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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 05667/2026 del 11/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

L'imputato impugna la conferma della condanna per rapina con violenza e lesioni (sentenza di primo grado del 13/11/2023 e confermata in appello), deducendo: 1) nullità del giudizio di primo grado per celebrazione del processo in sua assenza (sostiene che al rinvio disposto per traduzione non sarebbe stata acquisita la sua rinuncia a comparire e che le udienze successive si sarebbero tenute 'irritualmente' senza di lui); 2) illegittima utilizzazione in dibattimento, ai sensi dell'art. 512 c.p.p., delle dichiarazioni pre-dibattimentali della persona offesa (si contesta che non fosse stata valutata l'opportunità dell'incidente probatorio e che il certificato medico non attestasse una impossibilità alla ripetizione stabile e grave delle dichiarazioni); 3) mancato riconoscimento dell'attenuante della particolare tenuità (richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 86/2024).

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha confermato l'orientamento dei giudici di merito. Motivi: 1) primo motivo manifestamente infondato: dagli atti risulta che l'imputato era stato scarcerato prima dell'udienza di rinvio (09/02/2022) e quindi, alla successiva udienza del 12/04/2022, essendo libero e non allegato alcun impedimento, il Tribunale legittimamente ha disposto il procedimento in sua assenza; 2) secondo motivo inammissibile perché la Corte d'appello ha motivatamente ritenuto applicabile l'art. 512 c.p.p.: il certificato medico del 24/06/2023 documentava morbo di Parkinson, decadimento cognitivo e uno stato non reversibile che rendeva impossibile la ripetizione delle dichiarazioni; la valutazione sulla irripetibilità è di merito e non sindacabile in Cassazione se motivata; 3) terzo motivo inidoneo per carenza di specificità: i giudici di merito hanno valutato globalmente la fattispecie e ritenuto che non sussistessero i presupposti della particolare tenuità (violenza ripetuta su persona ultraottantenne, lesioni gravi anche in rapporto all'età, valore non esiguo dei beni sottratti, recidiva). Conseguenze: declaratoria di inammissibilità del ricorso, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.), nonché ordine di oscuramento dei dati identificativi delle parti.

Norme richiamate

  • art. 628 cod. pen. commi 1, 2 e 3 n. 3quinquies

    Norma incriminatrice della rapina; utilizzata in combinazione con le aggravanti contestate per giustificare la condanna per il fatto di rapina con violenza.

  • art. 582 e art. 585 cod. pen. in riferimento all'art. 576 n.1

    Riferimenti normativi relativi alle lesioni personali e alla circostanza aggravante collegata all'evento; i giudici hanno ritenuto provate lesioni con prognosi di 15 giorni e aggravanti applicabili.

  • art. 71 D. Lgs. 159/11

    Norma richiamata per l'aggravamento della responsabilità (probabile riferimento a circostanze di pericolosità sociale o connesse a misure antimafia), valorizzata in aumento di pena.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione ai limiti della motivazione che il ricorrente doveva osservare nei motivi di cassazione (brevi ragioni nei limiti necessari alla decisione).

  • art. 512 cod. proc. pen.

    Consente l'acquisizione e l'utilizzo in dibattimento di dichiarazioni rese nelle indagini quando la ripetizione risulti impossibile per fatti sopravvenuti: la Corte ha ritenuto che il certificato medico attestante morbo di Parkinson e decadimento cognitivo costituisse prova della irripetibilità e che la valutazione spetti al giudice di merito, sindacabile in Cassazione solo se motivazione illogica.

  • art. 606 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.

    Fondamento per il sindacato di 'error in procedendo' e per l'accesso agli atti da parte della Corte di cassazione quando si denuncia un vizio procedurale; utilizzato per precisare che la Corte ha potuto esaminare gli atti per valutare la denuncia di illegittimità del procedimento in assenza.

  • art. 610 comma 5 e art. 611 comma 1-bis e ss. cod. proc. pen.

    Norme che disciplinano il contraddittorio scritto e la trattazione scritta in Cassazione: il procedimento si è svolto nelle forme del contraddittorio scritto in assenza di richiesta di trattazione orale.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede le conseguenze della dichiarazione di inammissibilità del ricorso per cassazione, tra cui la condanna alle spese processuali; la Corte ha altresì disposto il versamento alla Cassa delle ammende.

  • Sentenza Corte costituzionale n. 86 del 2024

    La riduzione della pena deve essere "riservata alle ipotesi di lesività davvero minima"

    La Corte costituzionale ha limitato l'applicazione dell'attenuante della cosiddetta "particolare tenuità" ai casi di lesività davvero minima, richiedendo valutazione globale del fatto; i giudici di merito hanno applicato questo principio per escludere l'attenuante quando sono presenti violenza reiterata, lesioni non lievi, valore non esiguo e recidiva.

Massime di principio

  • Procedura in assenza dell'imputato: se l'imputato è libero al momento dell'udienza e non risulta un impedimento provato, il giudice può legittimamente procedere in sua assenza; l'eccezione di nullità per mancata 'traduzione' o assenza richiede prova dell'effettivo impedimento.
  • Dichiarazioni rese in indagine (art. 512 c.p.p.): la loro utilizzazione in dibattimento è ammessa quando la ripetizione risulti impossibile per circostanze sopravvenute; è necessario un adeguato elemento probatorio (es. certificazione medica che attesti una condizione grave e non reversibile) e la valutazione sulla irripetibilità è rimessa al giudice di merito, sindacabile in Cassazione solo per manifesta illogicità o carenza di motivazione.
  • Attenuante della particolare tenuità (Corte cost. n.86/2024): va riservata a fatti caratterizzati da lesività minima e richiede una valutazione globale; presenza di violenza reiterata, lesioni anche se risultano da valore relativo all'età della vittima, valore non esiguo del bene sottratto o profili organizzativi e recidiva ostano al riconoscimento dell'attenuante.
  • Specificità dei motivi in cassazione: i motivi devono essere formulati con sufficiente precisione (specificità intrinseca ed estrinseca). Motivi generici o non confrontati con la motivazione impugnata sono destinati a restare inammissibili o inefficaci.
  • Sindacato della Corte di Cassazione: la Corte non sostituisce il giudice di merito nella valutazione delle prove o della valutazione della irripetibilità di testi; interviene quando vi sia manifesta illogicità, violazione di legge o vizio procedurale rilevante.
  • Impatti pratici: chi impugna l'utilizzo di dichiarazioni pre-dibattimentali deve documentare specificamente la mancanza dei presupposti di irripetibilità o la non corrispondenza del certificato medico; chi invoca la particolare tenuità deve mostrare, con analisi puntuale, l'assenza degli indici negativi (violenza, gravità del danno, valore del bene, progetti criminali, recidiva).

Testo integrale

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