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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16577/2023 del 19/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano (03/10/2022) con cinque motivi: 1) travisamento della prova e vizio di motivazione in relazione alle dichiarazioni dei testi che avrebbero indicato il ricorrente come mero commercialista; 2) difetto di correlazione tra accusa e sentenza e illegittimo allargamento d'ufficio del tema di prova a più società; 3) errori nella valutazione della sussistenza del reato di omessa dichiarazione (contestazione del periodo ritenuto offensivo, della titolarità della contabilità e della posizione formale di amministratore); 4) vizio nella determinazione della pena e nel diniego delle circostanze attenuanti generiche; 5) omissione di valutazione della richiesta di applicazione della continuazione con una precedente sentenza della Corte d'appello del 9/4/2021.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazioni principali: i motivi 1 e 3 erano privi della specificità richiesta per contestare il travisamento della prova (principio della "doppia conforme") e manifestamente infondati; la Corte d'appello aveva motivato congruamente, confermando il giudizio di primo grado e basandosi su elementi probatori ritenuti univoci (assenza di dichiarazioni fiscali 2009-2012, volumi di affari elevati ricostruiti anche tramite dati sequestrati, rapporto con lo studio RO.MI. e dichiarazioni di terzi che collocavano il ricorrente al centro del sistema); il motivo 2 (presunta mancanza di correlazione e allargamento d'ufficio) è manifestamente infondato perché l'imputazione originaria non è stata modificata e la ricostruzione unitaria delle società era legittima per comprendere il fatto relativo alla C.M.R.; il motivo 4 (attenuanti) è infondato perché la Corte ha adeguatamente motivato il diniego valorizzando la gravità, la reiterazione, l'intensità del dolo e i precedenti penali e la sorveglianza speciale; il motivo 5 (continuazione) è infondato per carenza di prova dell'irrevocabilità della sentenza del 9/4/2021 e per eventuale tardività della richiesta in relazione ai termini per l'appello. Conseguenze: inammissibilità del ricorso; condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; ammenda a favore della cassa delle ammende pari a euro 3.000 per profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000

    Norma che punisce l'omessa dichiarazione fiscale; la Corte ha ritenuto integrato il reato per l'anno 2011 in ragione dell'assenza di dichiarazioni e degli importi di IRES/IVA accertati superiori alle soglie di punibilità.

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione alla valutazione delle prove e alla responsabilità come amministratore di fatto; la giurisprudenza di legittimità sul travisamento della prova è stata applicata alla verifica della 'doppia conforme'.

  • art. 195 cod. proc. pen.

    Richiamato con riferimento ai criteri di valutazione della prova e alla funzione motivazionale della sentenza d'appello; la Corte ha ritenuto congrua la motivazione di merito.

  • art. 606, comma 1, lett. b), c), e), cod. proc. pen.

    Norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione (vizio di motivazione, travisamento della prova, violazione di legge); la Corte ha applicato i criteri di ammissibilità e specificità richiesti per tali censure, rigettando le censure per mancanza di specificità o manifestata infondatezza.

  • artt. 507 e 516 cod. proc. pen.

    Richiamati in riferimento alla correlazione tra accusa e sentenza e ai limiti dell'attività del giudice rispetto all'imputazione originaria; la Corte ha ritenuto che non vi sia stato allargamento illecito dell'oggetto del giudizio poiché l'imputazione è rimasta la stessa e la ricostruzione unitaria era funzionale alla prova.

  • art. 192, comma 2, cod. proc. pen.

    Citate le disposizioni sul ruolo delle prove e sulla loro valutazione; la Corte ha confermato il principio per cui la prova va valutata nel suo complesso e con congrue massime di esperienza.

Massime di principio

  • Richieste di cassazione per presunto 'travisamento della prova' richiedono specificità: è necessario dimostrare che i giudici di merito hanno utilizzato dati non presenti nel processo o che entrambi i gradi abbiano travisato il compendio probatorio in modo macroscopico; la mera contrapposizione di valutazioni non è sufficiente.
  • Se la sentenza di appello conferma l'imputazione già formulata nel decreto che dispone il giudizio, non sussiste difetto di correlazione tra accusa e sentenza; il giudice può esaminare il contesto più ampio (es. sistema di società collegate) per ricostruire unitariamente fatti rilevanti per l'imputazione.
  • La richiesta di riconoscimento della continuazione con reati già giudicati richiede che la sentenza anteriore sia definitivamente irrevocabile e che la questione sia tempestivamente posta (deve essere valutata rispetto ai termini e alla fase processuale in cui è proposta). In cassazione l'omessa decisione su una richiesta formulata tardivamente o senza prova dell'irrevocabilità difficilmente integra vizio.
  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche può essere adeguatamente motivato in presenza di gravità del fatto, reiterazione, elevata entità degli importi e precedenti penali; i giudici di merito hanno ampia discrezionalità nella valutazione del trattamento sanzionatorio quando la motivazione è congrua.
  • L'ampliamento d'ufficio dell'attività istruttoria per ricostruire un sistema fraudolento che coinvolge più soggetti o società è legittimo se funzionale ad accertare la fattispecie contestata e se non altera l'elemento essenziale dell'imputazione originaria.
  • Un ricorso per cassazione inammissibile può comportare condanne alle spese e, in presenza di negligenza nella proposizione del ricorso, l'irrogazione di somme a titolo di ammenda: è importante curare la specificità e fondatezza delle censure.

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