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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28822/2021 del 19/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La lite nasce dall'impugnazione di un'intimazione di pagamento relativa a quattro cartelle esattoriali per tributi di varia natura, di cui tre concernenti TARSU per le annualità 2006, 2007 e 2008. La Commissione tributaria regionale aveva accolto solo parzialmente l'appello del contribuente, ritenendo prescritti i crediti TARSU. L'ente riscossore ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione di legge sostenendo che i crediti TARSU non fossero soggetti a prescrizione quinquennale; con il secondo, in via subordinata, ha dedotto nullità della sentenza per omessa pronuncia o difetto di motivazione sull'eccezione relativa all'efficacia interruttiva di alcuni pagamenti parziali effettuati nel periodo 2008-2020, che avrebbero impedito la maturazione della prescrizione.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che la TARSU è tributo locale avente natura di prestazione periodica e quindi soggetta a prescrizione quinquennale; ha altresì ritenuto infondato il secondo motivo, osservando che l'allegazione dell'interruzione della prescrizione mediante pagamenti parziali è ammissibile come mera difesa in appello, ma che nella specie il giudice di merito aveva implicitamente escluso l'effetto interruttivo, anche perché non risultava dedotta la natura di acconto dei pagamenti e comunque l'ultimo pagamento risaliva al 2010, con maturazione del quinquennio prima dell'intimazione del 2016. Il ricorso è stato quindi rigettato e la ricorrente condannata al pagamento delle spese di lite in favore della controricorrente.

Norme richiamate

  • art. 380-bis c.p.c.

    ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ.

    richiamato per la definizione del ricorso in camera di consiglio non partecipata.

  • art. 20, comma 5, D.L.vo 13 aprile 1999 n. 112

    artt. 20, comma 5 (ora, comma 6), del D.L.vo 13 aprile 1999 n. 112

    invocato dalla ricorrente come norma sulla riscossione, ma ritenuto irrilevante ai fini della conversione della prescrizione breve in decennale.

  • art. 1, comma 197, L. 30 dicembre 2018 n. 145

    art. 1, comma 197, della Legge 30 dicembre 2018 n. 145

    richiamato nel primo motivo, senza che la Corte ne abbia riconosciuto un effetto contrario alla prescrizione quinquennale.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.

    norma sul motivo di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge.

  • art. 112 c.p.c.

    violazione degli artt. 112 cod. proc. civ.

    richiamato a sostegno della doglianza di omessa pronuncia.

  • art. 36 D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546

    e 36 del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546

    richiamato con riferimento all'obbligo di motivazione della sentenza tributaria.

  • art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c.

    violazione e falsa applicazione dell'art. 132, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.

    richiamato a sostegno della censura di nullità per motivazione mancante o apparente.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.

    norma sul motivo di ricorso per nullità della sentenza o del procedimento.

  • art. 2948, n. 4, c.c.

    sottoposti alla prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4, cod. civ.

    la Corte qualifica TARSU, TOSAP e contributi di bonifica come obbligazioni periodiche soggette a prescrizione quinquennale.

  • art. 2953 c.c.

    non essendovi... un accertamento giurisdizionale che conduca all'applicazione del termine decennale dell'actio iudicati, di cui all'art. 2953 cod. civ.

    il termine decennale non opera in mancanza di un titolo giudiziale definitivo; la mancata opposizione alla cartella non determina conversione della prescrizione breve in decennale.

  • art. 24, comma 5, D.L.vo 26 febbraio 1999 n. 46

    la scadenza del termine perentorio per proporre opposizione alla cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del D.L.vo 26 febbraio 1999 n. 46

    la decadenza dall'impugnazione della cartella non provoca conversione del termine di prescrizione breve in quello ordinario decennale.

  • art. 57, comma 2, D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546

    ai sensi dell'art. 57, comma 2, del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546, sono precluse in appello esclusivamente le eccezioni nuove

    in appello sono precluse solo le eccezioni nuove in senso proprio; le mere difese o eccezioni improprie restano ammissibili.

Massime di principio

  • I tributi locali aventi carattere periodico, perché connessi a una prestazione o a un beneficio che si prolunga nel tempo, sono soggetti alla prescrizione quinquennale prevista per le obbligazioni periodiche.
  • La mancata opposizione alla cartella di pagamento e la conseguente decadenza dall'impugnazione non trasformano automaticamente la prescrizione breve del credito tributario in prescrizione decennale ex art. 2953 c.c., salvo che intervenga un accertamento giurisdizionale definitivo.
  • La disciplina del termine di cui all'art. 20 del d.lgs. n. 112 del 1999 attiene al procedimento amministrativo di rimborso delle quote inesigibili e non introduce un termine decennale di prescrizione del credito azionabile.
  • In tema tributario, l'eccezione di interruzione della prescrizione dedotta dall'amministrazione finanziaria, se consiste nella contestazione di fatti allegati dal contribuente e si fonda su documenti già prodotti o producibili, integra una mera difesa ammissibile anche in appello.
  • Un pagamento parziale può avere efficacia interruttiva solo se, valutato il contesto concreto, risulti riconducibile a un'acquisizione del debito come acconto; in difetto di tale specificazione, la sua idoneità interruttiva non è automatica ed è rimessa al giudice di merito.
  • Se, comunque, tra l'ultimo atto idoneo a interrompere la prescrizione e l'atto di riscossione decorre un periodo superiore al termine prescrizionale applicabile, il credito si estingue per prescrizione a prescindere da ulteriori contestazioni formali.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizioneOnere della prova

Testo integrale

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