Sentenza n. 1935/2026 - Napoli, Sezione 8
per l'ottemperanza IN RELAZIONE ALLA SENTENZA ESECUTIVA NUMERO 2800/2023, R.G. 12819/2022, PUBBLICATA IN DATA 26.04.2023, DAL TRIBUNALE DI NAPOLI (SEZIONE LAVORO), GIUDICE DOTT. GAGLIARDI, PASSATA IN GIUDICATO.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione lavoro, che aveva accertato il diritto al beneficio della carta elettronica del docente per quattro anni scolastici
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, con cui era stato accertato il diritto a usufruire del beneficio economico di 500 euro annui tramite la carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, per complessivi 2.000 euro. La sentenza era stata notificata all'amministrazione il 22 marzo 2024, ma l'amministrazione non aveva dato prova dell'adempimento. La ricorrente ha dedotto anche l'inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni e ha chiesto la condanna al pagamento di quanto dovuto, oltre accessori, nonché la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inerzia.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto ammissibile e tempestiva l'azione di ottemperanza, verificando il rispetto dei termini processuali e la notifica della sentenza ottemperanda presso la sede dell'amministrazione. Ha accertato l'inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996 e la mancata prova dell'adempimento. Ha quindi dichiarato l'obbligo dell'amministrazione di dare esatta e integrale esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Poiché il termine fissato dal giudice ordinario per la fruizione del beneficio era ormai decorso, ha precisato che l'amministrazione deve erogare il controvalore pecuniario, con interessi legali fino al soddisfo: la natura fungibile dell'obbligazione pecuniaria e l'imputabilità del ritardo alla condotta omissiva dell'amministrazione impediscono a quest'ultima di avvalersi della propria inerzia. È stato nominato sin d'ora, senza compenso e con facoltà di delega, un dirigente della Direzione generale competente quale commissario ad acta, con il compito di provvedere, se necessario, allo stanziamento in bilancio e alle fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento. L'esaurimento dei fondi o la carenza di cassa non sono stati ritenuti legittimi impedimenti all'esecuzione del giudicato. È stata invece respinta la domanda di astreinte, ritenuta non equa nel caso concreto. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in 500 euro oltre accessori, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
L'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione: [...] delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato
La disposizione consente di agire in ottemperanza davanti al giudice amministrativo per ottenere l'adempimento, da parte della pubblica amministrazione, dell'obbligo di conformarsi a una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario.
art. 114, comma 1, c.p.a.
Il termine per proporre l'azione di ottemperanza risulta rispettato.
art. 87, comma 2, lett. d), e comma 3, c.p.a.
Il TAR ha ritenuto rispettati anche i termini processuali riferiti al rito camerale dell'ottemperanza.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo consente di procedere all'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
Costituisce la base normativa del beneficio economico annuale destinato alla formazione e all'aggiornamento del personale docente mediante la carta elettronica del docente.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è esperibile per ottenere l'adempimento dell'obbligo di una pubblica amministrazione di conformarsi a una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, nei limiti di quanto deciso dal giudicato.
- Quando l'amministrazione non dimostra di aver eseguito il titolo giudiziale e siano decorsi i termini previsti per l'esecuzione nei suoi confronti, il giudice dell'ottemperanza può ordinare l'esatta e integrale esecuzione entro un termine perentorio e nominare sin da subito un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
- Se il termine fissato dal giudice per fruire di un beneficio economico è scaduto per causa imputabile all'inerzia dell'amministrazione, l'obbligazione può essere adempiuta mediante corresponsione del controvalore pecuniario, maggiorato degli interessi legali fino al soddisfo, quando la prestazione abbia natura fungibile.
- L'esaurimento degli stanziamenti di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono, di per sé, legittimo impedimento all'esecuzione del giudicato: il commissario ad acta deve adottare le iniziative necessarie per rendere possibile il pagamento.
- La condanna alle astreintes non è automatica nel giudizio di ottemperanza, ma richiede una valutazione equitativa della sua applicazione in relazione alle circostanze concrete.
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