Circolare numero 166 del 29-12-2010
Istruzioni per le trattenute dei contributi associativi in favore delle Organizzazioni sindacali aderenti alla CGIL sulle prestazioni temporanee.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare comunica che, dal 4 giugno 2010, è entrato in vigore un nuovo testo di convenzione con la CGIL per la trattenuta e il riversamento dei contributi associativi sulle prestazioni previdenziali temporanee. Sono disciplinati i soggetti beneficiari, le modalità di rilascio e revoca della delega, i codici delle organizzazioni aderenti, le percentuali di trattenuta, i termini di versamento, il costo del servizio e le regole di responsabilità e durata della convenzione.
Nuova convenzione CGIL per la riscossione dei contributi associativi sulle prestazioni temporanee
Nuova convenzione CGIL per la riscossione dei contributi associativi sulle prestazioni temporanee
La circolare disciplina l’applicazione del nuovo testo di convenzione sottoscritto il 4 giugno 2010 con la CGIL per la riscossione, mediante trattenuta sulle prestazioni INPS, dei contributi associativi dovuti alle organizzazioni sindacali aderenti. Il nuovo accordo sostituisce quello precedente e definisce in modo puntuale soggetti interessati, modalità operative, codici organizzativi, aliquote, termini di riversamento, costi del servizio e profili di responsabilità.
Ambito di applicazione e prestazioni interessate
La possibilità di trattenere il contributo associativo riguarda i beneficiari di prestazioni previdenziali temporanee, in particolare:
- trattamenti previdenziali di mobilità;
- trattamenti di disoccupazione ordinari e speciali;
- trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale;
- sussidi per lavori socialmente utili.
La trattenuta avviene a favore delle organizzazioni sindacali aderenti alla CGIL ed è subordinata al rilascio di una delega da parte del lavoratore.
Modalità di rilascio della delega
La delega è contenuta nel modello INPS relativo alla richiesta della prestazione e deve essere:
- sottoscritta dal lavoratore;
- recare il timbro dell’organizzazione;
- recare la firma del legale rappresentante.
Nel testo della delega deve essere indicato il codice INPS corrispondente alla confederazione stipulante e alla specifica organizzazione sindacale.
Codici delle organizzazioni sindacali CGIL
La circolare riporta i codici già assegnati e da mantenere attivi per le federazioni aderenti alla CGIL:
- Camera del Lavoro Territoriale CGIL, codice 0101;
- F.I.L.C.T.E.M. C.G.I.L., codice 0102;
- F.I.L.L.E.A. C.G.I.L., codice 0103;
- F.I.O.M. C.G.I.L., codice 0104;
- F.I.L.T. C.G.I.L., codice 0105;
- F.I.L.C.A.M.S. C.G.I.L., codice 0106;
- F.L.A.I. C.G.I.L., codice 0108;
- S.L.C. C.G.I.L., codice 0109;
- FP C.G.I.L., codice 0111;
- F.L.C. C.G.I.L., codice 0112;
- F.I.S.A.C. C.G.I.L., codice 0115;
- N.I.DIL. C.G.I.L., codice 0117.
Deve invece essere disattivato il codice 0107, relativo a F.I.L.T.E.A. CGIL.
Le nuove organizzazioni sindacali aderenti alla CGIL possono chiedere di utilizzare il servizio di esazione dei contributi presentando apposita domanda di autorizzazione secondo le modalità previste dall’art. 1, comma 3, della convenzione allegata.
Misura del contributo associativo
La trattenuta deve essere indicata espressamente nell’atto di delega in percentuale alla prestazione previdenziale e deve essere uniforme per tutti gli iscritti all’organizzazione. La CGIL ha comunicato le seguenti misure:
- 3% sull’indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti ridotti;
- 0,50% sulla CIG edile, ordinaria e straordinaria;
- 0,80% sui restanti trattamenti, cioè CIG ordinaria e straordinaria, CISOA, indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali, trattamenti speciali di disoccupazione, indennità di mobilità e sussidio per lavori socialmente utili.
Adempimenti del datore di lavoro e dell’INPS
Nel caso di pagamento diretto da parte dell’INPS dei trattamenti di integrazione salariale, il datore di lavoro deve comunicare all’Istituto, contestualmente agli elenchi, i dati relativi alle deleghe rilasciate da ciascun lavoratore, inclusa l’autorizzazione alle ritenute previste dall’art. 18 della legge n. 223 del 1991.
La documentazione, comprese eventuali revoche e nuove deleghe, deve essere depositata e conservata presso il datore di lavoro ai sensi dell’art. 18, terzo comma, della legge n. 223 del 1991.
Le strutture territoriali INPS che liquidano le prestazioni devono effettuare i versamenti entro il mese successivo a quello del pagamento, senza applicazione di interessi e dedotte le spese previste dall’art. 7 della convenzione. Devono inoltre mettere a disposizione dell’organizzazione sindacale gli elenchi dei nominativi per i quali sono state effettuate le trattenute, con i relativi dati anagrafici e gli importi trattenuti.
I versamenti per le federazioni aderenti alla CGIL devono essere eseguiti sui conti correnti in essere, salvo eventuali variazioni comunicate successivamente alle strutture dell’Istituto.
Contestazioni, revoche e restituzioni
In caso di contestazione sull’effettivo rilascio della delega, comunicata dal datore di lavoro o dai lavoratori interessati, l’INPS cessa di operare le trattenute dal mese successivo alla ricezione della comunicazione. L’organizzazione sindacale deve restituire le somme indebitamente ricevute a favore dei lavoratori interessati.
La delega esaurisce i propri effetti con il pagamento della prestazione richiesta. Per le prestazioni con domanda efficace per periodi superiori all’anno, la revoca o la presentazione di una nuova delega è possibile entro il 20 ottobre dell’anno precedente a quello per cui si intende revocare o modificare la delega.
Se l’INPS riceve comunicazione dal lavoratore interessato della volontà di revocare la delega, la struttura competente deve acquisire la revoca nel più breve tempo possibile.
In caso di revoca o annullamento della prestazione, l’organizzazione sindacale deve restituire al lavoratore le somme già trattenute a titolo di contributo associativo.
Nelle controversie sull’effettivo e valido rilascio della delega, l’organizzazione soccombente deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata.
Responsabilità dell’INPS e spese di lite
La convenzione precisa che dall’applicazione dell’accordo non devono derivare oneri aggiuntivi per l’INPS, che resta estraneo al rapporto associativo tra lavoratore e organizzazione sindacale e alle vicende connesse. L’Istituto è inoltre sollevato da ogni responsabilità derivante dalla convenzione, anche con riferimento a eventuali pignoramenti presso terzi eseguiti sulle somme oggetto della disciplina convenzionale da creditori della struttura nazionale o delle strutture associate.
Le sedi INPS devono adottare tempestivamente i provvedimenti conseguenti.
L’organizzazione stipulante si impegna inoltre, in caso di controversie giudiziarie derivanti dall’applicazione della convenzione, a ristorare l’INPS delle spese sostenute, dietro semplice presentazione di nota specifica.
Durata, rinnovo e recesso
La convenzione ha validità triennale dalla data di sottoscrizione. La richiesta di rinnovo deve pervenire almeno 90 giorni prima della scadenza.
È prevista la possibilità di disdetta per giusta causa da parte di ciascuna delle parti, con preavviso di almeno sei mesi.
Ulteriori indicazioni organizzative
La sede della CGIL è indicata in Corso d’Italia, 00198 Roma. Per le istruzioni procedurali e contabili relative alla rilevazione dei contributi associativi e ai versamenti alle organizzazioni aderenti, la circolare richiama il punto 3 della circolare n. 167 del 7 luglio 1992.
Punti principali
Sostituzione della precedente convenzione
Il nuovo testo sottoscritto il 4 giugno 2010 con la CGIL sostituisce integralmente il precedente accordo richiamato dalla circolare del 29 maggio 1992 n. 148, che aveva dato attuazione alla convenzione originaria.
Beneficiari e oggetto della trattenuta
Possono versare i contributi associativi mediante trattenuta sulle prestazioni i soggetti titolari di trattamenti di mobilità, disoccupazione ordinaria e speciale, integrazione salariale ordinaria e straordinaria, nonché sussidi per lavori socialmente utili.
Delega, codici identificativi e organizzazioni aderenti
La trattenuta richiede una delega contenuta nel modello INPS di domanda della prestazione, sottoscritta dal lavoratore e recante timbro dell’organizzazione e firma del legale rappresentante. Sono indicati i codici delle federazioni CGIL da mantenere attivi e il codice 0107 deve essere disattivato; le nuove organizzazioni aderenti possono chiedere l’autorizzazione secondo la procedura convenzionale.
Aliquote del contributo associativo
La CGIL comunica le percentuali da applicare: 3% per l’indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti ridotti; 0,50% per CIG edile, ordinaria e straordinaria; 0,80% per gli altri trattamenti indicati.
Versamenti, costi del servizio e adempimenti INPS
Gli uffici INPS che liquidano le prestazioni effettuano il versamento entro il mese successivo al pagamento, senza interessi e dedotte le spese convenzionali, e trasmettono gli elenchi dei soggetti trattenuti con i relativi dati e importi. Il costo del servizio è pari a 0,54 euro per delega, con eventuale aggiornamento annuale comunicato con raccomandata A/R.
Revoca, contestazioni e responsabilità
La delega esaurisce i suoi effetti con il pagamento della prestazione; per prestazioni oltre l’anno la revoca o nuova delega va presentata entro il 20 ottobre dell’anno precedente. In caso di contestazione sulla validità della delega l’INPS sospende le trattenute dal mese successivo alla comunicazione e l’organizzazione restituisce le somme indebitamente percepite. Sono previste anche responsabilità di rimborso all’interessato e all’INPS in caso di contenzioso, mentre l’Istituto resta estraneo ai rapporti associativi e a eventuali pignoramenti presso terzi.
Durata e recesso
La convenzione ha durata triennale dalla data di sottoscrizione; il rinnovo deve essere richiesto almeno 90 giorni prima della scadenza. In caso di giusta causa ciascuna parte può disdire con preavviso di almeno sei mesi.
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