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Circolare

Circolare numero 172 del 31-12-2010

1) Premessa. 2) Obbligo di costituzione della posizione contributiva aziendale (matricola/codice ditta). 3) Unicità della posizione contributiva. Casi particolari. 4) Obbligo di comunicazione nel caso di costituzione di una nuova sede operativa con dipendenti. 5) Datori di lavoro in possesso di più matricole aventi classificazioni omogenee: facoltà di accentrare gli adempimenti contributivi su una sola posizione. 6) Domande di accentramento già inviate in corso di definizione. 7) Datori di lavoro agricolo: peculiarità. 8) Rilascio in produzione dei servizi web per la comunicazione delle unità operative.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare, in attuazione delle norme sul libro unico del lavoro e della telematizzazione dei servizi INPS, introduce il principio di unicità della posizione contributiva per i datori di lavoro, anche in presenza di più unità operative, e disciplina i casi particolari in cui restano necessarie posizioni distinte. Vengono inoltre definite le modalità di comunicazione delle nuove unità operative, le regole per l’accentramento contributivo, le peculiarità del settore agricolo e l’utilizzo del nuovo servizio web per aziende, consulenti, professionisti e operatori INPS.

Libro unico del lavoro, posizione contributiva unica e accentramento degli adempimenti contributivi

Libro unico del lavoro, posizione contributiva unica e accentramento contributivo

La circolare interviene in un quadro di semplificazione degli adempimenti connessi alla gestione dei rapporti di lavoro e dei contributi previdenziali. Partendo dal richiamo al libro unico del lavoro e alle innovazioni organizzative dell’INPS, ridefinisce le regole sull’apertura e gestione della posizione contributiva aziendale, sulla comunicazione delle unità operative e sull’accentramento contributivo, includendo una disciplina specifica per il settore agricolo e le modalità operative del nuovo servizio web.

Premessa e finalità della disciplina

Il libro unico del lavoro, istituito dall’art. 39 del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, ha sostituito i libri matricola, paga e gli altri libri obbligatori dell’impresa, con esclusione del libro infortuni, che non risulta abrogato. Il D.M. 9 luglio 2008 stabilisce che il libro unico sia conservato presso la sede legale del datore di lavoro o, in alternativa, presso il consulente del lavoro, altri professionisti abilitati, oppure presso i servizi e centri di assistenza delle associazioni di categoria.

La circolare si colloca nel solco della semplificazione amministrativa e si collega sia alla riorganizzazione delle strutture territoriali sia ai nuovi assetti delle Direzioni provinciali di grandi dimensioni. L’obiettivo è uniformare le regole su posizione contributiva, accentramento e comunicazione delle unità operative, riducendo adempimenti e duplicazioni non necessarie.

Costituzione della posizione contributiva aziendale

Il principio generale affermato è quello della posizione contributiva unica. Il datore di lavoro deve chiedere la costituzione di una sola posizione contributiva, con attribuzione di un numero di matricola, esclusivamente all’inizio dell’attività con dipendenti. La domanda deve essere presentata solo per via telematica.

Sono previste due modalità:

  • in caso di avvio dell’impresa con contestuale assunzione di personale dipendente, mediante Comunicazione Unica al Registro delle imprese;
  • in caso di assunzione successiva all’avvio dell’impresa, mediante Comunicazione Unica oppure tramite la procedura telematica di iscrizione disponibile nei servizi online dell’Istituto.

In attuazione della determinazione presidenziale INPS n. 75/2010 e del processo di telematizzazione esclusiva delle domande di servizio avviato con la circolare n. 169/2010, dalla data di pubblicazione della circolare è abrogato il modello DM68 (codice SC06).

Unicità della posizione e casi particolari

La posizione contributiva costituita all’inizio dell’attività resta, di regola, unica anche quando il datore di lavoro, in seguito, apra nuove unità operative. Per unità operativa si intende il luogo in cui si svolge stabilmente l’attività lavorativa di uno o più dipendenti; anche la sede legale può rientrare in tale nozione se vi sono lavoratori dipendenti.

In questi casi il datore di lavoro non deve chiedere una nuova posizione, ma deve utilizzare quella già esistente e comunicare i dati identificativi della nuova unità operativa. Le indicazioni della circolare n. 2/2007 sulla pluralità di matricole sono quindi superate, salvo i casi in cui continuano a trovare applicazione regole specifiche.

Restano infatti distinte posizioni aziendali quando il medesimo datore di lavoro è tenuto a obblighi contributivi differenziati o a classificazioni diverse ai sensi dell’art. 49 della legge n. 88/1989. La circolare richiama in particolare:

  • datori di lavoro con diversa tipologia di personale soggetta a contribuzione in misura o regime differente;
  • attività con autonomia organizzativa e gestionale e diverse finalità economiche;
  • imprese armatoriali, per le quali valgono regole distinte per il personale marittimo imbarcato soggetto alla legge n. 413/1984 e per il restante personale;
  • imprese appaltatrici di servizi vari a bordo delle navi da crociera, per cui è prevista una posizione per l’impresa e una separata per il personale assicurato all’Enpals;
  • agenzie di somministrazione, che dal periodo di paga gennaio 2011 devono utilizzare due posizioni distinte, una per i lavoratori somministrati e una per il personale direttamente assunto.

Comunicazione della nuova unità operativa e codici tipo azienda

Pur nel principio di unicità, permane l’obbligo di comunicare i dati identificativi della nuova unità operativa, nonché la sua durata temporale se nota. Non è più necessario aprire una nuova posizione né chiedere l’accentramento per la sola apertura della sede. L’applicazione web attribuisce un numero progressivo identificativo dell’unità operativa, da indicare nel flusso UniEmens a decorrere dalla denuncia contributiva relativa al mese di gennaio 2011. Per le aziende prive di sedi secondarie, nel campo dedicato va indicato il valore "0".

La prima comunicazione di una unità operativa comporta anche la modifica del codice "Tipo Azienda", che assume i seguenti significati:

  • A1: azienda con una sola posizione, senza unità operative, non autorizzata all’accentramento contributivo;
  • A2: azienda con più posizioni, senza unità operative, non autorizzata all’accentramento contributivo, posizione principale;
  • A3: azienda con più posizioni, senza unità operative, non autorizzata all’accentramento contributivo, posizione secondaria;
  • B1: azienda con una sola posizione, con più unità operative ovvero autorizzata all’accentramento contributivo;
  • B2: azienda con più posizioni, con più unità operative ovvero autorizzata all’accentramento contributivo, posizione principale;
  • B3: azienda con più posizioni, con più unità operative ovvero autorizzata all’accentramento contributivo, posizione secondaria.

In caso di operazioni societarie, come fusione, incorporazione, subentro, cessione o affitto di ramo d’azienda, il datore di lavoro subentrante deve comunicare i dati identificativi delle unità operative acquisite. È richiamata, inoltre, l’attribuzione del codice di autorizzazione "5P", riferito alla posizione contributiva interessata da operazioni societarie.

Accentramento contributivo per i datori di lavoro con più matricole

I datori di lavoro già titolari di più matricole con caratteristiche contributive omogenee possono richiedere l’autorizzazione all’accentramento contributivo per semplificare e unificare i versamenti su una sola posizione. L’autorizzazione viene rilasciata solo in presenza di una pluralità di matricole aziendali e previa verifica dell’assenza di scoperture o crediti in fase di accertamento e recupero sulla posizione da accentrare.

La domanda deve essere presentata esclusivamente tramite l’applicazione disponibile nei servizi online dell’Istituto. I modelli SC46 e SC47, introdotti dalla circolare n. 124/2009, sono abrogati. In caso di accoglimento, le posizioni contributive oggetto dell’accentramento vengono chiuse.

Domande di accentramento già presentate

Per le domande di accentramento già inviate e non ancora definite, la circolare distingue due situazioni.

Se l’accentramento riguarda una nuova sede operativa ancora priva di matricola, non è più necessario un autonomo provvedimento: il datore di lavoro può effettuare la comunicazione di apertura tramite l’applicazione internet dell’Istituto e ricevere in tempo reale il numero identificativo della sede.

Se invece l’accentramento riguarda una o più sedi già titolari di matricola, il datore di lavoro deve attendere l’emissione del provvedimento specifico di accentramento.

Peculiarità del settore agricolo

Anche per il settore agricolo viene ribadito il principio dell’unica posizione contributiva. I datori di lavoro agricoli devono attenersi a regole specifiche in base alla struttura aziendale e ai luoghi di svolgimento dell’attività.

In caso di inizio attività:

  • le aziende devono presentare un unico modello di denuncia aziendale (DA), anche se operano su più fondi ubicati in province o comuni diversi;
  • gli adempimenti contributivi si effettuano con il codice azienda indicato nel quadro A della D.A. oppure, se vi sono più fondi con codici ISTAT diversi, con quello del quadro C relativo al centro aziendale;
  • se vengono denunciati ulteriori fondi, non si apre una nuova posizione, ma si procede con variazione della denuncia già presentata;
  • per le aziende senza terra, la denuncia unica deve comprendere tutti i luoghi di lavorazione, anche se ubicati in province o comuni diversi, con codice azienda corrispondente al centro aziendale che deve coincidere con sede legale e/o amministrativa;
  • anche in questo caso, l’indicazione di nuovi luoghi non comporta apertura di nuove posizioni, ma variazione della denuncia già esistente.

La circolare individua però alcune eccezioni all’unicità della posizione nel settore agricolo:

  • aziende tenute al versamento della contribuzione secondo misure diverse in ragione del tipo ditta, per le quali va presentata una D.A. per ogni tipo ditta e non è possibile richiedere l’accentramento;
  • aziende che operano su più fondi autonomamente organizzati e gestiti, per le quali va presentata una D.A. per ciascun fondo o gruppo di fondi e può essere richiesto l’accentramento.

Ai datori di lavoro agricoli già titolari di più codici azienda con caratteristiche contributive omogenee è riconosciuta la facoltà di richiedere l’accentramento tramite il servizio web. Anche in questo caso, l’accoglimento è subordinato alle verifiche su scoperture o crediti e comporta la chiusura delle posizioni accentrate. Se la D.A. della posizione da accentrare, o della posizione accentrante e di quella da accentrare, non risulta ancora approvata, il datore di lavoro può comunque svolgere gli adempimenti secondo le modalità indicate dalla circolare. Restano ferme le disposizioni già vigenti e compatibili con la specificità del settore agricolo.

Servizio web per comunicazioni e accentramento

Con il messaggio n. 4750 del 16 febbraio 2010 era stata avviata la sperimentazione del servizio web "Accentramento contributivo". A seguito dell’esito positivo della fase di test, il servizio è ora disponibile nell’area "Servizi on-line" del sito INPS.

Per "Aziende, consulenti e professionisti", l’accesso avviene tramite codice fiscale e PIN. Nella sezione "Servizi per aziende e consulenti", menu "Iscrizione e Variazione Azienda", è presente la funzione "Comunicazione unità operativa/Accentramento contributivo". Dopo l’inserimento della matricola aziendale e i controlli preliminari, l’utente può consultare le informazioni aziendali non modificabili direttamente dalla procedura, mentre eventuali variazioni anagrafiche devono essere effettuate con la funzione dedicata di "Variazione dati aziendali".

Nell’area delle unità operative sono disponibili funzioni di inserimento, modifica, visualizzazione e cancellazione. In particolare:

  • la funzione "Comunicazione unità operativa" consente di inserire una nuova unità, indicando indirizzo e data di inizio dell’attività con dipendenti; se la data di fine non è nota, il sistema propone automaticamente il 31/12/9999, modificabile in seguito;
  • la funzione "Accentramento contributivo" consente di richiedere il provvedimento per una o più matricole, purché sussistano le condizioni di identità di codice fiscale e di classificazione previdenziale previste dalla circolare n. 124/2009.

L’invio della richiesta genera una conferma, il rilascio di una ricevuta in PDF con protocollo informatico e la trasmissione dell’esito via e-mail all’indirizzo indicato nei servizi online.

Per gli operatori INPS, la procedura agisce in modo differenziato:

  • per la comunicazione di unità operative, i dati vengono riportati nell’elenco unità operative dell’applicazione "Iscrizione e variazione Azienda" su web Intranet;
  • per l’accentramento contributivo, i referenti centrali della Direzione Centrale Entrate gestiscono il provvedimento tramite la funzione "Gestione accentramenti contributivi".

Se l’istanza viene accolta, la procedura genera automaticamente la variazione dello stato aziendale della posizione accentrata, con indicazione di "Cessazione per accentramento", e produce il provvedimento di autorizzazione, che viene trasmesso via e-mail all’azienda o all’intermediario che ha presentato l’istanza. Per gli approfondimenti operativi viene rinviato alla guida della procedura Internet di Iscrizione e Variazione azienda, versione 4.0, allegata alla circolare.

Punti principali

Principio di unicità della posizione contributiva

Il datore di lavoro, di regola, deve costituire una sola posizione contributiva all’inizio dell’attività con dipendenti. La posizione unica si mantiene anche quando, successivamente, l’impresa apra nuove unità operative, comprese eventuali sedi legali in cui siano occupati lavoratori dipendenti. In tali casi non occorre aprire una nuova matricola, ma comunicare i dati identificativi della nuova unità operativa.

Casi in cui restano posizioni contributive distinte

La circolare conferma che restano possibili posizioni aziendali separate quando sussistono obblighi contributivi differenziati o diverse classificazioni previdenziali/assistenziali. Sono richiamati, tra gli altri, i casi di datori di lavoro con personale soggetto a contribuzione diversa per tipologia, attività con autonomia organizzativa e gestionale, imprese armatoriali con regole specifiche per personale marittimo e non marittimo, imprese appaltatrici a bordo di navi da crociera e agenzie di somministrazione, che dal periodo di paga gennaio 2011 devono utilizzare due posizioni distinte.

Comunicazione delle unità operative e codici tipo azienda

La costituzione di una nuova unità operativa con dipendenti deve essere comunicata, indicando anche la durata temporale se nota. Dal flusso UniEmens di gennaio 2011 va riportato il numero identificativo progressivo attribuito dall’applicazione web. La prima unità operativa comporta anche la modifica del codice "Tipo Azienda", per il quale sono ridefinite le codifiche A1, A2, A3, B1, B2 e B3 in base alla presenza o meno di unità operative e di accentramento contributivo.

Accentramento contributivo per aziende e datori agricoli

I datori di lavoro già in possesso di più matricole omogenee possono chiedere l’accentramento contributivo su una sola posizione, tramite il servizio web e non più con i modelli SC46 e SC47, ora abrogati. L’accoglimento è subordinato alle verifiche su eventuali scoperture o crediti in fase di recupero e comporta la chiusura delle posizioni accentrate. Regole analoghe sono previste anche per i datori di lavoro agricoli, con specifiche eccezioni e modalità particolari legate alla denuncia aziendale e alla struttura dei fondi o delle attività.

Nuovo servizio web e gestione operativa

È messo in produzione il servizio web "Comunicazione unità operativa/Accentramento contributivo" nell’area "Servizi on-line" del sito INPS. Aziende, consulenti e professionisti accedono con codice fiscale e PIN e possono inserire, modificare, visualizzare o cancellare i dati delle unità operative, oltre a richiedere l’accentramento. Gli operatori INPS gestiscono le domande tramite apposite funzioni interne; l’esito positivo genera la variazione dello stato aziendale e il provvedimento di autorizzazione, trasmesso via e-mail.

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