Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 145/2026 - Cagliari, Sezione 2

per l'annullamento: del diniego di cui alla nota prot. n. AOO.ARZA.09/03/2021.0013469 del 9 marzo 2021, di rigetto della istanza di estensione della durata della Concessione demaniale marittima della ditta ricorrente n. 52 del 14.07.2008 e ss.mm.ii. al 31 dicembre 2033, nonché della Determinazione Dirigenziale n. 281 del 30 dicembre 2020, pubblicata sull'Albo Pretorio fino al 15 gennaio 2021, avente ad oggetto “concessioni demaniali marittime di competenza del comune di Arzachena. conclusione procedimento ex art. 2 della l. 241 del 1990. non accoglimento istanze di proroga formulate ai sensi della l. 145 del 2018. estensione. validità dei titoli al 31.12.2021”, con la quale il Comune dispone di non accogliere le richieste di estensione delle concessioni demaniali marittime di propria competenza; dà atto che l'assegnazione dei titoli concessori potrà avvenire in seguito all'espletamento di apposite procedure concorsuali, e stabilisce che il termine di validità delle 91 concessioni elencate nominativamente, tra cui quella della Società ricorrente (n. 52 del 14 luglio 2008 individuata al n. 35 dell'elenco del Comune) è esteso al 31 dicembre 2021, nonché di ogni altro atto antecedente, conseguente o comunque connesso, ivi espressamente compreso, ove occorra, il preavviso di diniego di cui alla nota in data 8 gennaio 2021;

Giustizia amministrativa202100227

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sardegna - Cagliari, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego dell’estensione al 31 dicembre 2033 della concessione demaniale marittima e determinazione comunale di non accoglimento delle istanze di proroga, con estensione della validità dei titoli al 31 dicembre 2021

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (ente concedente)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’impresa concessionaria ha impugnato il diniego comunale relativo all’estensione della durata della concessione demaniale marittima al 31 dicembre 2033, nonché la determinazione dirigenziale con cui il Comune di Arzachena aveva respinto le istanze di proroga formulate ai sensi della legge n. 145 del 2018, previsto il possibile futuro ricorso a procedure concorsuali e fissato al 31 dicembre 2021 il termine di validità delle concessioni indicate nell’elenco comunale. Il testo non espone i singoli motivi di legittimità dedotti nel ricorso. Nel corso del giudizio, alla luce delle sopravvenienze normative e degli orientamenti giurisprudenziali in materia di proroga delle concessioni demaniali marittime, la ricorrente ha dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione di merito, chiedendo la declaratoria di improcedibilità.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., prendendo atto della dichiarazione della ricorrente di sopravvenuto difetto di interesse alla decisione nel merito. La pronuncia non esamina la legittimità del diniego comunale né gli eventuali motivi dedotti. Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti, in considerazione dell’evoluzione normativa e giurisprudenziale intervenuta sulla materia.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Consente di dichiarare l’improcedibilità del ricorso quando sopravviene il difetto di interesse alla decisione.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato in relazione alla trattazione dell’udienza camerale da remoto.

  • l. 145/2018

    Richiamata quale base normativa delle istanze di proroga delle concessioni demaniali marittime, senza che il TAR ne esamini il merito.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio, il ricorrente dichiara espressamente il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione di merito, il giudice amministrativo deve dichiarare l’improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., senza esaminare i motivi di legittimità dell’atto impugnato.
  • L’evoluzione normativa e giurisprudenziale intervenuta sulla disciplina oggetto del giudizio può giustificare la compensazione delle spese quando determina la definizione della controversia in rito.

Come è indicizzato

MaterieConcessioni demaniali marittimeEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiDemanio e patrimonio pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.