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Circolare

Circolare numero 167 del 30-12-2010

Si descrivono le operazioni di rinnovo dei mandati di pagamento delle pensioni per l’anno 2011 e le attività correlate.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare comunica il completamento delle operazioni di rinnovo dei mandati di pagamento per il 2011 e illustra gli effetti della perequazione automatica, dei rinnovi delle prestazioni INVCIV, delle trasformazioni e sospensioni per revisione sanitaria, nonché delle regole fiscali applicate ai trattamenti pensionistici. Sono inoltre disciplinati gli assegni straordinari, le pensioni ai superstiti, l’incremento per i soggetti disagiati, le addizionali IRPEF, i conguagli fiscali, la periodicità dei pagamenti e le comunicazioni inviate ai pensionati. La circolare contiene anche indicazioni operative per le Sedi su ricostituzioni, verifiche reddituali, gestione dei mandati e aggiornamento del database pensioni.

Rinnovo dei mandati di pagamento delle pensioni per l’anno 2011 e aggiornamento delle prestazioni pensionistiche e assistenziali

Rinnovo dei mandati di pagamento delle pensioni per l’anno 2011

La circolare comunica il completamento delle operazioni di rinnovo dei mandati di pagamento delle pensioni per il 2011 e riepiloga gli effetti delle principali operazioni di aggiornamento su trattamenti pensionistici, prestazioni assistenziali, conguagli fiscali e comunicazioni ai pensionati. L’intervento riguarda sia l’adeguamento degli importi sia le verifiche reddituali, sanitarie e fiscali connesse alla liquidazione e al rinnovo delle prestazioni.

Perequazione automatica delle pensioni

Per l’anno 2011 la perequazione automatica è applicata nella misura previsionale dell’1,4%, mentre per il 2010 è confermata la misura definitiva dello 0,7%. La circolare richiama il quadro normativo di riferimento, in particolare la legge 23 dicembre 2000, n. 388 e la legge 127/2007, che avevano introdotto criteri di scaglionamento e, per il triennio 2008-2010, l’applicazione al 100% tra tre e cinque volte il trattamento minimo.

Per il 2011 torna quindi il meccanismo in tre fasce:

  • aumento dell’1,4% fino a euro 1.382,91;
  • aumento dell’1,26% oltre euro 1.382,91 e fino a euro 2.304,85;
  • aumento dell’1,05% oltre euro 2.304,85.

La perequazione è calcolata anche sul cumulo dei trattamenti erogati dall’INPS e dagli altri enti presenti nel Casellario centrale, per ciascun pensionato, con ripartizione proporzionale tra le diverse pensioni. Sono richiamate anche le applicazioni su quote dovute a soggetti diversi dal pensionato nei piani di pagamenti ridotti o disgiunti e sulla voce "altra pensione" relativa a particolari recuperi del Fondo Clero.

Prestazioni INVCIV: rinnovo, limiti reddituali e indennità

La rivalutazione definitiva 2010 e previsionale 2011 trova applicazione anche alle pensioni e agli assegni per mutilati, invalidi civili, ciechi civili e sordomuti. I limiti di reddito per il diritto alle prestazioni sono aumentati dell’1,0%, in coerenza con la variazione ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati e operai nel periodo agosto 2009-luglio 2010 rispetto al periodo precedente. Il limite di reddito per l’assegno mensile degli invalidi parziali resta quello previsto per la pensione sociale.

La quota perequabile delle indennità a favore di tali categorie è aumentata del 3,3%, in base alla variazione dell’indice delle retribuzioni contrattuali degli operai dell’industria, al netto delle variazioni del volume di lavoro. Gli importi dei trattamenti e i limiti di reddito sono rinviati all’allegato 1, tabella M.

Per l’indennità di frequenza il rinnovo è effettuato in modo differenziato in relazione alla fascia memorizzata:

  • fascia 49: pagamento da gennaio a giugno, sospensione automatica da luglio a settembre e ripresa da ottobre;
  • fascia 50: pagamento per l’intero anno;
  • fascia 97: rinnovo con importo zero.

Indennità per talassemia e drepanocitosi

Le indennità previste per i lavoratori affetti da talassemia major, drepanocitosi, talasso-drepanocitosi e talassemia intermedia in trattamento trasfusionale o con idrossiurea, liquidate come prestazioni INVCIV con fascia 70, 71, 72 e 73, sono rinnovate per il 2011 adeguandole al trattamento minimo.

Trasformazione in assegno sociale e prestazioni con revisione sanitaria scaduta

In sede di rinnovo, le prestazioni spettanti a invalidi civili e sordomuti che compiono 65 anni entro il 30 novembre 2011 sono ricalcolate attribuendo l’assegno sociale dal mese successivo al compimento dell’età, purché negli archivi risultino i dati reddituali necessari. In assenza di informazioni aggiornate, l’assegno sociale viene attribuito senza gli aumenti previsti dall’art. 67 della legge 448/1998 e dall’art. 52 della legge 488/1999. Le Sedi devono quindi procedere alla ricostituzione delle posizioni per le quali mancano i dati reddituali del titolare e, se coniugato, anche del coniuge.

Per le prestazioni INVCIV con revisione sanitaria scaduta, gli importi sono azzerati dal mese successivo alla scadenza della revisione, al fine di evitare indebiti pagamenti. Restano in pagamento le prestazioni di invalidi civili per i quali la revisione è prevista dopo il compimento dei 65 anni. Quando la revisione sanitaria è confermata e la prestazione deve tornare in pagamento, la Sede deve confermare l’avvenuta revisione con la procedura REVSAN e attivare la ricostituzione. Le posizioni non ricostituite a livello di Sede sono elaborate centralmente con cadenza mensile.

Assegni di invalidità

Gli assegni di invalidità scaduti e non confermati sono sospesi mediante azzeramento degli importi dalla data di scadenza del triennio. La sospensione non opera per i titolari che hanno già perfezionato l’età per la pensione di vecchiaia. Anche in questo caso, per il ripristino del pagamento è necessaria la segnalazione tramite REVSAN e la ricostituzione della prestazione; in mancanza di intervento da parte della Sede, le pratiche sono elaborate centralmente con cadenza mensile.

Assegni straordinari di sostegno al reddito

Gli assegni straordinari di sostegno al reddito VOCRED, VOCOOP e VOESO sono rinnovati secondo le regole speciali previste per tali prestazioni, senza attribuzione di perequazione: l’importo in pagamento resta invariato.

La circolare distingue poi il regime fiscale applicabile alle diverse fattispecie:

  • i trattamenti del settore credito e credito cooperativo seguono le istruzioni delle risoluzioni Agenzia delle entrate n. 17/2003 e n. 10/2007;
  • gli assegni del Fondo Poste Italiane (VOCOOP con codice azienda 801) sono assoggettati a tassazione separata con aliquota analoga a quella del TFR;
  • gli assegni del Fondo per ex dipendenti dell’amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato trasferiti all’E.T.I. o ad altre società derivate (VOESO con codice azienda 99) sono soggetti a tassazione ordinaria;
  • gli assegni del Fondo di solidarietà per il personale addetto alla riscossione dei tributi erariali e di altri enti pubblici (VOESO con codice azienda superiore a 900) sono anch’essi tassati in via ordinaria.

Sugli assegni del Fondo Poste, se presente, è stato rinnovato l’assegno al nucleo familiare con le modalità previste per la generalità delle pensioni.

Pensioni ai superstiti e casi di cessazione del diritto

Le pensioni ai superstiti intestate a un unico titolare e in scadenza nel 2011 sono state rinnovate con importo mensile perequato fino al mese antecedente la cessazione del diritto e con importo pari a zero dal mese della perdita del diritto. Per i fondi speciali, le pensioni in scadenza sono state localizzate presso l’ufficio pagatore di cassa sede 99999-3300004.

Le Sedi devono eliminare la pensione quando il titolare cessa dal diritto oppure ricostituirla se viene documentato il permanere del diritto, ad esempio come studente o inabile. In caso di eliminazione per cessazione del diritto devono essere corrisposti anche i ratei di tredicesima maturati.

Incremento delle pensioni per i soggetti disagiati

Per gli anni successivi al 2008, il limite di reddito annuo di 7.540 euro è incrementato in misura pari all’aumento, rispetto all’anno precedente, dell’importo del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Per il 2011 il limite di reddito per il diritto alla maggiorazione sociale è quindi pari a euro 7.850,31.

Ai soli fini del reddito da considerare per l’attribuzione della maggiorazione sociale, la somma aggiuntiva prevista dall’art. 5, comma 1, della legge 127/2007, pari a euro 156,00, costituisce reddito.

Aggiornamenti procedurali e dichiarazioni reddituali

Nel corso del rinnovo sono state aggiornate le procedure in funzione delle modifiche introdotte dall’art. 13, comma 6, della legge 30 luglio 2010, n. 122, che ha inciso sull’art. 35 della legge 27 febbraio 2009, n. 14. Le innovazioni procedurali sono state già illustrate con il messaggio n. 30013 del 29 novembre 2010.

Per le dichiarazioni reddituali relative all’emissione 2010, riferite ai redditi consolidati dell’anno 2009, la circolare rinvia a un successivo messaggio per le modalità di lavorazione.

Situazioni particolari e ricostituzioni d’ufficio

Le pensioni per le quali il rinnovo ha evidenziato variazioni di importo con decorrenza anteriore a gennaio 2011 sono state poste in pagamento per il 2011 con l’importo aggiornato e contraddistinte con il codice 4 o 7 nell’ultimo carattere del campo GP1AF05R, a seconda che risultino a credito o a debito.

Le posizioni individuate come "ricostituzioni d’ufficio" saranno elaborate centralmente, con successiva comunicazione. Le pensioni rimaste con lo stesso importo del 2010 sono contraddistinte con il codice 5; sono state rinnovate allo stesso importo anche le pensioni con codice 0 e valore 004 in GP1CIDEMIN, per le quali i dati presenti non hanno consentito il calcolo secondo la nuova normativa reddituale.

Le pensioni rinnovate con importo pari a zero sono elencate nelle liste parametriche web disponibili in INTRANET; le Sedi devono verificare tali posizioni e procedere, se del caso, alla ricostituzione o all’eliminazione. Per i familiari e contitolari secondari deceduti, la data di scadenza è stata memorizzata in funzione della data del decesso, con individuazione tramite procedura DIARIO e codice azione 154.

Tassazione delle pensioni e detrazioni fiscali

Le ritenute IRPEF sono operate in base alla legge finanziaria 2007 e ai criteri dell’Agenzia delle entrate. Per i titolari di più trattamenti pensionistici erogati da enti diversi, la tassazione congiunta è applicata in misura proporzionale. Le detrazioni di imposta operano sul soggetto pensionato e sull’ammontare complessivo delle pensioni intestate al medesimo soggetto, con ripartizione proporzionale sulle singole prestazioni.

Le detrazioni per redditi da pensione sono attribuite automaticamente sul complesso delle pensioni fiscalmente imponibili e non richiedono rinnovo annuale, salvo espressa rinuncia. Sulle pensioni complementari viene invece applicata la detrazione per lavoro dipendente, segnalata con il valore 1 nel campo GP3FINDCPL; in tal caso la detrazione per lavoro dipendente sostituisce quella per pensione sul totale complessivo del soggetto.

Per le detrazioni per familiari a carico, la domanda deve essere rinnovata ogni anno. Le detrazioni attribuite in via presuntiva da gennaio 2010 sono state revocate per chi non ha presentato domanda entro il 15 ottobre 2010, con conseguente conguaglio fiscale a debito. Per il 2011 le detrazioni sono state attribuite in via presuntiva a chi le percepiva a dicembre 2010, ed è previsto l’invio del modello DETR per la verifica del diritto.

Famiglie numerose e bonus fiscale

In occasione del rinnovo è stato determinato a consuntivo 2010 il bonus per le famiglie numerose, collegato alla comunicazione dei carichi familiari ai fini delle detrazioni fiscali. Il beneficio, introdotto dalla legge finanziaria 2008, consiste in un’ulteriore detrazione per carichi di famiglia pari a euro 1.200 annui per i nuclei con almeno quattro figli fiscalmente a carico.

L’importo è stato riconosciuto secondo il criterio della capienza nell’imposta netta: se il bonus trova capienza, viene interamente rimborsato; se supera l’imposta netta, quest’ultima è azzerata e la differenza genera un credito. L’eventuale importo spettante è corrisposto con la rata di gennaio 2011 come conguaglio fiscale a credito. Nella certificazione fiscale a consuntivo CUD 2011 saranno indicati sia l’ammontare della detrazione erogata sia l’importo non capiente.

Addizionale regionale e comunale all’IRPEF

L’addizionale regionale dovuta per il 2010 è stata determinata sulla base dei dati della certificazione fiscale a consuntivo e sarà trattenuta nel 2011 in 11 mensilità; se l’importo annuo è inferiore a euro 0,55, il recupero avviene in un’unica soluzione. L’allegato 2 riporta il prospetto delle modalità di calcolo per Regione, mentre le aliquote sono consultabili in INTRANET.

Analogamente, l’addizionale comunale dovuta per il 2010 è trattenuta in 11 mensilità nel 2011, con recupero in unica soluzione se inferiore a euro 0,55 annui. L’acconto dell’addizionale comunale per il 2011 è trattenuto in nove rate mensili a decorrere da marzo 2011. Le aliquote dei Comuni sono consultabili in INTRANET.

Dati fiscali a consuntivo e codici di destinazione

I dati fiscali a consuntivo sono stati determinati tenendo conto delle rettifiche operate dalle Sedi, delle variazioni dei codici detrazione trasmesse tramite procedura web o da CAF e cittadini, delle informazioni inviate dagli Enti per i titolari anche di pensioni INPS e delle rettifiche automatiche della procedura centrale ARTE.

Le procedure hanno inoltre determinato i dati fiscali per le diverse situazioni secondo quanto illustrato nell’allegato 9 della circolare n. 180 del 12 dicembre 2002. Sono stati memorizzati anche i codici di destinazione delle certificazioni fiscali nel campo GP3CDST.

Conguagli da rinnovo e modalità di recupero

Con il rinnovo 2011 le procedure centrali hanno calcolato i conguagli imponibili e non imponibili a credito, i conguagli deducibili e non deducibili a debito, i recuperi richiesti dalla Sede sui rimborsi fiscali, i recuperi dell’acconto IRPEF e i conguagli relativi alle addizionali regionali e comunali.

Per i conguagli IRPEF a debito superiori a 100 euro, relativi a redditi di pensione 2010 non superiori a 18.000 euro, la legge 122/2010 impone il recupero in massimo 11 rate senza interessi, da gennaio a novembre 2011. Questa casistica è identificata dal codice conguaglio 657. Le altre situazioni restano soggette alle regole ordinarie, con recupero in due rate, oppure in unica soluzione se il debito non supera 6 euro.

Per i conguagli a credito, il pagamento avviene con la rata di gennaio 2011. La circolare dettaglia inoltre i codici applicati per il recupero sui rimborsi IRPEF e per la contabilizzazione dei conguagli di pensione imponibili, non imponibili, deducibili e non deducibili.

Periodicità dei pagamenti

Dopo l’applicazione della perequazione e degli altri aggiornamenti, la periodicità di pagamento è determinata in base all’importo mensile lordo:

  • fino a 5 euro lordi: rate annuali anticipate;
  • oltre 5 euro e fino a 70 euro lordi: rate semestrali anticipate;
  • oltre 70 euro lordi: rate mensili anticipate.

Il pagamento non viene disposto se l’importo del mandato, indipendentemente dalla periodicità, è inferiore a 3 euro lordi.

Comunicazioni ai pensionati e gestione delle deleghe

Per il 2011 sono previsti due plichi. Il primo, inviato all’inizio dell’anno, contiene il Mod. CUD 2011, l’eventuale richiesta dei redditi e il modulo di dichiarazione per le detrazioni presuntive. Il secondo contiene il modello ObisM, la modulistica per i titolari di prestazioni assistenziali e due richieste per soggetti in particolari situazioni.

Il modello ObisM riporta un unico prospetto per ciascun pensionato con tutte le pensioni erogate dall’Istituto, l’importo mensile di gennaio 2011, le variazioni nel corso dell’anno, la tredicesima se spettante, la perequazione previsionale, la tassazione mensile, i familiari per cui opera la detrazione, le addizionali e gli eventuali benefici accessori. Viene inviato al domicilio del pensionato oppure, in presenza di tutela o amministrazione di sostegno, al domicilio del tutore o rappresentante legale.

Ai titolari di più pensioni con delegati diversi alla riscossione è chiesto di confermare una sola delega; in mancanza di risposta entro il termine, le deleghe vengono revocate. I titolari con codice fiscale non validato devono presentare copia del codice fiscale rilasciato dall’Agenzia delle Entrate.

Dichiarazioni di responsabilità per prestazioni assistenziali

Per verificare la permanenza dei requisiti delle prestazioni assistenziali, vengono richieste dichiarazioni di responsabilità:

  • Mod. ICLAV per invalidi civili titolari di assegno mensile;
  • Mod. ICRIC per invalidi civili titolari di indennità di accompagnamento;
  • Mod. ICRIC per titolari di indennità di frequenza, se vi è possibile incompatibilità per ricovero;
  • Mod. ACC.ASPS per titolari di pensione sociale e assegno sociale, per la residenza stabile e continuativa in Italia e, per l’assegno sociale, anche per lo stato di ricovero.

Le informazioni potranno essere trasmesse tramite CAF, con apposito codice a barre e procedura telematica, oppure direttamente dal cittadino tramite PIN sul sito dell’Istituto. Le dichiarazioni non sono richieste ai titolari INVCIV disabili intellettivi o minorati psichici che abbiano presentato il certificato medico e per i quali sia memorizzato il codice 4 nel campo GP1AJ11.

Mandati di pagamento, accesso ai dati e database delle pensioni

Il pagamento al delegato alla riscossione è ammesso solo se il pagamento avviene con modalità sportello. Se il pagamento non è effettuato in contanti allo sportello, la delega viene cancellata a partire dalla rata di gennaio 2011, con registrazione del codice movimentazione AD e del codice diario 155.

I dati dei mandati di pagamento di gennaio 2011 sono stati messi a disposizione di Poste Italiane e degli istituti bancari; gli importi sono consultabili tramite procedura AGENDA1. I cittadini con PIN possono inoltre visualizzare online il dettaglio di ciascuna rata di pensione prima del pagamento.

Il database centrale delle pensioni è stato aggiornato per recepire le modifiche legislative in materia pensionistica, mentre per le pensioni ex IPOST si applicano le modalità di rinnovo già in uso presso l’ente disciolto.

Indicazioni finali

La circolare invita le Sedi a utilizzare ogni iniziativa utile per diffondere le informazioni ai pensionati, anche attraverso organi di stampa e incontri con patronati e sindacati dei pensionati.

Punti principali

Perequazione automatica delle pensioni

Per il 2011 la perequazione automatica è stata fissata all’1,4% in via previsionale, mentre per il 2010 la misura definitiva è confermata allo 0,7%. Tornano applicabili le tre fasce previste dalla normativa: 100% fino a 1.382,91 euro, 90% oltre 1.382,91 e fino a 2.304,85 euro, 75% oltre 2.304,85 euro. La perequazione è calcolata anche sul cumulo dei trattamenti erogati dall’INPS e dagli altri enti presenti nel Casellario, con ripartizione proporzionale tra le pensioni. L’aumento è stato applicato anche ai pagamenti ridotti o disgiunti e ad alcune posizioni di recupero del Fondo Clero.

Rinnovo delle prestazioni INVCIV e indennità correlate

La rivalutazione definitiva 2010 e previsionale 2011 si applica anche a pensioni e assegni per mutilati, invalidi civili, ciechi civili e sordomuti. I limiti di reddito per il diritto alle prestazioni sono stati aumentati dell’1,0%, mentre la quota perequabile delle indennità è aumentata del 3,3%. Le indennità di frequenza sono rinnovate secondo la fascia memorizzata: fascia 49 con sospensione estiva e ripresa da ottobre, fascia 50 per l’intero anno, fascia 97 con importo zero. Sono rinnovate anche le indennità per talassemia major, drepanocitosi e talasso-drepanocitosi, adeguandole al trattamento minimo.

Trasformazione in assegno sociale e gestione delle revisioni sanitarie

Per invalidi civili e sordomuti che compiono 65 anni entro il 30 novembre 2011, le prestazioni sono ricalcolate attribuendo l’assegno sociale dal mese successivo al compimento dell’età, se risultano disponibili i dati reddituali necessari. In mancanza di dati aggiornati, l’assegno sociale è attribuito senza alcuni aumenti previsti dalle leggi 448/1998 e 488/1999, con necessità di ricostituzione da parte delle Sedi. Le prestazioni INVCIV con revisione sanitaria scaduta sono azzerate dal mese successivo alla scadenza, salvo i casi con revisione successiva ai 65 anni; per il ripristino è necessaria la conferma con procedura REVSAN e la ricostituzione.

Assegni di invalidità e assegni straordinari di sostegno al reddito

Gli assegni di invalidità scaduti e non confermati vengono sospesi dalla data di scadenza del triennio, salvo i titolari già in possesso dei requisiti per la pensione di vecchiaia. Per il riavvio del pagamento occorre la conferma tramite REVSAN e la ricostituzione. Gli assegni straordinari VOCRED, VOCOOP e VOESO vengono rinnovati senza perequazione, con regole fiscali distinte a seconda del fondo e della categoria di appartenenza; in alcuni casi si applica tassazione separata, in altri tassazione ordinaria. Se presente, è rinnovato anche l’assegno al nucleo familiare.

Pensioni ai superstiti e soggetti disagiati

Le pensioni ai superstiti intestate ad unico titolare in scadenza nel 2011 sono pagate perequate fino al mese precedente la cessazione del diritto e a zero dal mese della perdita del diritto; per i fondi speciali vengono localizzate presso un ufficio pagatore dedicato. Le Sedi devono eliminare la pensione in caso di cessazione del diritto o ricostituirla se viene documentato il permanere del requisito. Per l’incremento delle pensioni in favore dei soggetti disagiati, il limite di reddito per il 2011 è pari a 7.850,31 euro; ai fini della maggiorazione sociale rileva anche la somma aggiuntiva di cui all’art. 5 della legge 127/2007 per 156 euro.

Tassazione, detrazioni e addizionali IRPEF

Le ritenute IRPEF sono determinate secondo la normativa finanziaria 2007 e i criteri dell’Agenzia delle entrate. La tassazione congiunta tra enti diversi opera in misura proporzionale. Le detrazioni per redditi da pensione sono attribuite automaticamente e senza necessità di rinnovo annuale, mentre quelle per familiari a carico richiedono domanda annuale: in mancanza di richiesta entro il 15 ottobre 2010, le detrazioni presuntive sono revocate e viene calcolato il conguaglio a debito. È stato inoltre calcolato il bonus per famiglie numerose da 1.200 euro annui, con indicazione in CUD 2011 dell’importo riconosciuto e di quello non capiente. Addizionale regionale e comunale 2010 sono trattenute in 11 rate nel 2011; l’acconto comunale 2011 è trattenuto in 9 rate da marzo 2011.

Conguagli da rinnovo e nuove regole per i recuperi fiscali

La circolare disciplina in dettaglio i conguagli imponibili e non imponibili a credito, nonché quelli deducibili e non deducibili a debito, con specifici codici di registrazione nei campi del database pensioni. Per i conguagli IRPEF a debito superiori a 100 euro su redditi di pensione non superiori a 18.000 euro nel 2010, il recupero avviene in 11 rate da gennaio a novembre 2011, in applicazione della legge 122/2010. Negli altri casi il recupero resta in due rate, salvo importi non superiori a 6 euro, recuperati in unica soluzione. Sono indicati anche i codici relativi ai recuperi su rimborsi IRPEF, ai conguagli di pensione e alle addizionali regionali e comunali.

Periodicità dei pagamenti, comunicazioni ai pensionati e mandati

Dopo la perequazione, i pagamenti sono erogati annualmente fino a 5 euro lordi, semestralmente oltre 5 e fino a 70 euro lordi, mensilmente oltre 70 euro lordi; non si procede al pagamento se il mandato è inferiore a 3 euro lordi. Ai pensionati vengono inviati il CUD 2011, l’eventuale richiesta redditi, il modulo per le detrazioni e il modello ObisM con i dati di tutte le prestazioni. Sono previste comunicazioni specifiche per plurititolari con più delegati alla riscossione, per codici fiscali non validati e per i titolari di prestazioni assistenziali soggetti a dichiarazioni di responsabilità. Dal gennaio 2011 la delega alla riscossione è cancellata se il pagamento non avviene allo sportello; i mandati sono resi disponibili a Poste Italiane, banche e agli assicurati tramite i servizi online.

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