Sentenza del 20/10/2020 n. 22706 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Ufficio contestava che le società avessero posto in essere una catena di vendite simulate di macchine agricole (mediante l'interposizione di una 'società cartiera') finalizzate a ottenere indebitamente benefici fiscali e finanziamenti agevolati (legge 'Sabatini'). In particolare si contestava: emissione di fatture per operazioni inesistenti, indebito utilizzo di costi e detrazione IVA, e l'attribuzione di provvigioni fittizie per Euro 200.000.
La decisione
Tutti i gradi di giudizio di merito (CTR) hanno ritenuto provata la simulazione e lo scopo illecito delle operazioni: le vendite non hanno comportato trasferimento materiale né reale pagamento, il prezzo era svincolato dal valore del bene ed era collegato al finanziamento richiesto, e vi era l'interposizione di una societa' 'cartiera'. La Corte ha dichiarato legittimo l'accertamento induttivo, ha escluso la detraibilità dell'IVA relativa alle fatture per operazioni inesistenti (DPR 633/1972 art.21, comma 7), ha ritenuto indeducibili i costi d'acquisto ai sensi dell'art.109 TUIR e della normativa anti-riconoscimento dei costi connessi ad illeciti, e ha ammesso la ripresa a tassazione dei proventi fatturati come spese non documentate e delle provvigioni come costi connessi all'attività fraudolenta. La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi delle società, confermando la sentenza di merito e condannando le società alle spese processuali.
Norme richiamate
Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, articolo 21, comma 7
La Corte ha interpretato la norma nel senso che la mera emissione della fattura per operazioni inesistenti non conferisce al cessionario il diritto alla detrazione; l'imposta indicata in fattura resta dovuta dal cedente e non può essere 'compensata' dal cessionario quando l'operazione è oggettivamente inesistente o fraudolenta.
Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), articolo 109, comma 4, lettera b)
I costi sono ammessi in deduzione solo se risultano da elementi certi e precisi; in assenza di tali elementi (operazioni simulate, mancanza di documentazione reale), i costi non sono deducibili.
Normativa anti-deduzione (legge 1993 - art.14 comma 4-bis)
La Corte ha ritenuto applicabile la regola che esclude la deducibilità dei costi riconducibili a fatti illeciti o rilevanti penalmente, a rafforzare la decisione fondata anche sui requisiti di certezza dell'art.109 TUIR.
Direttiva 77/388/CEE (sesta direttiva), articoli 10 par.2 e 17 par.1
Richiamata per il principio che il diritto alla detrazione IVA nasce solo al verificarsi dell'evento imponibile (cessione o prestazione) e quindi è collegato all'effettiva realizzazione dell'operazione; l'interpretazione è in linea con la giurisprudenza CJEU che limita la detrazione quando è coinvolta frode.
Codice Civile (articoli rilevanti: 1322, 1362, 1363, 1366, 1414)
Richiamati dai ricorrenti per sostenere la libertà contrattuale e l'individuazione della comune intenzione delle parti (es. qualificazione come sale & buy back); la Corte ha ritenuto però provata la simulazione assoluta, richiamando i principi che regolano la figura della simulazione e la prova della reale volontà delle parti.
Massime di principio
- La detrazione dell'IVA richiede l'effettiva sussistenza dell'operazione: fatture relative ad operazioni oggettivamente inesistenti non legittimano la detrazione, anche se formalmente regolari.
- La cartolarità del documento contabile (fattura) non prevale sul principio sostanziale: la mera esistenza di una fattura non crea automaticamente il diritto alla detrazione o alla deduzione se l'operazione è simulata o finalizzata a frode.
- La prova della simulazione può essere fondata su elementi concreti quali: assenza di trasferimento materiale, regolazione meramente scritturale dei pagamenti, prezzo svincolato dal valore del bene, interposizione di società senza struttura ('cartiere'), mancata annotazione nei registri (es. libretti di circolazione).
- I costi sono deducibili solo se risultano da elementi precisi e certi; spese fatturate separatamente e riconducibili a un'attività fraudolenta possono essere recuperate fiscalmente come proventi illeciti.
- Il giudizio di merito sulle prove è difficilmente riformabile in Cassazione salvo vizio logico-giuridico manifesto: le valutazioni probatorie del giudice di merito sono osservate con rigore e prevale il principio che la Corte di legittimità non è giudice del fatto.
- In caso di operazioni complesse di 'sale & buy back' o simili, la difesa deve documentare in modo chiaro la causa economica legittima (movimentazione, flussi finanziari reali, erogazione effettiva del finanziamento) per contrastare l'accusa di simulazione.
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