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Sentenza

Sentenza n. 3187/2026 - Napoli, Sezione 6

per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sede Napoli, depositata in data 18/6/2021 n. 4216.

Giustizia amministrativa202600737

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata integrale esecuzione della sentenza del TAR Campania n. 4216/2021, nella parte relativa al pagamento delle spese di lite e accessori

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (professionista creditore)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha dedotto la perdurante inottemperanza del Ministero della Giustizia alla sentenza del TAR Campania n. 4216 del 18 giugno 2021. Tale sentenza aveva ordinato al Ministero di dare esecuzione al decreto della Corte d’appello di Napoli del 9 maggio 2016, emesso ai sensi della legge n. 89/2001, compreso il pagamento in favore del ricorrente, quale difensore della parte privata e distrattario delle spese di lite, delle somme liquidate a titolo di spese di lite e accessori. Nonostante il precedente giudicato, il pagamento risultava ancora non integralmente eseguito.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, rilevando la persistente mancata esecuzione integrale del precedente giudicato. Ha reiterato l’ordine al commissario ad acta già designato nella sentenza n. 4216/2021, individuato in un dirigente amministrativo dell’amministrazione giudiziaria da nominarsi a cura del Capo del Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria del Ministero della Giustizia, affinché compia gli atti necessari all’integrale esecuzione della sentenza, limitatamente alla parte ancora ineseguita. Il termine assegnato è di sessanta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza. Le spese di lite sono state compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Richiamato nella precedente sentenza del TAR quale fondamento della condanna alle penalità di mora nell’ambito del giudizio di ottemperanza; la presente decisione dispone l’intervento del commissario ad acta per assicurare l’esecuzione del giudicato.

  • legge 24 marzo 2001, n. 89

    È la disciplina in base alla quale era stato emesso il decreto della Corte d’appello di Napoli cui il Ministero doveva dare esecuzione.

Massime di principio

  • In presenza di una persistente esecuzione soltanto parziale di un precedente giudicato amministrativo, il giudice dell’ottemperanza può reiterare l’ordine al commissario ad acta già designato, circoscrivendone l’intervento alla parte del dictum ancora ineseguita.
  • Il commissario ad acta può essere incaricato di compiere, entro un termine fissato dal giudice, tutti gli atti necessari all’integrale esecuzione del giudicato, anche quando l’amministrazione abbia adempiuto solo parzialmente all’obbligo conformativo o pecuniario.
  • L’obbligo di esecuzione del giudicato comprende anche il pagamento delle somme liquidate a titolo di spese di lite e dei relativi accessori quando tali somme siano riconosciute in favore del difensore distrattario.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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