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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22174/2022 del 08/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione articolato in due motivi: (1) vizio di notificazione del decreto di citazione a giudizio davanti alla Corte distrettuale, per aver ricevuto l'atto una terza persona non convivente anziché il ricorrente a mani proprie; (2) vizio di motivazione per omissione di applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. (tenuità del fatto) rispetto alla condanna per abuso edilizio consistente in una superfetazione su lastrico solare composta da tre vani con volumetria superiore a 141 metri cubi.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto la doglianza manifestamente infondata: l'atto era stato inviato al domicilio eletto e ricevuto da persona che si era qualificata come "addetta alla casa", modalità ritenuta valida dalla giurisprudenza della Corte di cassazione. Sul secondo motivo la Corte ha confermato la valutazione di merito che esclude l'applicabilità dell'art. 131-bis, ritenendo che l'entità dell'abuso edilizio (tre vani, >141 mc) esclude la particolare tenuità del fatto. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 131-bis cod. pen.

    La norma sulla particolare tenuità del fatto è stata ritenuta non applicabile alla fattispecie perché l'opera abusiva aveva ampia volumetria (tre vani, oltre 141 mc), elemento che giustifica la rilevanza penale e l'esclusione della tenuità.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicato per condannare il ricorrente al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende a seguito dell'inammissibilità del ricorso per cassazione.

  • Giurisprudenza della Corte di cassazione (Sez. III 10/02/2015 n. 5930; Sez. IV 27/02/2013 n. 9499)

    Principio secondo cui, per la validità della notificazione all'imputato non detenuto, sono considerate familiari conviventi anche le persone trovate al momento della notificazione nella casa di abitazione qualora si qualifichino (ad es. come "addetta alla casa") e tali qualificazioni consentano all'ufficiale giudiziario un ragionevole affidamento che l'atto perverrà all'interessato.

Massime di principio

  • Notificazioni a domicilio eletto: la consegna dell'atto a persona presente in casa che si qualifichi come "addetta alla casa" può essere valida anche se la persona non è formalmente convivente, purché la qualificazione e le circostanze inducano il giudicante a ritenere ragionevole l'affidamento dell'ufficiale giudiziario sulla consegna all'interessato.
  • Contestare la notificazione: per impugnare efficacemente una notificazione dichiarata valida, è necessario fornire prove concrete di assenza di qualsiasi relazione o di falsità nella qualificazione della persona che ha ricevuto l'atto (es. testimonianze, dichiarazioni ufficiali di non convivenza, verifiche anagrafiche), oltre a contestare eventuali annotazioni dell'ufficiale giudiziario se contraddittorie.
  • Applicazione dell'art. 131-bis (tenuità): il riconoscimento della particolare tenuità è affidato alla valutazione discrezionale del giudice di merito; fattori determinanti sono l'entità dell'offesa, la limitata offensività e il modesto disvalore sociale. Interventi edilizi di rilevante volumetria o con evidente incidenza sul bene giuridico tutelato difficilmente rientrano nella tenuità.
  • Strategia difensiva in cause edilizie: per ottenere la tenuità o una valutazione attenuante è utile acquisire consulenze tecniche (CTU) che dimostrino l'esiguità dell'opera, l'assenza di pregiudizio concreto, e documentazione su autorizzazioni o prassi edilizie; viceversa opere di volumetria significativa richiedono strategie difensive orientate a ridurre la qualificazione dell'abuso piuttosto che invocare la tenuità.
  • Conseguenze dei ricorsi manifestamente infondati: la cassazione può dichiarare il ricorso inammissibile e irrogare condanne per spese e somme a favore della Cassa delle ammende; valutare attentamente la fondatezza delle doglianze prima di proporre ricorso.

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