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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25185/2021 del 17/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un procedimento ex L. n. 89 del 2001, nel quale la corte d'appello, in sede di opposizione, ha riformato solo la statuizione sulle spese, liquidandole a favore della parte privata. Quest'ultima ha proposto ricorso per cassazione con due censure: con la prima ha dedotto violazione dell'art. 112 c.p.c., sostenendo che il giudice di merito avesse omesso di pronunciare sulla richiesta di applicazione dell'aumento del 30% previsto dall'art. 4, comma 1-bis, D.M. n. 55 del 2014 sul compenso liquidato; con la seconda ha denunciato violazione della medesima disposizione e dei criteri di liquidazione delle spese, lamentando sul piano sostanziale il mancato riconoscimento dell'aumento percentuale per il deposito telematico degli atti. Il Ministero intimato non ha svolto difese.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo, perché la doglianza di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. riguarda solo domande ed eccezioni di merito, mentre la richiesta di aumento percentuale del compenso non integra una domanda autonoma; ha inoltre rigettato il secondo motivo, affermando che l'aumento del 30% previsto dall'art. 4, comma 1-bis, D.M. n. 55 del 2014 non opera in modo automatico per il solo deposito telematico degli atti, ma richiede una valutazione discrezionale del giudice sulla idoneità degli atti a facilitare la consultazione e la ricerca testuale. Perciò la decisione di merito che non riconosca l'aumento non necessita di specifica motivazione ed è insindacabile in cassazione. Il ricorso è stato integralmente rigettato; non sono state liquidate spese per l'assenza di attività difensiva dell'intimato, ma è stato disposto il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    la violazione per omessa pronuncia è configurabile solo rispetto a domande o eccezioni di merito; la richiesta di aumento del compenso non è qualificata come domanda autonoma

  • art. 4, comma 1-bis, D.M. n. 55 del 2014

    "è di regola ulteriormente aumentato del 30 per cento quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati"

    l'aumento non è automatico, ma dipende da una valutazione del giudice sulla concreta idoneità degli atti telematici a facilitare consultazione e ricerca testuale

  • D.M. 8 marzo 2018, n. 37

    ha introdotto il comma 1-bis nell'art. 4 del D.M. n. 55 del 2014

  • art. 13, comma 6, L. 31 dicembre 2012, n. 247

    norma richiamata quale base del regolamento sui parametri per la liquidazione dei compensi forensi

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    consente di dichiarare la sussistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    parametro per la determinazione dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato

Massime di principio

  • La richiesta di applicazione di un criterio di maggiorazione del compenso o delle spese non coincide necessariamente con una domanda autonoma ai fini dell'art. 112 c.p.c.; l'omessa pronuncia è configurabile solo quando il giudice trascuri una vera domanda o eccezione di merito.
  • L'aumento percentuale previsto per gli atti depositati telematicamente non è dovuto in via automatica: il giudice deve valutare se gli atti siano concretamente redatti in modo da agevolare la consultazione e la ricerca testuale.
  • Quando la norma prevede che il compenso "di regola" sia aumentato, la clausola conferisce al giudice un margine di apprezzamento discrezionale; il mancato riconoscimento dell'aumento, se frutto di tale valutazione, non richiede una specifica giustificazione ed è in linea di principio insindacabile in cassazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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