudice del lavoro competente per la sede INPS che ha emesso l’atto.
Avvisi per omissione contributiva
Per contributi denunciati e non versati, o versati in ritardo, l’INPS può prima inviare un avviso bonario. L’avviso di addebito viene formato solo se il debitore non paga nei termini assegnati. Restano esclusi i crediti già oggetto di rateazione e quelli inseriti in un piano di rientro, limitato alle aziende che operano con UniEmens.
Avvisi da accertamento
Per crediti accertati tramite verifica ispettiva, accertamento d’ufficio o lettera di diffida, il contribuente è intimato a pagare entro 90 giorni dalla notifica dell’atto. Entro lo stesso termine può proporre ricorso amministrativo, che sospende il recupero fino alla decisione. In caso di rigetto o mancato pagamento, l’INPS forma e notifica l’avviso di addebito; in caso di accoglimento parziale, richiede il pagamento degli importi rideterminati entro 10 giorni.
Consegna agli Agenti della Riscossione e superamento del ruolo
L’avviso è consegnato agli Agenti della Riscossione con modalità e scadenze stabilite dall’INPS, secondo la Determinazione del Presidente n. 72 del 30 luglio 2010. Il nuovo sistema abolisce la formazione e consegna del ruolo e la cartella di pagamento come titolo per l’attivazione del recupero, salvo i ruoli formati e consegnati entro il 31 dicembre 2010, per i quali continua ad applicarsi la cartella anche se notificata nel 2011.
Rateazioni e disciplina transitoria
La circolare segnala che, con il nuovo sistema di riscossione, occorre ridefinire la gestione delle rateazioni concesse in fase amministrativa, già disciplinate da precedenti circolari. Su tale punto l’Istituto si riserva di fornire specifiche istruzioni.
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